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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05005/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione ai seguenti punti: - il primo, relativo all'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli artt. 63 e 64, cod. proc. pen.; - il secondo, relativo alla valutazione effettuata dalla corte d'appello sull'attendibilità della persona offesa; - il terzo, in ordine al bilanciamento di circostanze di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen., e 62-bis, cod. pen. con esito di equivalenza, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e anche manifestamente infondato, giacché tali doglianze si rivolgono alla motivazione della sentenza impugnata, che tuttavia è priva di vizi censurabili in questa sede, essendo le argomentazioni ivi contenute esaustive, giuridicamente corrette e logicamente formulate; che, in particolare, la corte di merito si è pronunciata compiutamente alle pagg. 9-10 della sentenza impugnata con riferimento alla doglianza di rito, rispondendo specificamente con richiami giurisprudenziali conformi ai principi di diritto di questa Corte; a pagina 12, in ordine all'attendibilità della persona offesa, specificando le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] debbano ritenersi affidabili, anche alla luce di plurimi riscontri esterni atti ad avvalorarne la credibilità (tra i quali, le dichiarazioni dei testi escussi e i reperti documentali in atti); a pag. 14, con riguardo alla dosimetria sanzionatoria, giacché la ritenuta congruità della pena viene adeguatamente motivata, rimanendo, così, tale valutazione nell'alveo della discrezionalità giudiziale riconosciuta dalla legge e non censurabile in questa sede ove non trasmodi in illogicità manifesta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità formulato in sentenza, è generico per indeterminatezza, in quanto non precisa il contenuto della doglianza, e altresì per mancanza di specificità, stante l'assenza di qualsivoglia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione ai seguenti punti: - il primo, relativo all'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli artt. 63 e 64, cod. proc. pen.; - il secondo, relativo alla valutazione effettuata dalla corte d'appello sull'attendibilità della persona offesa; - il terzo, in ordine al bilanciamento di circostanze di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen., e 62-bis, cod. pen. con esito di equivalenza, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e anche manifestamente infondato, giacché tali doglianze si rivolgono alla motivazione della sentenza impugnata, che tuttavia è priva di vizi censurabili in questa sede, essendo le argomentazioni ivi contenute esaustive, giuridicamente corrette e logicamente formulate; che, in particolare, la corte di merito si è pronunciata compiutamente alle pagg. 9-10 della sentenza impugnata con riferimento alla doglianza di rito, rispondendo specificamente con richiami giurisprudenziali conformi ai principi di diritto di questa Corte; a pagina 12, in ordine all'attendibilità della persona offesa, specificando le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] debbano ritenersi affidabili, anche alla luce di plurimi riscontri esterni atti ad avvalorarne la credibilità (tra i quali, le dichiarazioni dei testi escussi e i reperti documentali in atti); a pag. 14, con riguardo alla dosimetria sanzionatoria, giacché la ritenuta congruità della pena viene adeguatamente motivata, rimanendo, così, tale valutazione nell'alveo della discrezionalità giudiziale riconosciuta dalla legge e non censurabile in questa sede ove non trasmodi in illogicità manifesta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità formulato in sentenza, è generico per indeterminatezza, in quanto non precisa il contenuto della doglianza, e altresì per mancanza di specificità, stante l'assenza di qualsivoglia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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