CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 23537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso del 23/01/2023; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18/2020, conv., con modiff., dalla I. n. 27/2020, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora disposto in relazione a reati tributari. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza. 3. Prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è pervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal difensore del ricorrente, sul rilievo che, medio tempore, era stata revocata la misura cautelare, come da ordinanza allegata. 4. Al di là della dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal solo difensore - non essendo neppure rilevante accertare se la stessa sia intervenuta con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. - risulta documentalmente la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzata con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv. 208165). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per tale ragione. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento, poiché dell'impugnazione per rinuncia - laddove fosse possibile ritenerla nella specie validamente espressa - non determina comunque la soccombenza e la condanna alle spese quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, come l'intervenuta revoca della misura nei procedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916). D'altronde, in tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Co