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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 37886/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/2/2025 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello confermava la condanna, per i reati di detenzione di stupefacente, riciclaggio e detenzione di armi e munizioni, riconosciute le generiche e la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre ad €20.000 di multa.

2. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Rappresenta la difesa che il giudice di primo grado, nel quantificare la pena base per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, faceva incongruamente riferimento al comma 3 del suddetto articolo.

Tale riferimento non avrebbe consentito di comprendere le ragioni sottese alla determinazione della pena, tanto più che la contestazione contemplava una pluralità di condotte illecite, una sola delle quali avente ad oggetto cocaina.

3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre premettere che con l'atto di appello il ricorrente aveva chiesto che la condotta concernente la detenzione di 8 gr. di cocaina fosse derubricata ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per poi apportare sulla pena così determinata gli aumenti a titolo di continuazione.

Al contempo, si doleva del fatto che il giudice di primo grado, richiamando il comma 3 della predetta disposizione, non aveva reso comprensibile la quantificazione della pena.

2.1. La Corte di appello ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello, precisando che - a prescindere dal quantitativo di cocaina oggetto della contestazione - l'imputato non avrebbe in alcun caso potuto vedersi riconoscere l'ipotesi attenuata, posto che quest'ultima fattispecie era sicuramente da escludere in ragione della detenzione di oltre 47 Kg. di hashish.

La condotta, complessivamente valutata, denotava una particolare gravità, ragion per cui la Corte di appello ha ritenuto pienamente condivisibile, con valutazione discrezionale non sindacabile in questa sede, il quantum di pena fissato dal giudice di primo grado.

Rispetto a tale determinazione, è stato correttamente evidenziata l'irrilevanza del richiamo all'art. 73, comma 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, posto che tale refuso non ha in alcun modo impedito la compiuta individuazione del fatto, né la quantificazione della pena.

Peraltro, la Corte di appello ha evidenziato come la pena complessivamente determinata per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è di estremo favore per l'imputato, dato che il giudice di prime cure non procedeva agli aumenti per la continuazione interna.

2.2. A fronte di tali considerazioni, immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/2/2025 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello confermava la condanna, per i reati di detenzione di stupefacente, riciclaggio e detenzione di armi e munizioni, riconosciute le generiche e la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre ad €20.000 di multa. 2. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Rappresenta la difesa che il giudice di primo grado, nel quantificare la pena base per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, faceva incongruamente riferimento al comma 3 del suddetto articolo. Tale riferimento non avrebbe consentito di comprendere le ragioni sottese alla determinazione della pena, tanto più che la contestazione contemplava una pluralità di condotte illecite, una sola delle quali avente ad oggetto cocaina. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre premettere che con l'atto di appello il ricorrente aveva chiesto che la condotta concernente la detenzione di 8 gr. di cocaina fosse derubricata ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per poi apportare sulla pena così determinata gli aumenti a titolo di continuazione. Al contempo, si doleva del fatto che il giudice di primo grado, richiamando il comma 3 della predetta disposizione, non aveva reso comprensibile la quantificazione della pena. 2.1. La Corte di appello ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello, precisando che - a prescindere dal quantitativo di cocaina oggetto della contestazione - l'imputato non avrebbe in alcun caso potuto vedersi riconoscere l'ipotesi attenuata, posto che quest'ultima fattispecie era sicuramente da escludere in ragione della detenzione di oltre 47 Kg. di hashish. La condotta, complessivamente valutata, denotava una particolare gravità, ragion per cui la Corte di appello ha ritenuto pienamente condivisibile, con valutazione discrezionale non sindacabile in questa sede, il quantum di pena fissato dal giudice di primo grado. Rispetto a tale determinazione, è stato correttamente evidenziata l'irrilevanza del richiamo all'art. 73, comma 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, posto che tale refuso non ha in alcun modo impedito la compiuta individuazione del fatto, né la quantificazione della pena. Peraltro, la Corte di appello ha evidenziato come la pena complessivamente determinata per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è di estremo favore per l'imputato, dato che il giudice di prime cure non procedeva agli aumenti per la continuazione interna. 2.2. A fronte di tali considerazioni, immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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