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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 01089/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto a fini estradizio iali per i reati di truffa tentata o consumata e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di concessione di un per flesso di necessità.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e i13 c:od. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dal consegr ando.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammenc e che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE Ile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA](

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto a fini estradizio iali per i reati di truffa tentata o consumata e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di concessione di un per flesso di necessità. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e i13 c:od. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dal consegr ando. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammenc e che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE Ile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA](
Sentenza Cassazione n. 01089/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris