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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40125/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la re azion svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è propostq,per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] A IN CANCIII_ LA 24 [OSCURATO:PERSONA] • MIRTO Dort.sqi Pao/a / N CUI_ ERI: Dott.s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la re azion svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è propostq,per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] A IN CANCIII_ LA 24 [OSCURATO:PERSONA] • MIRTO Dort.sqi Pao/a / N CUI_ ERI: Dott.s
Sentenza Cassazione n. 40125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris