CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare il ricorso inammissibile;letta la memoria di replica nell’interesse dell’imputatoRicorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha confermato ladecisione del giudice di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabiledei delitti di rapina impropria, aggravata dall’aver agito con uno strumento atto all’offesa allapersona, e lesioni personali, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per averei giudici di merito ritenuto il delitto di rapina impropria aggravato dalla circostanza dell’usodell’arma, nonostante le seguenti evidenze: 1) il mancato ritrovamento, sul luogo del delitto,di un coltello ovvero di sassi, 2) la circostanza che l’uso dell’arma era smentita dalledichiarazioni del figlio della persona offesa; 3) l’incompatibilità tra il tipo di lesioni risultantidal referto del Pronto soccorso e l’uso di un coltello ovvero di un sasso.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal diniego della scriminante della legittima difesa, invocato dalla difesa in riferimento al delittodi lesioni.2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per carenzaassoluta della stessa, in relazione al diniego della circostanza attenuante della lieve entità, dicui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., riferita al delitto di lesioni e dell’attenuante dispeciale tenuità, riferita al delitto di rapina.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è aspecifico. Reiterando censure già vagliate dai giudici di merito epuntualmente disattese nella sentenza impugnata, il ricorrente elude il confronto con leragioni (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01) per cui si sonoritenute, per un verso, attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezzadei fatti (si veda, in particolare, il riferimento allo stato di agitazione, derivantedall’aggressione, alla luce della quale sono state logicamente minimizzate talune secondariediscrasie col narrato del figlio della vittima), sottolineando, dall’altro, il fatto che l’imputatostesso non avesse escluso l’uso dell’arma impropria durante la perpetrata aggressione aidanni della vittima. Del pari, razionalmente argomentata è la parte motiva relativa al mancatoreperimento del coltello ovvero del sasso utilizzato per l'aggressione. Non resta che ricordare come non competa al giudice di legittimità la suggeritarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione peraltro conforme rispettoa quella resa dal giudice di primo grado (nel senso evidenziato, ad es., da Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595) ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01) a frontedi una motivazione, come quella resa dalla Corte territoriale nel caso di specie, logica ecorretta in punto di diritto.3. Il secondo motivo è, del pari, aspecifico, per mancato confronto con la sentenzaimpugnata, che con adeguata motivazione, nel dar conto delle ragioni del diniego dellacausa di giustificazione invocata, ha valorizzato, da un lato, le dichiarazioni stessedell’imputato (che riferiva di aver colpito per primo la vittima), escludendo, dall’altro, lasproporzione della reazione -autodifensiva- della persona offesa. Risultano, pertanto,correttamente applicati al caso di specie i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità intema di esimente della legittima difesa, che è configurabile «solo qualora l'autore del fattoversi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da renderenecessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione» (Sez. 1, n.51262 del 13/06/2017, Cali', Rv. 272080 – 01).4. Aspecifico è, infine, anche il motivo terzo. Il ricorrente elude il confronto con lecongrue ragioni rese dalla Corte territoriale per disattendere l’invocata applicazione dellacircostanza attenuante della lieve entità. In piena coerenza con i criteri interpretativi elaboratida questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01: «l'attenuantedella lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. e applicabile anche al delitto dirapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula unavalutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievitàdifetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi,alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità deldanno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti»), lasentenza impugnata ha valutato il fatto nel suo complesso, evidenziando le modalità dellaviolenta aggressione, avvenuta di notte, e con uso di un oggetto atto ad offendere.5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profilidi colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]