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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16737/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25840/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso la sentenza n. 2272/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 06/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva innanzi alla Corte di appello di Roma opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, emessa l’8 agosto 2001 dal Sindaco del Comune di Roma, in relazione ad un'area di cui era comproprietario (in catasto al f. 602, part. 711, 986, 987, 1237) e ad un'altra di cui era unico proprietario (in catasto al f. 602, part. 96/t).

La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa il 22 febbraio 2010, determinava l’indennità anzidetta sulla base del valore venale di euro 150,00 al mq., ritenuto congruo rispetto alla diversa quantificazione operata dal c.t.u., il quale aveva indicato il valore di euro 387,50 al mq. sulla base di quanto già deciso in analoghe controversie relative alla medesima zona territoriale.

Sul ricorso per Cassazione proposto dal Cannizzaro questa Corte, decidendo anche il ricorso incidentale del Comune di Roma, con sentenza n.5103/2015, annullava la pronunzia impugnata e rimetteva la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, ritenendo fondata la censura di omessa motivazione.

In particolare, questa Corte, nel ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso principale ed il ricorso incidentale, riteneva che «Ai fini della determinazione dell'indennizzo espropriativo, ben avrebbero potuto i giudici d'appello privilegiare il metodo di stima sintetico-comparativo ed in tale prospettiva assumere a comparazione il dato sul valore venale già emerso in precedenti della stessa Corte distrettuale in altri giudizi aventi ad oggetto terreni aventi caratteristiche analoghe dal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 punto di vista urbanistico e fattuale.

Ciò, tuttavia, presupponeva che il precedente o i precedenti fossero stati acquisiti al presente giudizio e/o che le parti fossero state poste in grado di conoscerne il contenuto e di discuterne rilevanza e decisività in questa controversia, il che nella specie non è avvenuto.

Dunque, la decisione risulta il prodotto di un'attività processuale viziata quanto alla formazione della prova e del convincimento del giudicante, essendo stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (v.

Cass. n. 2787/2009 in motiv.).

L'ulteriore osservazione secondo cui l'indice di fabbricabilità doveva essere accertato in concreto e non in via ipotetica e poi ridotto, dovendosi tenere conto di quanto già realizzato nel comprensorio, risulta quindi astratta ed apodittica.» Riassunta la causa dal Cannizzaro, la Corte di appello di Roma, con la sentenza n.2272/2017, pubblicata il 6 aprile 2017 n.2272, rigettava il ricorso per riassunzione e confermava le statuizioni adottate nella sentenza resa in precedenza, compensando le spese dell’intero giudizio.

La Corte di appello di Roma, dopo aver chiarito che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione trovava applicazione l’art. 39 della l. n.2359 del 1865, non applicandosi ratione temporis il Testo unico espropriazioni varato nel 2001, rilevava che il c.t.u. nominato nel corso del giudizio aveva stimato il valore unitario dell’area, ricadente in zona “I” del p.r.g. del comprensorio di Pietralata, in euro 387,70, ricavandolo dalla media dei tre criteri di stima adoperati dal consulente nominato.

Aggiungeva tuttavia che il medesimo consulente tecnico d’ufficio aveva proceduto alla stima di terreni limitrofi ricadenti nella medesima zona, all’interno di due procedimenti pendenti innanzi alla stessa Corte -cause nn.3102/05 e 1415/06 promosse in anni successivi- quantificando il valore unitario rispettivamente in euro 123,23 e 128,71.

Risultava evidente, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 pertanto, che il c.t.u. avesse nel tempo affinato la tecnica di valutazione, correggendo gli evidenti errori contenuti nella perizia svolta all’interno del giudizio esaminato, nel quale le risultanze della consulenza indicavano un valore triplo rispetto a quelli indicati nelle successive consulenze.

Secondo la Corte di appello erano evidenti gli errori commessi dal c.t.u. sia con riferimento alla stima operata con il metodo sintetico-comparativo che per quella fondata sulla cubatura realizzabile, risultando tale seconda stima calibrata sulla cubatura realizzata nel comprensorio di Pietralata -mq.2.912.000- e non già su quella, inferiore, ancora realizzabile -mq.1.546.800-.

Quanto alla valutazione effettuata con il criterio sintetico-comparativo, la stessa era stata erroneamente conformata all’unico valore di un atto di compravendita, sulla base del prezzo indicato con procedura di evidenza pubblica, poi non portata a termine, perché fondata su valore incongruo e fuori mercato e peraltro relativa a cespite unitariamente considerato – a fronte di quelli frazionati nel territorio di Pietralata – oltre che dotato di concessione edilizia e perciò stesso maggiormente appetibile rispetto al fondo oggetto del contenzioso.

Sulla base di tali considerazioni, secondo la Corte di appello era da ritenersi congruo il valore equitativamente determinato, pari ad euro 150,00 al mq., giungendosi così alla somma complessiva di euro 729.300,00 oltre interessi e senza che fosse necessario ricorrere ad un ulteriore elaborato peritale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 3 maggio 2022.

Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 384 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe reiterato la stessa violazione già riscontrata dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 emessa da questa Corte, riproponendo una motivazione fondata sulle medesime ragioni che avevano condotto all’annullamento della sentenza di appello, essendosi fondato il ragionamento del giudice del rinvio, come già la sentenza di appello annullata, su elementi non acquisiti al processo, come emergeva dall’unica indicazione relativa agli estremi delle sentenze richiamate in comparazione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 39, l. n.2359/1865.

La Corte di appello avrebbe errato nel considerare la volumetria residua realizzabile, non potendosi ritenere che la determinazione del valore unitario possa dipendere da un elemento del tutto accidentale connesso al momento storico nel quale l’opera pubblica sarebbe stata realizzata.

Parimenti errata sarebbe la valutazione operata dalla Corte di appello a proposito del minor valore connesso all’assenza di concessione edilizia sull’area espropriata, non potendo applicarsi tale principio al fondo espropriato per la realizzazione di un’opera pubblica che non abbisogna, in forza dell’art. 7, d.P.R. n.380/2001, del permesso di costruire, né potendosi immaginare il rilascio di un titolo concessorio per un’area già oggetto di espropriazione.

Per di più risulterebbe impossibile considerare che un fondo destinato alla realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica possa essere valutato, in assenza di titolo concessorio, di valore inferiore ai terreni destinati all’edificazione privata sul libero mercato.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, c.1, n.3 e 4, c.p.c.

La sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in quanto per confutare il valore venale indicato dal c.t.u. avrebbe contestato soltanto due dei metodi di stima considerati dal c.t.u. -calcolo analitico e sintetico comparativo- senza contestare il metodo sulla cui base il c.t.u. aveva individuato il valore unitario in euro 382,71.

La motivazione della sentenza impugnata, peraltro, sarebbe radicalmente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 nulla non risultando comprensibili le ragioni sulla base delle quali la decisione avrebbe determinato in via equitativa l’importo di euro 150,00 al mq.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 384, c.2, e 385, c.3, c.p.c.

La Corte di appello avrebbe errato nel compensare le spese del giudizio di legittimità, non uniformandosi ai principi fissati da Cass.n.5103/2015.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che meritano un esame congiunto, sono fondati, determinando l’assorbimento di tutti gli altri motivi.

Giova ricordare che, a proposito dei limiti e degli obblighi del giudice del rinvio in seguito ad annullamento della sentenza di appello pronunziata dalla Cassazione per vizio di motivazione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, di recente ribadito da Cass.n.5669/2021, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate.

Ne deriva che dall'accoglimento del ricorso per Cassazione, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, consegue che la Corte del rinvio, quale nuovo giudice di merito, è tenuta a limitare il riesame dei fatti, in ordine ai quali il rinvio è stato disposto, alle sole circostanze attinenti ai punti decisivi indicati nella sentenza di cassazione, nonché a quelle che risultino legate ad essi da un nesso di dipendenza logica - stante il principio del ne bis in idem, applicabile anche all'annullamento per vizio di motivazione -, potendo valutare nuovamente solo quei punti della controversia ritenuti, nella sentenza di annullamento, potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa rispetto a F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 quella annullata e fatto salvo il potere di un nuovo apprezzamento complessivo della vicenda processuale.

Ma occorre altresì precisare che in questo potere valutativo nuovo risultino fermi i rilievi contenuti nella sentenza di cassazione in relazione alle statuizioni di appello cassate (Cass., 20/04/2005, n. 8244).

