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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 39131/2024

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o la seguente SENTENZA ,1L FUNZION )171,AR10, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lual avverso la sentenza in data 05/10/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 5 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 3 dicembre 2014 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dei capi 1) e 2) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per il residuo reato del capo 3) consistente nella violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo relativo all'entità della pena, il secondo relativo al diniego delle generiche in misura prevalente, il terzo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo è del tutto inconsistente, perché la Corte territoriale ha motivato il distacco dal minimo edittale (nove mesi in luogo di sei) per la negativa personalità dell'imputato, già gravato di precedenti penali per furto e due calunnie, e per l'entità dell'evasione fiscale pari a 126.263,13 euro.

Si tratta di una motivazione anche sovrabbondante, perché la giurisprudenza di legittimità non richiede argomenti ultronei rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen., quando la pena è al di sotto del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

Il secondo motivo è del pari generico perché in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01).

Il terzo motivo non si confronta affatto con la sentenza impugnata che, dato atto dei precedenti, ha negato motivatamente il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 5 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA ,1L FUNZION )171,AR10, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lual avverso la sentenza in data 05/10/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 5 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 3 dicembre 2014 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dei capi 1) e 2) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per il residuo reato del capo 3) consistente nella violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo relativo all'entità della pena, il secondo relativo al diniego delle generiche in misura prevalente, il terzo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo è del tutto inconsistente, perché la Corte territoriale ha motivato il distacco dal minimo edittale (nove mesi in luogo di sei) per la negativa personalità dell'imputato, già gravato di precedenti penali per furto e due calunnie, e per l'entità dell'evasione fiscale pari a 126.263,13 euro. Si tratta di una motivazione anche sovrabbondante, perché la giurisprudenza di legittimità non richiede argomenti ultronei rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen., quando la pena è al di sotto del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Il secondo motivo è del pari generico perché in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01). Il terzo motivo non si confronta affatto con la sentenza impugnata che, dato atto dei precedenti, ha negato motivatamente il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 5 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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