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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25374/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4340/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 425 - controricorrente – avverso la ordinanza del la Corte di cassazione n. 34 89 6 /20 22 , pubblicata in data28 novembre 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Sulmona, la Regione Abruzzo e la Provincia di L’Aquila per ottenereil risarcimento del danno subito al proprio veicolo a seguito di sinistro stradalecagionato da un cinghiale che aveva invaso la S.S. 17 nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda, per essere l’evento dannoso riconducibile a caso fortuito.

Con sentenza n. 7 del 2017, il Giudice di pace accoglieva la domanda, ritenendo la Regione Abruzzo responsabile ai sensi dell’art.2043 cod. civ.

2. La sentenza di primo grado, impugnata dalla soccombente, veniva riformata dal Tribunale di L’Aquila, che respingeva la domanda del Galante, ed avverso detta sentenza il danneggiato proponeva ricorso per cassazione.

Con ordinanza n. 34896/22, questa Corte, rilevando che la Regione Abruzzo era rimasta intimata, ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due motivi e, per l’effetto, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di L’Aquila.

Ha, in sintesi, ritenuto che, erroneamente, il giudice d’appello avesse rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Regione, riconducendo la fattispecie della responsabilità per danni da fauna selvatica alla fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ. piuttosto che a quella di cui all’art. 2052 cod. civ.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso ex art. 391 - bis c od. proc. civ. avverso la suddetta ordinanza, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Considerato che

1. Con l’unico motivo si denuncia l'esistenza di vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, primo comma,n. 4, cod. proc. civ.

Osserva la ricorrenteche l’ordinanza impugnata risulta affetta da errore di fatto rilevante nella parte in cui ha omesso di considerare che il ricorso per cassazione proposto dal Galante non era stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ma irritualmente presso l’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, così determinando un evidente vulnus al principio del contraddittorio ed impedendo alla Regione di prendere posizione in relazione alle censure difensive avanzate con il ricorso.

Assume, quindi, che l’ordinanza impugnata deve essere revocata, in quanto questa Corte ha supposto l’esistenza della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, nella specie non sussistente.

2. Il ricorso è inammissibile.

La revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione (Cass., sez. 2, 04/01/2006, n. 24).Affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione è necessario che la valutazione di corretta instaurazione del rapporto processuale sia inficiata non da un errore di diritto, per avere considerato valida una notificazione altrimenti invalida, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395, primo comma,n. 4, cod. proc. civ..

Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio è che vi sia stata un'attività percettiva da parte del giudice,che si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti.

Si è, al riguardo chiarito (Cass., sez. 1, 21 /07/ 2010, n. 17110 ) quale sia la differenza fra il supporre (erroneamente) l'esistenza del fatto e l'omessa (attività) di valutazione: «la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , c od. proc. civ.

In tal senso, ove l'errore del giudice non sia frutto di un'errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un'omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi dell'errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell'ambito di un'omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 , primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 , primo comma,n. 4, c od. proc. civ. , ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali».

L'omesso esame della circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché, mentre quest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta un fatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamente l'effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale.

Di recente si è affermato che ‹‹ l'implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio - che questa Corte deve effettuare ex officio- scaturente dall'avere la sentenza qui impugnata ritenuto i lavoratori "intimati" (pag. 3), senza rilevare la pretesa nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non costituisce errore di percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio, risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche›› (Cass. , sez.

L, 13 /02/ 2019, n. 4235).

É invece affetta da errore di fatto revocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risulti dagli atti (Cass., sez.

L, 10 /07/ 2015, n. 14420), o ancora la decisione in cui il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo (Cass., sez. 6 - 5, 14 /11/ 2016, n. 23173 ; c ostituisce errore revocatorio anche l'erronea individuazione della data di notifica dell'atto (Cass., sez. 2,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2712).

Si è poi affermato ( Cass. , sez.

L, 0 5 /11/ 2018, n. 28143 ) che è ammissibile la revocazione della sentenza di cassazione che, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale per effetto di una falsa percezione della realtà, ma perché nella motivazione della sentenza vi era stata la supposta avvenuta costituzione della parte intimata, smentita con evidenza dagli atti, per difetto di prova dell'avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell'atto.

E ciò perché in questo caso emerge un'attività percettiva, la quale si sia tradotta nella positiva supposizione in motivazione di un fatto, incontrovertibilmente contraddetta dagli atti, e non la mera difformità a diritto della decisione.

3. Con il motivo di revocazione in esame non si denuncia l'esistenza di un'erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Corte e che si sarebbe manifestata nella motivazione, ma la mera circostanza della notifica del ricorso per cassazione eseguita nei confronti della Regione Abruzzo presso l‘[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di L’Aquila e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Risulta evidente che, nel caso di specie, ci si limita a rappresentare il fatto processuale della mancata notifica alla Regione Abruzzo, senza denunciare una specifica supposizione che sia stata espressione di un errore di percezione degli atti processuali, e, quindi, si denunziaun errore di diritto.

Difatti, nel caso in cui venga denunciato che la Corte di cassazione non si sia avveduta della nullità della notificazione del ricorso perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale e non presso l'Avvocatura generale dello Stato, ciò che viene in rilievo è non già la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, ma unicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità della notificazione del ricorso e dunque la denuncia di un errore di giudizio (Cass., sez. 3, 09/07/2009, n. 16136; Cass., sez. 6-2, 15/11/2013, n. 25654).

Perriprendere quanto affermato dalla citata Cass. 21 luglio 2010, n. 17110, la mera mancanza di disamina della questione, integrando una mera omissione e non un'attività percettiva (sia pure erronea), è suscettibile di integrare astrattamente una violazione processuale, ma non l'errore revocatorio, che implica la positiva (ed erronea) supposizione di un fatto.

La parte ricorrente confonde in definitiva l'effetto giuridico (in termini di invalidità per la asserita violazione processuale) con l'attività del giudice, la quale comporta una percezione e la relativa supposizione, come recita l'art. 395, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.

Fatto costitutivo d ella revocazione è , infatti, non l'effetto della violazione processuale, ma l'eventuale attività percettiva e di supposizione, manifestatasi nella motivazione, che costituisca la causa di quell'effetto (da cui anche la necessaria decisività dell'errore revocatorio) (in senso conforme, Cass., sez. 3, 26/05/ 2021, n. 14610).

