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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 20058/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 20 novembre 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 19 giugno 2019 dal Tribunale di Patti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e condannato alla pena di un mese di arresto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - ONARRIGO Giuseppe deducendo:

I. vizio di motivazione in relazione all'art. 660 cod. pen.;

II. violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 novembre 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 19 giugno 2019 dal Tribunale di Patti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e condannato alla pena di un mese di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - ONARRIGO Giuseppe deducendo: I. vizio di motivazione in relazione all'art. 660 cod. pen.; II. violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20058/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris