CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 05196/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7792-2023 proposto da: Comune di Vietri di P otenza , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via di Novella n. 1/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 124/2022 della Corte d’appello di P otenza , depositata il 15/12/2022 R.G.N. 68/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l a Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto dal Comune di Vietri di Potenza, disattendendo –limitatamente a quel che qui rileva - le censure relative all’inammissibilità dell’impugnazione del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] perché proposta con ricorso ex art. 1, comma 48 , della l egge n. 92 del 2012 ed alla dedotta violazione del diritto di difesa, e, in accoglimento dell’appello incidentale Oggetto Lavoro pubblico impugnazione licenziamento mutamento rito mancata assegnazione termine per integrare difese conseguenze R.G.N.7792/2023 Cron. Rep. Ud.09/02/2024 CC proposto dalla lavoratrice, ha condannato l’ente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione in servizio, confermando nel resto la sentenza di primo grado; 2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Comune per due motivi, cui resiste la Giordano con controricorso. Ritenuto che: 1.con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 102 e 107 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali contenuta nell’appello incidentale in violazione del litisconsorzio necessario da disporre nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; 1.1. il motivo è infondato, atteso che la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è prevista ex lege per l’ipotesi condanna alla reintegrazione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, applicatonella specie (sul punto, fra molte, Cass. Sez. L, 22/10/2021, n. 29637, che, rispetto alla necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio con l’Istituto previdenziale,fa salvi i casi di condanna a favore del terzo contemplati da espressa previsione legislativa); 2. con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 426 e 427 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo,nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché violazione del diritto di difesa, ex art. 111 Cost., per avere il giudice di primo grado violato il diritto di difesa, nella parte in cui, avendo disposto il mutamento del rito, da quello cd. Fornero a quello ordinario, non aveva concesso termine per integrare le difese e la produzione documentale, dichiarando tardiva la produzione del codice comportamentale da parte del Comune e precludendo la possibilità per l’ente di difendersi con la produzione di consulenza tecnica di parte, a seguito della revoca della C.T.U. già disposta nella prima fase, senza che la Corte d’appello si sia pronunciata su tale specifico motivo di gravame;2.1. il motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione; 2.2. dall’esame diretto degli atti del giudizio di merito, esercitabile nella specie in ragione del denunciato vizio di error in procedendo, proposto nel rispetto del principio di specificità riportando gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto (così fra molte, Cass. Sez. 6 - 1, 25/09/2019, n. 23834), risulta che nel procedimento svolto innanzi al Tribunale di Potenza, all’udienza del 17 marzo 2022, disposta a trattazione scritta, il Giudice ha dichiarato tardiva la documentazione depositata dalla parte resistente (i.e. il Comune odierno ricorrente) e, contrariamente a quanto disposto con precedente ordinanza, ha ritenuto che la controversia andasse definita «mediante rito lavoro, non essendo alla medesima applicabile il rito speciale prescelto», così disponendo il mutamento del rito, che «nel caso si specie non comporta alcun vulnus per i diritti di difesa delle parti, ampiamente esercitati», e decidendo «la causa come da separata ordinanza, con motivazione contestuale». Ne consegue che il Tribunale, nel disporre il mutamento del rito, da quello previsto dall’art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, a quello ordinario ex artt. 413 e ss. cod. proc. civ., ha omesso di assegnareun termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti, decidendo la controversia con motivazione contestuale sull’assunto che le parti avessero ampiamente esercitato i diritti di difesa, in esito , peraltro , a provvedimento istruttorio con cui la parte resistente è stata dichiaratadecaduta da una produzione documentale. Sul punto, la Corte territoriale, nell’esaminare il primo e secondo motivo d’appello, ha escluso in concreto la lesione del diritto di difesa del Comune, che «ritualmente costituitosi in giudizio, ha preso posizione in relazione a tutte le domande e argomentazioni, in fatto e in diritto, sostenute dalla lavoratrice»; 2.3. nel caso di mutamento di rito, secondo la giurisprudenza finora espressa da questa Corte , « la mancata assegnazione alle parti di un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti vizia il procedimento, fino a poter determinare la nullità della sentenza, qualora la suddetta omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa» (in tal senso già Cass. Sez. L, 16/01/2001, n. 511; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. L, 07/06/2017, n. 14186). Rispetto a tale orientamento, ritiene tuttavia il Collegio che occorra considerare la portata dei principi espressi dalle Sezioni Unite con riferimento all’ipotesi in cui