4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre ad euro 2 00,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4340/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 425 - controricorrente – avverso la ordinanza del la Corte di cassazione n. 34 89 6 /20 22 , pubblicata in data28 novembre 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Sulmona, la Regione Abruzzo e la Provincia di L’Aquila per ottenereil risarcimento del danno subito al proprio veicolo a seguito di sinistro stradalecagionato da un cinghiale che aveva invaso la S.S. 17 nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda, per essere l’evento dannoso riconducibile a caso fortuito. Con sentenza n. 7 del 2017, il Giudice di pace accoglieva la domanda, ritenendo la Regione Abruzzo responsabile ai sensi dell’art.2043 cod. civ. 2. La sentenza di primo grado, impugnata dalla soccombente, veniva riformata dal Tribunale di L’Aquila, che respingeva la domanda del Galante, ed avverso detta sentenza il danneggiato proponeva ricorso per cassazione. Con ordinanza n. 34896/22, questa Corte, rilevando che la Regione Abruzzo era rimasta intimata, ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due motivi e, per l’effetto, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di L’Aquila. Ha, in sintesi, ritenuto che, erroneamente, il giudice d’appello avesse rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Regione, riconducendo la fattispecie della responsabilità per danni da fauna selvatica alla fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ. piuttosto che a quella di cui all’art. 2052 cod. civ. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso ex art. 391 - bis c od. proc. civ. avverso la suddetta ordinanza, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Considerato che 1. Con l’unico motivo si denuncia l'esistenza di vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, primo comma,n. 4, cod. proc. civ. Osserva la ricorrenteche l’ordinanza impugnata risulta affetta da errore di fatto rilevante nella parte in cui ha omesso di considerare che il ricorso per cassazione proposto dal Galante non era stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ma irritualmente presso l’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, così determinando un evidente vulnus al principio del contraddittorio ed impedendo alla Regione di prendere posizione in relazione alle censure difensive avanzate con il ricorso. Assume, quindi, che l’ordinanza impugnata deve essere revocata, in quanto questa Corte ha supposto l’esistenza della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, nella specie non sussistente. 2. Il ricorso è inammissibile. La revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione (Cass., sez. 2, 04/01/2006, n. 24).Affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione è necessario che la valutazione di corretta instaurazione del rapporto processuale sia inficiata non da un errore di diritto, per avere considerato valida una notificazione altrimenti invalida, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395, primo comma,n. 4, cod. proc. civ.. Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio è che vi sia stata un'attività percettiva da parte del giudice,che si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti. Si è, al riguardo chiarito (Cass., sez. 1, 21 /07/ 2010, n. 17110 ) quale sia la differenza fra il supporre (erroneamente) l'esistenza del fatto e l'omessa (attività) di valutazione: «la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , c od. proc. civ. In tal senso, ove l'errore del giudice non sia frutto di un'errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un'omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi dell'errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell'ambito di un'omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 , primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 , primo comma,n. 4, c od. proc. civ. , ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali». L'omesso esame della circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché, mentre quest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta un fatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamente l'effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale. Di recente si è affermato che ‹‹ l'implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio - che questa Corte deve effettuare ex officio- scaturente dall'avere la sentenza qui impugnata ritenuto i lavoratori "intimati" (pag. 3), senza rilevare la pretesa nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non costituisce errore di percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio, risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche›› (Cass. , sez. L, 13 /02/ 2019, n. 4235). É invece affetta da errore di fatto revocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risulti dagli atti (Cass., sez. L, 10 /07/ 2015, n. 14420), o ancora la decisione in cui il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo (Cass., sez. 6 - 5, 14 /11/ 2016, n. 23173 ; c ostituisce errore revocatorio anche l'erronea individuazione della data di notifica dell'atto (Cass., sez. 2,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2712). Si è poi affermato ( Cass. , sez. L, 0 5 /11/ 2018, n. 28143 ) che è ammissibile la revocazione della sentenza di cassazione che, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale per effetto di una falsa percezione della realtà, ma perché nella motivazione della sentenza vi era stata la supposta avvenuta costituzione della parte intimata, smentita con evidenza dagli atti, per difetto di prova dell'avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell'atto. E ciò perché in questo caso emerge un'attività percettiva, la quale si sia tradotta nella positiva supposizione in motivazione di un fatto, incontrovertibilmente contraddetta dagli atti, e non la mera difformità a diritto della decisione. 3. Con il motivo di revocazione in esame non si denuncia l'esistenza di un'erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Corte e che si sarebbe manifestata nella motivazione, ma la mera circostanza della notifica del ricorso per cassazione eseguita nei confronti della Regione Abruzzo presso l‘[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di L’Aquila e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Risulta evidente che, nel caso di specie, ci si limita a rappresentare il fatto processuale della mancata notifica alla Regione Abruzzo, senza denunciare una specifica supposizione che sia stata espressione di un errore di percezione degli atti processuali, e, quindi, si denunziaun errore di diritto. Difatti, nel caso in cui venga denunciato che la Corte di cassazione non si sia avveduta della nullità della notificazione del ricorso perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale e non presso l'Avvocatura generale dello Stato, ciò che viene in rilievo è non già la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, ma unicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità della notificazione del ricorso e dunque la denuncia di un errore di giudizio (Cass., sez. 3, 09/07/2009, n. 16136; Cass., sez. 6-2, 15/11/2013, n. 25654). Perriprendere quanto affermato dalla citata Cass. 21 luglio 2010, n. 17110, la mera mancanza di disamina della questione, integrando una mera omissione e non un'attività percettiva (sia pure erronea), è suscettibile di integrare astrattamente una violazione processuale, ma non l'errore revocatorio, che implica la positiva (ed erronea) supposizione di un fatto. La parte ricorrente confonde in definitiva l'effetto giuridico (in termini di invalidità per la asserita violazione processuale) con l'attività del giudice, la quale comporta una percezione e la relativa supposizione, come recita l'art. 395, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. Fatto costitutivo d ella revocazione è , infatti, non l'effetto della violazione processuale, ma l'eventuale attività percettiva e di supposizione, manifestatasi nella motivazione, che costituisca la causa di quell'effetto (da cui anche la necessaria decisività dell'errore revocatorio) (in senso conforme, Cass., sez. 3, 26/05/ 2021, n. 14610). 4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre ad euro 2 00,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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