CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tone Francesco e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio il 26 maggio 2015, n. 2969/28/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13settembre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] A DEBITO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 26 maggio 2015, n. 2969/28/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro con i relativi accessori per la registrazione di una sentenza civile di condanna per ripetizione di indebito, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 10 novembre 2011, n. 252/02/2011, avverso la quale la sola Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, in conseguenza della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte l’11 ottobre 2013, n. 23128, all’esito della riassunzione del procedimento, ha accolto l’appello proposto in via principale dell’Agenzia delle Entrate ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dai medesimi avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’8 giugno 2009, n. 344/44/2009, con condanna allarifusione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionaleha riformato la decisione di primo grado, ritenendo che la sentenza civile di condanna alla restituzione di una somma di danaro fosse soggetta all’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 3% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; 3. l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa; 4.nelle more, con provvedimento adottato il 10 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, valutando l’insussistenza della propria soccombenza in entrambi i gradi del giudizio di meritodopo la cassazione con rinvio della sentenza di appello; 5. in seguitoal diniego di definizione agevolata, che non risulta essere stato impugnato dinanzi a questa Corte ex art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la trattazione della causa; 6. in prossimità dell’adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, essendo stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a tre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 384, secondo comma, e 394 cod. proc. civ., 1362, 1418 e 1439 cod. civ., 20 e 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8, comma 1, lett. a) ed e), della tariffa – parte prima allegato al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, comma 1, n . 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, disattendendo il principio enunciato dalla Suprema Corte in sede di cassazione con rinvio della precedente sentenza, che la condanna alla restituzione fosse equiparabile alla condanna al pagamento di una somma di danaro, non avendo tenuto conto del collegamento ad una vicenda penalmente rilevante di sottrazione indebita e della caducazione per illiceità della causa del contratto giustificante l’indebito esborso;1.2 con il secondo motivo, si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell’art. 8 della tariffa –parte prima allegato al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per violazione degli artt. 2, 24 e 53 Cost., deducendo che la soggezione ad imposta proporzionale di registro della sentenza civile di condanna alla restituzione di un capitale corrispostosoltanto a causa di una truffa in danno dei contribuenti, a fronte della irreversibile insolvenza del truffatore condannato e della definitiva inesigibilità dell’obbligazione restitutoria (come si evincerebbe dal verbale di pignoramento negativo del 29 aprile 2004), sarebbe irragionevole in carenza di un reale trasferimento di ricchezza e di una effettiva manifestazione di capacità contributiva; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione (verosimilmente) all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente deciso dal giudice di secondo grado di condannare i contribuenti alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’amministrazione finanziaria in misura forfettaria senza alcuna motivazione sulla commisurazione dell’entità e senza alcuna distinzione tra giudizi di merito e giudizio di legittimità: 2. con istanza depositata il 21 luglio 2023, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo (in epoca successiva al 31 ottobre 2023) «per poter attestare l'avvenuto adempimento della procedura di definizione agevolata per il tributo in oggetto»; 2.1 come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 2.2secondo l’art. 1, commi 194 - 200, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicatoanteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»; 2.3 peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 2.4 pertanto, considerando che: a) i contribuenti possono presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Cos