il giudice abbia deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza (Cass. Sez. U, 25/11/2021,n. 36596). Con tale pronuncia, infatti, è stato sottolineato che l’art. 111, comma secondo, Cost., nel recepire il principio di ragionevole durata del processo – divenuto punto costante di riferimento nell ’ esegesi delle norme processuali, conducendo a privilegiare il principio di economia processuale per disattende re opzioni contrarie a ogni inutile appesantimento del giudizio– non può comportare l’elusione di distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altrivalori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali, per l ’ appunto , il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio,e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di inter l oquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola , chiarendo che il principio del giusto processo, anche in base all’art. 6della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, non si esplicita nella sola sua durata ragionevole. Nell’ottica di tali considerazioni, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], la massima valorizzazione dei citati diritti ha indotto il legislatore a modellare le norme (artt. 190-bis, 275, 281 - quinquies e 352 cod. proc. civ.) in coerenza con una garanzia di effettività da realizzare durante tutto l’arcodel processo, limitando il dispiegarsi della stessa potestà decisionale , cosicché la pronuncia deliberata in data antecedente a quella fissata dalla scadenza deitermini è da « ritenere nulla in sé e per, sé, in quantoassunta in mancanza del potere all’uopo conferito secondola disciplina di legge». In esito ad ampio argomentare è stato , quindi, affermato il seguente principio di diritto: «la parte che proponga l’impugnazione della sentenzad ’ appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversarianon ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza,comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgerecon completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa siassocia, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino inpiena effettività durante tutto lo svolgimento del processo». Tale principio, fondato sulle richiamate considerazioni a garanzia dell’esplicazione effettiva del diritto di difesa e deldiritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola, deve trovare applicazione anche alla fattispecie del mutamento del rito, ove non si sia proceduto ad assegnare alle parti il termine per l ’ eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti. E’ significativo, infatti, chenell’ambito delle considerazioni preliminari svolte dalle Sezioni Unite, sia stato richiamato proprio l’orientamento per cui, nelle ipotesi di inosservanza di norme su l rito applicabile al tipo di controversia , è inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedottacome motivo di impugnazione relativa alla mancata adozione di un diverso rito qualora non sia indicato anche lospecifico pregiudizio processuale che dalla sua mancataadozione sia concretamente derivato (Cass. Sez. U n. 3758-09), per sottolineare che «una conclusione del genere è strettamente collegata alla ratio sottintesa, che è appunto quella relativa alla questione del rito », in quanto « l’ esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, donde può essere invocata solo per riparare a una precisa e apprezzabile lesione che, in conseguenza de l rito seguito, si sia determinata (per la parte) “sul piano pratico processuale” (così Cass. Sez. U n. 3758-09)».La portata di tale affermazione è stata, tuttavia, ricondotta ad un ambito di specificità, in quanto essa «non può essere enfatizzata fino al punto da estenderla al ben diverso casodella dedotta lesione dei diritti processuali essenziali, comeil diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale», rispetto ai quali non si può pretendere «come sempre necessaria l’individuazione di unpregiudizio “altro” (id est, un pregiudizio effettivo ulteriore),da porre a fondamento della sanzione di nullità». Ne consegue che, nei casi in cui –come nella specie –non si controverta sull’esattezza del rito, bensì sulla mancata assegnazione dei termini alle parti di un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti in esito al disposto mutamento del rito, da speciale a ordinario, si determina ex se la nullità della sentenza per aver impedito alle parti di svolgere con pienezzale difese, senza l’onere esplicativo della rilevanza in concreto della nullità in capo alla parte che assume di essere stata lesa. La portata del predetto principio va, poi, raccorda ta alla regola che postula la conversione dellenullità nel prestabilito mezzo di gravame, secondo la linea pure tracciata nel citato arresto delle Sezioni Unite. In particolare, la fase del giudizio in cui interviene la lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale, nell’ipotesi di mutamento del rito senza assegnazione del termine per integrare le difese, conduce a ritenere che il giudice d’appello, una volta constatata tale nullità, non possa rimettere la causa alprimo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito previa assegnazione del predetto termine a difesa;3. per quanto sopra, in accoglimento del secondo motivo, va disposta sul punto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa –anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità –alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra indicati. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa