CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 12668/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 23305/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23305/2015 Numero sezionale 253/2022 Numero di raccolta generale 12668/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n.180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, del 28/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro il decreto del 28 luglio 2015 con cui il Tribunale di Messina, provvedendo in sede di rinvio restitutorio, a seguito della cassazione, con ordinanza del 20 maggio 2013, del precedente decreto di inammissibilità, per mancata produzione del provvedimento impugnato, dell’opposizione allo stato passivo spiegata dall’allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha accolto per quanto di ragione l’opposizione. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 393, 394 e 307 c.p.c. nonché degli articoli 154, 153 e 152 c.p.c. e dell’articolo 111 della Costituzione in tema di giusto processo. Il secondo mezzo denuncia Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 112 e 113 c.p.c., ed altresì (si veda F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23305/2015 Numero sezionale 253/2022 la pagina 10 del ricorso) degli articoli 115 e 116 c.p.c., per errata e Numero di raccolta generale 12668/2022Data pubblicazione 20/04/2022 contraddittoria motivazione. Il terzo mezzo denuncia omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e seguenti c.p.c. in ordine alle spese del giudizio per errata e contraddittoria motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― Va respinto il primo motivo. Disposta la cassazione del precedente decreto reso tra le parti dal Tribunale di Messina, che aveva dichiarato l’inammissibilità, per mancata produzione del provvedimento impugnato, dell’opposizione allo stato passivo spiegata dall’allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il giudizio è stato riassunto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con citazione notificata al Fallimento in data 17 agosto 2013 e depositata presso il Tribunale di Messina il 26 agosto 2013. Dopo di che il Tribunale, con decreto depositato il 18 settembre 2013, ha fissato per la comparizione delle parti l’udienza del 19 giugno 2014, assegnando a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. termine fino a 30 giorni prima dell’udienza per la notifica al Fallimento del ricorso e del decreto. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha provveduto a notificare nei termini assegnati il ricorso ed il decreto e, all’udienza fissata, ha formulato istanza di rimessione in termini, all’esito della quale il giudice ha assegnato un nuovo termine per tali adempimenti, rinviando ulteriormente al 9 aprile 2015. Eseguita la notificazione nei termini assegnati, il Fallimento ha formulato eccezione, che il giudice di merito ha disatteso, di estinzione del procedimento, con conseguente inammissibilità della riassunzione e, di qui, dell’opposizione allo stato passivo. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23305/2015 Numero sezionale 253/2022 L’assunto svolto dall’odierna ricorrente nel primo motivo (e poi Numero di raccolta generale 12668/2022Data pubblicazione 20/04/2022 ribadito anche nel secondo e terzo), a fronte di tale situazione, si riassume in ciò, che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non avrebbe riassunto tempestivamente il giudizio di rinvio, avendo radicalmente omesso di notificare l’atto introduttivo ed il decreto del Tribunale del 18 settembre 2013 entro il termine assegnato dal giudice, senza che ne fosse stata chiesta previamente la proroga, ai sensi dell’articolo 154 c.p.c., giudizio che si sarebbe conseguentemente estinto in applicazione dell’articolo 393 c.p.c.. Tale tesi è però destituita di fondamento, tenuto conto del concreto svolgimento della vicenda, come in precedenza riassunta, e tenuto conto delle considerazioni che seguono. L’articolo 392 c.p.c. stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Tuttavia, non v’è dubbio che tale disposizione debba essere adattata al rito di volta in volta applicabile, di guisa che, ad esempio, ove trovi applicazione il rito del lavoro, la riassunzione va fatta con ricorso e la tempestività di esso va, secondo le regole generali, verificata in relazione al momento del deposito del medesimo. Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che l’opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’articolo 99 della legge fallimentare, si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale, ricorso al quale segue la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, e che va poi notificato ai controinteressati, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non v’è dubbio che la riassunzione dovesse essere effettuata con ricorso e non, come la società pretesa creditrice ha fatto, con citazione. E, tuttavia, è altrettanto indubbio che debba nella specie trovare applicazione la regola generale della fungibilità delle forme processuali, quando essa non sia impedita dallo spirare di un termine di decadenza: sicché resta soltanto da constatare ― non occorrendo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23305/2015 Numero sezionale 253/2022 perciò soffermarsi sulla natura del termine per la notificazione del Numero di raccolta generale 12668/2022Data pubblicazione 20/04/2022 ricorso in opposizione allo stato passivo, e sugli effetti della sua inosservanza ― che, depositata l’ordinanza di cassazione con rinvio il 20 maggio 2013, il giudizio è stato riassunto, ed era perciò ormai già pendente, con citazione non soltanto notificata, ma anche depositata, in data 26 agosto 2013, presso il Tribunale, e dunque entro il termine trimestrale previsto dall’articolo 392 c.p.c., considerato che il giudizio di opposizione allo stato passivo è soggetto alla sospensione feriale, esclusa invece soltanto per le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (p. es. Cass. 14 aprile 2011, n. 8542). Sicché, in definitiva, la vicenda in cui si è collocata la omessa notificazione dell’atto introduttivo e del pedissequo decreto del Tribunale ha avuto luogo quando il giudizio di rinvio era stato ormai riassunto. 4.2. ― Il secondo ed il terzo mezzo hanno ad oggetto la medesima questione, sotto l’angolo visuale della violazione delle norme processuali richiamate in rubrica nonché della omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso. Non resta pertanto che ribadire che il giudizio, in sede di rinvio, era stato tempestivamente riassunto. 4.3. ― Il quarto mezzo è inammissibile trattandosi, in effetti, di un non-motivo, giacché in esso si evidenzia che l’accoglimento del ricorso avrebbe comportato la riforma della statuizione sulle spese. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23305/2015 rigetta il ricorso e condanna il Fallimento al rimborso, in favore della Numero sezionale 253/2022Numero di raccolta generale 12668/2022 controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di Data pubblicazione 20/04/2022 legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu