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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38508/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al vizio di motivazione circa la motivazione della esclusione della recidiva.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142).

Deve evidenziarsi che questa Corte ha più volte evidenziato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso in esame nonostante quanto sostenuto dalla difesa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 5.Quanto alla motivazione della esclusione della recidiva la Corte di appello ha puntualmente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della stessa ai fini della determinazione della pena (pag. 3).

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere stensore [OSCURATO:PERSONA] S bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al vizio di motivazione circa la motivazione della esclusione della recidiva. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142). Deve evidenziarsi che questa Corte ha più volte evidenziato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso in esame nonostante quanto sostenuto dalla difesa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 5.Quanto alla motivazione della esclusione della recidiva la Corte di appello ha puntualmente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della stessa ai fini della determinazione della pena (pag. 3). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere stensore [OSCURATO:PERSONA] S bi
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