Ne consegue che il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. (Cass., Sez. 2, 14/11/2017, n. 26894).

Orbene, fermi i superiori principi, risulta evidente che il giudice del rinvio, reinvestito del potere di valutare gli elementi relativi alla quantificazione del valore unitario del fondo espropriato, si è limitato ad indicare i numeri dei procedimenti dai quali aveva tratto le risultanze delle consulenze tecniche, redatte dal medesimo consulente che aveva predisposto la relazione di c.t.u. nel procedimento esaminato, traendone elementi di comparazione rispetto alla nuova c.t.u. e ritenendo, in definitiva, i valori ivi rappresentati (euro 123,23 ed euro 128,71) utili ai fini di determinare, sia pur equitativamente, il valore unitario dell’area espropriata.

La sentenza impugnata pur affermando di avere “affinato la tecnica di valutazione, correggendo gli evidenti errori contenuti nella perizia svolta nella presente controversia” è in realtà incorsa nel medesimo vizio motivazionale già evidenziato da questa Corte con riguardo alla sentenza annullata, fondandosi su elementi estranei al processo non ritualmente acquisiti e limitandosi alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni ivi assunte.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Tanto più che gli argomenti utilizzati per inficiare la valutazione della c.t.u., in mancanza di altri parametri, risultano assai precari, bastando evidenziare che l’asserita riduzione di valore connessa all’assenza di titolo concessorio rispetto all’area espropriata che, secondo la Corte di Cassazione, giustificherebbe una valutazione ridotta rispetto ad un’area limitrofa considerata nel metodo sintetico-comparativo esaminato dal c.t.u., tralascia di considerare che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio, rileva l’edificabilità legale dell’area ablata all’epoca dell’adozione del relativo decreto, secondo gli strumenti urbanistici già in essere, non potendo avere valore alcuno la circostanza che l’area sia o meno dotata di titolo concessorio al momento dell’esproprio, risultando tale elemento irrilevante ai fini della valutazione dell’area, in ossequio al criterio normativo fissato dal legislatore all’art. 39, l. n.2359/1865.

