CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 12077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32097/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA P. LEONARDICATTOLICA n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 534/2021,depositata il 25/06/2021 , R.G.N. 776/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Miceli per l’accertamento di due rapporti di lavoro subordinato), con cui sono state respinte le eccezioni preliminari di prescrizione e di giudicato ed è stata disposta l’ammissione delle prove testimoniali e la prosecuzione del giudizio. 2. La Corte territoriale ha escluso che tale ordinanza avesse valore di sentenza, come preteso dall’appellante, rilevando che le statuizioni adottate sulle questioni preliminari costituissero mere anticipazioni di merito, volte a giustificare l’ammissibilità e la rilevanza delle prove richieste. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 131, 132, 134 e 279, comma 2, n. 2 e n. 4 c.p.c. Si assume che, in base all’art. 279 cit., quando il giudice trattenga la causa in decisione e pronunci su questioni preliminari di merito, senza definire il giudizio, debba emettere sentenza relativamente alle questioni decise ed ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio; che nel caso in esame il tribunale, con ordinanza del 6.3.2019 emessa all'esito della camera di consiglio, ha deciso sulle eccezioni di prescrizione e di giudicato, rigettandole, ed ha provveduto sulla ammissione dei mezzi istruttori. 5. Il motivo di ricorso è infondato. 6. In base ad un indirizzo consolidato, al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre; ne consegue che deve essere definito come sentenza il provvedimento con il quale il giudice definisce la controversia soggetta al suo giudizio, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale; mentre non è definibile come sentenza il provvedimento adottato in ordine all'ulteriore corso del giudizio, anche se con esso siano state decise questioni di merito o di procedura, essendo tali questioni soggette al successivo riesame in sede decisoria. (Cass. n. 27143 del 2006; Cass. n. 27127 del 2014; Cass. n. 3945 del 2018).7. In particolare, l'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova, anche quando, al solo fine di decidere sull'ammissione del mezzo istruttorio e disponendo per l'ulteriore corso del processo, prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione (Cass.n. 5238 del 1992; Cass. n. 5068 del 2001; Cass. n. 24321 del 2008; Cass.n. 11870 del 2014). 8. I giudici di appello hanno deciso conformemente ai principi appena richiamati ed hanno infatti escluso che l’ordinanza impugnata, inidonea a definire anche in parte il giudizio ma meramente anticipatoria della decisione di merito, avesse valore sostanziale di sentenza. Non è quindi ravvisabile la dedotta violazione di legge, dal che discende il rigetto del ricorso. 9. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nellamisura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1