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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13714/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, tra l'altro, come il ricorrente avesse rivolto frasi a contenuto minaccioso onde non ottemperare e comunque ritardare il rientro in cella e nonostante più volte invitato a farvi rientro e che fossero comunque ininfluenti in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo le intime motivazioni ed il contesto pandemico alla base della condotta dell'imputato, elementi apprezzati allorché sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la carenza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza della recidiva con le riconosciute circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato alla luce della impossibilità di un diverso bilanciamento in ragione di quanto previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, tra l'altro, come il ricorrente avesse rivolto frasi a contenuto minaccioso onde non ottemperare e comunque ritardare il rientro in cella e nonostante più volte invitato a farvi rientro e che fossero comunque ininfluenti in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo le intime motivazioni ed il contesto pandemico alla base della condotta dell'imputato, elementi apprezzati allorché sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la carenza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza della recidiva con le riconosciute circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato alla luce della impossibilità di un diverso bilanciamento in ragione di quanto previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 13714/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris