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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 45467/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamnto con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 28 aprile 2021, la quinta sezione penale della Corte di cassazione annullava la pronuncia della Corte di appello di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato quella del Tribunale di Monza in data 26.3.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere contraffatto una patente di guida pakistana a lui apparentemente intestata, e, conseguentemente, rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.

A ragione del disposto annullamento, la Corte di cassazione osservava che, "nel caso di specie, la Corte di appello di Milano, uniformandosi all'orientamento che afferma che la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, ha ritenuto superfluo accertare se l'imputato fosse o meno residente da più di un anno nel nostro Paese, mentre tale accertamento [...] è indispensabile ai fini dell'affermazione della penale responsabilità".

2. La Corte di appello di Milano, in data 8 marzo 2022, pronunciandosi in sede di rinvio, dichiarava con sentenza, emessa de plano, non doversi procedere nei confronti del Tarar in ordine al delitto ascrittogli per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazicne il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Addea, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, 179, 53C, 602 cod. proc. pen..

Ha, in proposito, rilevato che la Corte di appello di Milano, senza fissare udienza alcuna, ha dichiarato l'estinzione del reato contestato all'imputato, limitandosi ad affermare l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito e omettendo di esaminare la questione che la Corte di cassazione aveva ritenuto di devolvere con la pronuncia di annullamento della precedente sentenza.

Ha sostenuto che è illegittima, nel giudizio di rinvio, la declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione, emessa in sede predibattimenta le e senza la rituale comunicazione alla difesa dell'avviso di fissazione dell'udienza, allorché sussistano prove insufficienti e contraddittorie in ordine all'attribuibilità soggettiva del fatto all'imputato, posto che, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., si deve equiparare l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori alla mancanza di prove; che, inoltre, nel caso di specie, era stata la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, a sancire l'insufficienza della piattaforma probatoria a carico del Tatar e, quindi, ragionando a contrario, a fare emerciere l'assenza di responsabilità in capo al medesimo.

4. In sede di esame preliminare, rilevata l'inammissibilità del ricorso, il processo è stato assegnato alla settima sezione per la decisione fissata per l'udienza del 12 luglio 2022; il difensore dell'imputato ha fatto pervenire presso la Cancelleria della Corte memoria, con la quale ha contestato la sussistenza dell'evidenziato profilo di inammissibilità dell'impugnazione e ha chiesto che gli atti fossero trasmessi alla sezione competente.

5. Fissata l'udienza pubblica, si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso è fondato e merita accoglimento.

E in vero, "la sentenza con la quale la Corte d'appello abbia dichiarato de plano l'estinzione del reato prima del dibattimento, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull'intervento e assistenza dell'imputato, non è nemmeno autorizzata dall'art. 129 cod. proc. pen., la cui prescrizione dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione a un giudizio in senso tecnico e non anche nella fase predibattimentale" (Cass. Sez. 2, n. 41498 del 06/10/2004, Rv. 230577 - 01).

2. Inoltre - come osservato dal Procuratore generale, in conformità ai rilievi difensivi - "è illegittima, nel giudizio di rinvio, la declaratoria d'estinzione cel reato per prescrizione, emessa in sede predibattimentale e senza la rituale comunicazione alla difesa dell'avviso di fissazione dell'udienza, allorché sussistano prove insufficienti e contraddittorie in ordine all'attribuibilità soggettiva del fatto, posto che ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., si deve equiparare l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori alla mancanza di prove" (Cass. Sez. 1, n. 44848 del 05/11/2008, Rv. 242276 -01).

Occorre, altresì, ricordare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in un caso analogo, secondo cui "il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio (La Corte ha osservato che l'art. 3 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio)" (Sez.

Un. 12283 del 25/01/2005, Rv. 230529 - 01).

3. Alla stregua delle superiori osservazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà procedere a nuovo giudizio nel contraddittorio tra le parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamnto con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 28 aprile 2021, la quinta sezione penale della Corte di cassazione annullava la pronuncia della Corte di appello di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato quella del Tribunale di Monza in data 26.3.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere contraffatto una patente di guida pakistana a lui apparentemente intestata, e, conseguentemente, rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale. A ragione del disposto annullamento, la Corte di cassazione osservava che, "nel caso di specie, la Corte di appello di Milano, uniformandosi all'orientamento che afferma che la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, ha ritenuto superfluo accertare se l'imputato fosse o meno residente da più di un anno nel nostro Paese, mentre tale accertamento [...] è indispensabile ai fini dell'affermazione della penale responsabilità". 2. La Corte di appello di Milano, in data 8 marzo 2022, pronunciandosi in sede di rinvio, dichiarava con sentenza, emessa de plano, non doversi procedere nei confronti del Tarar in ordine al delitto ascrittogli per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazicne il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Addea, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, 179, 53C, 602 cod. proc. pen.. Ha, in proposito, rilevato che la Corte di appello di Milano, senza fissare udienza alcuna, ha dichiarato l'estinzione del reato contestato all'imputato, limitandosi ad affermare l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito e omettendo di esaminare la questione che la Corte di cassazione aveva ritenuto di devolvere con la pronuncia di annullamento della precedente sentenza. Ha sostenuto che è illegittima, nel giudizio di rinvio, la declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione, emessa in sede predibattimenta le e senza la rituale comunicazione alla difesa dell'avviso di fissazione dell'udienza, allorché sussistano prove insufficienti e contraddittorie in ordine all'attribuibilità soggettiva del fatto all'imputato, posto che, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., si deve equiparare l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori alla mancanza di prove; che, inoltre, nel caso di specie, era stata la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, a sancire l'insufficienza della piattaforma probatoria a carico del Tatar e, quindi, ragionando a contrario, a fare emerciere l'assenza di responsabilità in capo al medesimo. 4. In sede di esame preliminare, rilevata l'inammissibilità del ricorso, il processo è stato assegnato alla settima sezione per la decisione fissata per l'udienza del 12 luglio 2022; il difensore dell'imputato ha fatto pervenire presso la Cancelleria della Corte memoria, con la quale ha contestato la sussistenza dell'evidenziato profilo di inammissibilità dell'impugnazione e ha chiesto che gli atti fossero trasmessi alla sezione competente. 5. Fissata l'udienza pubblica, si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, "la sentenza con la quale la Corte d'appello abbia dichiarato de plano l'estinzione del reato prima del dibattimento, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull'intervento e assistenza dell'imputato, non è nemmeno autorizzata dall'art. 129 cod. proc. pen., la cui prescrizione dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione a un giudizio in senso tecnico e non anche nella fase predibattimentale" (Cass. Sez. 2, n. 41498 del 06/10/2004, Rv. 230577 - 01). 2. Inoltre - come osservato dal Procuratore generale, in conformità ai rilievi difensivi - "è illegittima, nel giudizio di rinvio, la declaratoria d'estinzione cel reato per prescrizione, emessa in sede predibattimentale e senza la rituale comunicazione alla difesa dell'avviso di fissazione dell'udienza, allorché sussistano prove insufficienti e contraddittorie in ordine all'attribuibilità soggettiva del fatto, posto che ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., si deve equiparare l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori alla mancanza di prove" (Cass. Sez. 1, n. 44848 del 05/11/2008, Rv. 242276 -01). Occorre, altresì, ricordare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in un caso analogo, secondo cui "il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio (La Corte ha osservato che l'art. 3 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio)" (Sez. Un. 12283 del 25/01/2005, Rv. 230529 - 01). 3. Alla stregua delle superiori osservazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà procedere a nuovo giudizio nel contraddittorio tra le parti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così de
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