Sulla base di tali elementi in accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 3 maggio 2022 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25840/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso la sentenza n. 2272/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 06/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva innanzi alla Corte di appello di Roma opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, emessa l’8 agosto 2001 dal Sindaco del Comune di Roma, in relazione ad un'area di cui era comproprietario (in catasto al f. 602, part. 711, 986, 987, 1237) e ad un'altra di cui era unico proprietario (in catasto al f. 602, part. 96/t). La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa il 22 febbraio 2010, determinava l’indennità anzidetta sulla base del valore venale di euro 150,00 al mq., ritenuto congruo rispetto alla diversa quantificazione operata dal c.t.u., il quale aveva indicato il valore di euro 387,50 al mq. sulla base di quanto già deciso in analoghe controversie relative alla medesima zona territoriale. Sul ricorso per Cassazione proposto dal Cannizzaro questa Corte, decidendo anche il ricorso incidentale del Comune di Roma, con sentenza n.5103/2015, annullava la pronunzia impugnata e rimetteva la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, ritenendo fondata la censura di omessa motivazione. In particolare, questa Corte, nel ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso principale ed il ricorso incidentale, riteneva che «Ai fini della determinazione dell'indennizzo espropriativo, ben avrebbero potuto i giudici d'appello privilegiare il metodo di stima sintetico-comparativo ed in tale prospettiva assumere a comparazione il dato sul valore venale già emerso in precedenti della stessa Corte distrettuale in altri giudizi aventi ad oggetto terreni aventi caratteristiche analoghe dal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 punto di vista urbanistico e fattuale. Ciò, tuttavia, presupponeva che il precedente o i precedenti fossero stati acquisiti al presente giudizio e/o che le parti fossero state poste in grado di conoscerne il contenuto e di discuterne rilevanza e decisività in questa controversia, il che nella specie non è avvenuto. Dunque, la decisione risulta il prodotto di un'attività processuale viziata quanto alla formazione della prova e del convincimento del giudicante, essendo stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (v. Cass. n. 2787/2009 in motiv.). L'ulteriore osservazione secondo cui l'indice di fabbricabilità doveva essere accertato in concreto e non in via ipotetica e poi ridotto, dovendosi tenere conto di quanto già realizzato nel comprensorio, risulta quindi astratta ed apodittica.» Riassunta la causa dal Cannizzaro, la Corte di appello di Roma, con la sentenza n.2272/2017, pubblicata il 6 aprile 2017 n.2272, rigettava il ricorso per riassunzione e confermava le statuizioni adottate nella sentenza resa in precedenza, compensando le spese dell’intero giudizio. La Corte di appello di Roma, dopo aver chiarito che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione trovava applicazione l’art. 39 della l. n.2359 del 1865, non applicandosi ratione temporis il Testo unico espropriazioni varato nel 2001, rilevava che il c.t.u. nominato nel corso del giudizio aveva stimato il valore unitario dell’area, ricadente in zona “I” del p.r.g. del comprensorio di Pietralata, in euro 387,70, ricavandolo dalla media dei tre criteri di stima adoperati dal consulente nominato. Aggiungeva tuttavia che il medesimo consulente tecnico d’ufficio aveva proceduto alla stima di terreni limitrofi ricadenti nella medesima zona, all’interno di due procedimenti pendenti innanzi alla stessa Corte -cause nn.3102/05 e 1415/06 promosse in anni successivi- quantificando il valore unitario rispettivamente in euro 123,23 e 128,71. Risultava evidente, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 pertanto, che il c.t.u. avesse nel tempo affinato la tecnica di valutazione, correggendo gli evidenti errori contenuti nella perizia svolta all’interno del giudizio esaminato, nel quale le risultanze della consulenza indicavano un valore triplo rispetto a quelli indicati nelle successive consulenze. Secondo la Corte di appello erano evidenti gli errori commessi dal c.t.u. sia con riferimento alla stima operata con il metodo sintetico-comparativo che per quella fondata sulla cubatura realizzabile, risultando tale seconda stima calibrata sulla cubatura realizzata nel comprensorio di Pietralata -mq.2.912.000- e non già su quella, inferiore, ancora realizzabile -mq.1.546.800-. Quanto alla valutazione effettuata con il criterio sintetico-comparativo, la stessa era stata erroneamente conformata all’unico valore di un atto di compravendita, sulla base del prezzo indicato con procedura di evidenza pubblica, poi non portata a termine, perché fondata su valore incongruo e fuori mercato e peraltro relativa a cespite unitariamente considerato – a fronte di quelli frazionati nel territorio di Pietralata – oltre che dotato di concessione edilizia e perciò stesso maggiormente appetibile rispetto al fondo oggetto del contenzioso. Sulla base di tali considerazioni, secondo la Corte di appello era da ritenersi congruo il valore equitativamente determinato, pari ad euro 150,00 al mq., giungendosi così alla somma complessiva di euro 729.300,00 oltre interessi e senza che fosse necessario ricorrere ad un ulteriore elaborato peritale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 3 maggio 2022. Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 384 c.p.c. La Corte di appello avrebbe reiterato la stessa violazione già riscontrata dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 emessa da questa Corte, riproponendo una motivazione fondata sulle medesime ragioni che avevano condotto all’annullamento della sentenza di appello, essendosi fondato il ragionamento del giudice del rinvio, come già la sentenza di appello annullata, su elementi non acquisiti al processo, come emergeva dall’unica indicazione relativa agli estremi delle sentenze richiamate in comparazione. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 39, l. n.2359/1865. La Corte di appello avrebbe errato nel considerare la volumetria residua realizzabile, non potendosi ritenere che la determinazione del valore unitario possa dipendere da un elemento del tutto accidentale connesso al momento storico nel quale l’opera pubblica sarebbe stata realizzata. Parimenti errata sarebbe la valutazione operata dalla Corte di appello a proposito del minor valore connesso all’assenza di concessione edilizia sull’area espropriata, non potendo applicarsi tale principio al fondo espropriato per la realizzazione di un’opera pubblica che non abbisogna, in forza dell’art. 7, d.P.R. n.380/2001, del permesso di costruire, né potendosi immaginare il rilascio di un titolo concessorio per un’area già oggetto di espropriazione. Per di più risulterebbe impossibile considerare che un fondo destinato alla realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica possa essere valutato, in assenza di titolo concessorio, di valore inferiore ai terreni destinati all’edificazione privata sul libero mercato. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, c.1, n.3 e 4, c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in quanto per confutare il valore venale indicato dal c.t.u. avrebbe contestato soltanto due dei metodi di stima considerati dal c.t.u. -calcolo analitico e sintetico comparativo- senza contestare il metodo sulla cui base il c.t.u. aveva individuato il valore unitario in euro 382,71. La motivazione della sentenza impugnata, peraltro, sarebbe radicalmente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 nulla non risultando comprensibili le ragioni sulla base delle quali la decisione avrebbe determinato in via equitativa l’importo di euro 150,00 al mq. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 384, c.2, e 385, c.3, c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel compensare le spese del giudizio di legittimità, non uniformandosi ai principi fissati da Cass.n.5103/2015. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che meritano un esame congiunto, sono fondati, determinando l’assorbimento di tutti gli altri motivi. Giova ricordare che, a proposito dei limiti e degli obblighi del giudice del rinvio in seguito ad annullamento della sentenza di appello pronunziata dalla Cassazione per vizio di motivazione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, di recente ribadito da Cass.n.5669/2021, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate. Ne deriva che dall'accoglimento del ricorso per Cassazione, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, consegue che la Corte del rinvio, quale nuovo giudice di merito, è tenuta a limitare il riesame dei fatti, in ordine ai quali il rinvio è stato disposto, alle sole circostanze attinenti ai punti decisivi indicati nella sentenza di cassazione, nonché a quelle che risultino legate ad essi da un nesso di dipendenza logica - stante il principio del ne bis in idem, applicabile anche all'annullamento per vizio di motivazione -, potendo valutare nuovamente solo quei punti della controversia ritenuti, nella sentenza di annullamento, potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa rispetto a F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 quella annullata e fatto salvo il potere di un nuovo apprezzamento complessivo della vicenda processuale. Ma occorre altresì precisare che in questo potere valutativo nuovo risultino fermi i rilievi contenuti nella sentenza di cassazione in relazione alle statuizioni di appello cassate (Cass., 20/04/2005, n. 8244). Ne consegue che il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. (Cass., Sez. 2, 14/11/2017, n. 26894). Orbene, fermi i superiori principi, risulta evidente che il giudice del rinvio, reinvestito del potere di valutare gli elementi relativi alla quantificazione del valore unitario del fondo espropriato, si è limitato ad indicare i numeri dei procedimenti dai quali aveva tratto le risultanze delle consulenze tecniche, redatte dal medesimo consulente che aveva predisposto la relazione di c.t.u. nel procedimento esaminato, traendone elementi di comparazione rispetto alla nuova c.t.u. e ritenendo, in definitiva, i valori ivi rappresentati (euro 123,23 ed euro 128,71) utili ai fini di determinare, sia pur equitativamente, il valore unitario dell’area espropriata. La sentenza impugnata pur affermando di avere “affinato la tecnica di valutazione, correggendo gli evidenti errori contenuti nella perizia svolta nella presente controversia” è in realtà incorsa nel medesimo vizio motivazionale già evidenziato da questa Corte con riguardo alla sentenza annullata, fondandosi su elementi estranei al processo non ritualmente acquisiti e limitandosi alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni ivi assunte. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Tanto più che gli argomenti utilizzati per inficiare la valutazione della c.t.u., in mancanza di altri parametri, risultano assai precari, bastando evidenziare che l’asserita riduzione di valore connessa all’assenza di titolo concessorio rispetto all’area espropriata che, secondo la Corte di Cassazione, giustificherebbe una valutazione ridotta rispetto ad un’area limitrofa considerata nel metodo sintetico-comparativo esaminato dal c.t.u., tralascia di considerare che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio, rileva l’edificabilità legale dell’area ablata all’epoca dell’adozione del relativo decreto, secondo gli strumenti urbanistici già in essere, non potendo avere valore alcuno la circostanza che l’area sia o meno dotata di titolo concessorio al momento dell’esproprio, risultando tale elemento irrilevante ai fini della valutazione dell’area, in ossequio al criterio normativo fissato dal legislatore all’art. 39, l. n.2359/1865. Sulla base di tali elementi in accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 3 maggio 2022 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25840/2017 Numero sezionale 1788/2022 Numero di raccolta generale 16737/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3
Sentenza Cassazione n. 16737/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris