CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 giugno 2021
Cassazione n. 41002/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta in data 14/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma in data 21/06/2021, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che ha contestato la fondatezza della prospettazione del Procuratore Generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 maggio 2020 (dep. il giorno 8 luglio 2020) la Corte di appello di Palermo - a seguito del gravame interposto da Nunzio OLIVERI - ha confermato la pronuncia resa il 17 maggio 2018 dal Tribunale di Trapani, con la quale lo stesso imputato è stato dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato (artt. 624, 625 nn. 1 e 2 cod. pen.) con la recidiva contestata, e condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - il ricorrente ha addotto che la sentenza impugnata sarebbe «viziata per erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti». 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta l'insussistenza degli elementi per affermare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, adducendo che egli avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo, nonostante il richiamo pure dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è stata censurata soltanto la motivazione della sentenza impugnata (nonostante il richiamo pure dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), essendosi doluto il ricorrente di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta da parte dei Giudici di merito (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), nei termini che si riportano. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe argomentato in maniera illogica, senza vagliare quanto addotto con l'atto di appello, non tenendo conto degli elementi a discarico, come la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] MARINO (convivente more uxorio dell'imputato, che non sarebbe stata avvertita della facoltà di astenersi allorché è stata escussa), la quale si sarebbe assunta la responsabilità dell'allaccio abusivo alla rete elettrica eseguito, su incarico della stessa MARINO (da «un passante» le cui generalità ella non ha indicato per non denunciarlo) all'insaputa dell'OLIVERI, che in quel periodo si era allontanato per andare a trovare la sorella e comunque non disponeva delle necessarie competenze. Inoltre, sarebbe stata travisata la prova relativa al fatto che la MARINO non abitasse nel medesimo appartamento dell'imputato bensì in quello di fronte (come si trarrebbe dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e del teste PIAZZA, tecnico dell'ENEL). 1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: - è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che «difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce - che è la funzione tipica dell'impugnazione - poiché «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si lì contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - la mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento può essere dedotta nel giudizio di legittimità sub specie del vizio di motivazione, qualora si sostanzi nel «c.d. "travisamento della prova"», ossia «nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - «il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01). 1.1. La sentenza di secondo grado, oltre a ritenere (come già, in maniera argomentata, la sentenza di primo grado) non credibili le dichiarazioni a discarico di [OSCURATO:PERSONA] MARINO, in particolare allorché si è assunta la responsabilità del fatto, assumendo di aver dato incarico a un soggetto (che non ha indicato) di realizzare l'allaccio abusivo alla rete elettrica, ha affermato che non possa valere ad escludere la responsabilità dell'imputato - quantomeno a titolo di concorso - la circostanza che anche altri soggetti abitassero l'unità immobiliare in discorso, rilevando che, a prescindere dal soggetto che aveva materialmente effettuato l'allaccio,- è emerso in giudizio che l'OLIVERI «ne fruiva con certezza» e rimarcando «il carattere macroscopico dello stesso». Rispetto a tale impianto argomentativo non è un dato decisivo, ossia atto ad inficiare le ragioni a sostegno della condanna, la circostanza che la Corte abbia affermato che, secondo la narrazione della MARINO, l'imputato voleva abitare da solo nell'appartamento allacciato abusivamente alla rete e la donna abitava in quello di fronte. Invero, dalle stesse dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] riportate nel ricorso si trae comunque che l'OLIVERI (sia pure insieme alla MARINO) abitava nell'unità in discorso (come pure chiarito dalla sentenza del Tribunale), dato probatorio che - come esposto - la Corte ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Dunque, il primo motivo ricorso non si confronta effettivamente con la ratio decídendi della sentenza impugnata ed è, pertanto, generico. 1.2. Atteso che, come esposto, la difesa non ha a ben vedere inteso formulare una specifica doglianza in relazione al fatto che [OSCURATO:PERSONA] MARINO, convivente more uxorio dell'imputato, non sarebbe stata avvertita della facoltà di astenersi allorché è stata esaminata, sul punto basti considerare - il che è dirimente - che: - «l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod.proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, S., Rv. 273219 - 01); - nel caso in esame non è stata sollevata alcuna eccezione né all'udienza del 30 novembre 2017 né con l'atto di appello; e, dunque, essa non può essere ritualmente addotta in questa sede. 2. Con il secondo motivo è stata allegata l'insussistenza di elementi per affermare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, assumendo che egli avrebbe dovuto essere assolto a mente dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. Il motivo è inammissibile perché esso si sostanzia in una prospettazione apodittica e del tutto generica che non enuncia neppure il vizio, tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., che con esso si è inteso dedurre. 3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire al ricorrente medesimo profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della