CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 21603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13017/2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMApresso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 5814/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 25/11/2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatola B - [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., degli imp orti già corrisposti da quest’ultima atitolo di deposito cauzionale in relazione a un contratto di affitto di ramod’azienda intercorso tra le parti; con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la pronuncia di rigetto emessa dal giudice d i primo grado con riguardo alladomanda riconvenzionale originariamente proposta dalla B - [OSCURATO:SOCIETA].(società concedente) per la condanna della [OSCURATO:PERSONA].p.a. (affittuaria) al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell’i rregolare restituzione del ramo d’azienda concesso in affitto(in conformità all’accordo transattivo da ultimo intercorso tra le parti), e in conseguenza di taluni inadempimenti della società affittuaria consistiti nella mancata informazione della società concedentecirca i danni all’immobile aziendale proveniente da terzi, nonché nella scorretta volturazione delle licenze per l’esercizio dell’attivitàcommerciale connessa all’azienda affittata; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premessoil carattere incontestato del debito della società concedente per la restituzione del deposito cauzionale originariamente versato dall’affittuaria (da ritenersi comprensivo dell’importo che le parti avevano astrattamente imputato all’incidenza dell ’Iva), ha rilevato come la B - [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito adeguata prova, né della responsabilità della società affittuaria per i danni rivendicati dalla concedente,né, più specificamente, dell’effettivo ricorso di detti danni;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza d’ap pello, la B - [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; laTriumph [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione apparente in relazione al punto concernente la corretta riconsegna d ell’azienda affittata (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazioneillogica, e in ogni caso inidonea a rendere comprensibile l’iterlogico seguito ai fini della decisione, con particolare riguardo alla circostanza relativa alla correttezza della riconsegna dell’azienda da partedell’affittuaria, avendo la corte territoriale ravvisato la prova della correttezza di tale riconsegna in un documento di per sé del tutto insuscettibile di fornire tale ritenuta di mostrazione, non avendo la societàaffittuaria permesso la regolare e tempestiva intestazione delle licenze amministrative, in favore della società che aveva assunto il ramo d’azienda successivamente alla Triumph, in ragione degli errori compiuti da quest’ ultima in occasione del proprio ingresso iniziale, allorché la Triumph aveva dichiarato di essere cessionaria anziché affittuaria dell’azienda: errori che avevano determinato la perdita definitiva delle licenze medesime in capo alla B - [OSCURATO:SOCIETA]., con il conseguenteritardo nella possibilità della volturazione in favore della societànuova affittuaria e la perdita dei corrispondenti canoni d’affitto daparte dell’odierna società ricorrente;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile ; osservain primo luogo il Collegio come la società ricorrente abbia in questa sede formalmente evocato, a fondamento della censura in esame, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. , con la conseguente prospettazionedi un’argomentazione critica nella specie non consentita ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., tenuto conto dell’avvenuta conferma, da parte della sentenza d’appello, di una decisione di primo grado fondatasulle medesime argomentazioni in fatto; varràperaltro evidenziare come, pur quando volesse intendersi la doglianzain esame (secondo quanto sostenuto da Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 , in motivazione) come diretta a contestare la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ( avendo la società ricorrente effettivamente denunciato il ricorso di un’ipotesi di motivazione apparente a fondamento della decisione d’appello), la censura si rivelerebbe comunque inammissibile , avendo la società ricorrente evocato, come parametro di valutazione della contraddittorietà della decisioneimpugnata, elementi estranei al relativo tenor e formale, ed avendola corte territoriale comunque argomentato il proprio discorso giustificativo nel rispetto di un iter logico del tutto coerente e riconoscibile,siccome consistito nella ritenuta insufficienza della prova fornita dalla società conceden te in relazione ai danni da quest’ultima rivendicati in conseguenza dei pretesi inadempimenti della controparte; ciò posto, esaurendosi le ragioni indicate a fondamento d ella censura in esame ne ll a ritenuta inidoneità della documentazione richiamatadalla corte d’appello a fondamento della ritenuta correttezza della riconsegna dell’azienda da parte della società affittuaria , la Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri doglianza in esame si risolve in una sostanziale contestazione di insufficienza dell’argomentazione probatoria e, pertanto, n ella propostarilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, come tale nonconsentita in questa sede di legittimità ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ragione dell’omessa considerazione di elementi istruttori (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corted’appello erroneamente ritenuto priva di allegazione e prova la domanda proposta in via riconvenzionale dalla B - [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna della controparte al risarcimento dei danni derivati a quest’ultimadalla perdita delle mensilità di canone di affitto dovuti agli errori imputabili alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avendo l’odierna società ricorrente prodotto proprio i documenti (segnatamenteil contratto d’affitto stipulato con la società subentrata alla Triumph nell’affitto del ramo d’azienda) indicati dalla corte territorialecome astrattamente idonei alla prova di tali danni; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, anche in relazione alla censura in esame, lasocietà ricorrente abbia evoca to il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in contrasto con i limiti imposti dall’art. 348 - ter c.p.c. , con la conseguente inammissibilità della doglianza per le medesime ragioni giàindicate in relazione al primo motivo d’impugnazione ; peraltro,pur quando volesse procedersi allo scrutinio nel merito del motivodi impugnazione , varrà rilevare come la società ricorrente torni inammissibilmente a contestare la valutazione operata dal giudi ce d’appellocon riguardo alla ritenuta insufficienza delle prove acquisite inrelazione alla responsabilità della Triumph per la perdita dei canoni Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di affitto che la società ricorrente avrebbe percepito dalla nuova affittuariadell’azienda; al riguardo, p er quanto la corte d’appello abbia indicato la documentazione che ‘ avrebbe potuto ’ comprovare la sussistenza dei danni rivendicati dall’odierna società ricorrente, la circostanza che quest’ultima rivendichi in questa sede di aver già in precedenza prodottoquella stessa documentazione appare di per sé in sufficiente, non avendo la B - [OSCURATO:SOCIETA]. articola to adeguatamente l’argomentazione concernente lo specifico contenuto di detta documentazione e le ragioni per cui, dal relativo esame, si sarebbe giunti alla dimostrazione, con carattere di certezza e non solo di probabilità,della responsabilità della Triumph in relazione al ritardo nel rilascio delle nuove licenze e dell’esistenza effettiva dei danni rivendicati; sitratterebbe, pertanto, della denuncia di u n vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in assenza di alcuna deduzione circa il carattere decisivo dell’omissionecontestata; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa statuizione in ordine all’ammissione delle prove testimoniali (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di fornire alcuna giustificazione sul punto concernentela critica della decisione di primo grado nella parte in cui aveva rigettato le istanze istruttorie proposte dal l’odierna società ricorrente al fine di fornire la prova degli inadempimenti della contropartee dei danni conseguentemente subiti dalla B - [OSCURATO:SOCIETA].; ilmotivo è inammissibile;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva in primo luogo il Collegio come la censura in esame , in quantodiretta alla deduzione di un vizio di natura processuale ( quell o concernentela valutazione dell’ammissibilità delle prove dedotta con il secondomotivo di appello ), avrebbe dovuto essere evocata attraverso ilriferimento (non già all’articolo 360 n. 5 c.p.c., bensì) all’art . 360 n. 4c.p.c.; peraltro,pur quando volesse procedersi all’esame nel merito di tale doglianza, la stessa risulterebbe in ogni caso inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (non avendo la società ricorrente compiutamente assolto ai propri oneri di puntuale e completa allegazione dei capitoli di prova richiesti ) e , comunque, per non aver adeguatamente argomentato le ragioni dell’eventuale rilevanza ed ammissibilitàdelle prove proposte , in tal modo integrando la ragione di inammissibilità di cui a ll’art. 360 - bis n. 2 c.p.c., secondo quanto evidenziato dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017 , Rv. 646020– 03 , e successive conformi ); con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.p.r. n. 633/72 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato la società concedente alla restituzione del deposito cauzionale gravato dell’Iva sul presupposto chela società affittuaria aveva originariamente versato detto deposito al lordo dell’Iva benché l’operazione in esame non fosse soggetta all’applicazionedella ridetta imposta; e tanto, in contrasto con quanto convenutotra le parti circa l’imputazione di tale importo alle ultime sei mensilitàdel canone di affitto (oltre all’assolvimento delle funzioni di Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri garanzia sue proprie), con la conseguente sottoponibilità dell’importo versato dal la controparte all’incidenza dell’Iva, nella specie puntualmente versata al fisco dalla società concedente, e dunque goduta dalla controparte attraverso la corrispondente detrazione fiscale; ciòposto, l’ulteriore imposizione del pagamento dell’Iva da part e dell’odierna ricorrente sull’importo dovuto a titolo di restituzione del deposito cauzionale, oltre a contrastare con l’accordo transattivo da ultimo concluso tra le parti, avrebbe determinato un indebito arricchimentoin favore della controparte (oltre ad un errore fattuale e giuridico)e una perdita ingiustificabile per l’odierna società ricorrente chiamata a pagare un importo a titolo di Iva senza ricevere alcuna fatturae senza poter attuare le conseguenti detrazioni fiscali; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come l a corte territoriale, nello stabilire l’entità deldeposito cauzionale versato dalla società affittuaria e da restituire dalla società concedente , non abbia fatto altro che interpretare la volontà delle parti così come manifesta ta negli accordi da ultimo raggiuntidalle stesse ; peraltro, confrontando tali accordi con il principio che esclude il pagamentodell’Iva in relazione alle dazioni di somme di denaro a titolo di versamento o di restituzione di deposito cauzionale, il giudi ce d’appello ha correttamente ritenuto che l’indicazione originariamente operata dalle parti all’aggiunta dell’Iva fosse un modo, seppur improprio, di determinare un importo complessivo che, così come pagato dalla società affittuaria, allo stesso modo avre bbe dovuto Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri essere corrisposto dalla società concedente (che non aveva alcun obbligodi versare l’Iva all’erario) ; in particolare, del tutto correttamente la corte territoriale ha individuato la fonte dell’obbligazione restitutoria della società concedente nella transazione successivamente intercorsa tra le parti (incui si parla sic et simpliciter di deposito cauzionale : cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) e non su ll’art. 3 del contratto di affitto , specificando come, pur quando la previsione transattiva non prevedesse espressamente il pagamento del deposito cauzionale maggioratodell’Iva, tale maggiorazione dovesse intendersi comunque implicita in chiave interpretativa , avendo la società affittuaria già corrisposto originariamente l’importo de quo in una misura comprensivadel ridetto onere fiscale ; inrelazione a tale interpretazione dell’accordo delle parti , l’odierna società ricorrente ha totalmente omesso di specificare l’eventuale modo attraverso il quale il giudice di merito sarebbe incorso nella violazionedei canoni legali di ermeneutica negoziale im posti dagli art t.1362 e segg. c.c. , desumendosi , anche da tale ulteriore aspetto, l’inammissibilitàdella censura in esame ; sullabase di tali premesse, dev’essere definitivamente dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contri buto unificato pari a quello, ove Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 13017/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del pre sente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarien