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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 1969

Cassazione n. 41930/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1969 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1~e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore! L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimentc del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 21 novembre 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendolo ritenuto gravemente indiziato nel reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.

Secondo l'accusa, Larosa aveva veicolato un messaggio proveniente dal capo dell'associazione 'ndranghetista riferita alla famiglia Bellocco, [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], figura di spicco del gruppo criminale locale di Giffone, e così agevolando la conservazione e il rafforzament:o della richiamata cosca di 'ndrangheta.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110, 416-bis, cod. pen., 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c-bis), 273, 309, comma 9, cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la mera partecipazione dell'indagato all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi come condotta con efficacia causale nello schema dell'azione concorsuale del reato in esame, anche considerando l'assenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a Larosa, posto che non vi erano elementi agli atti dai quali poter presumere che lo stesso fosse consapevole del contenuto della missiva, non bastando - a tal fine - l'asserzione secondo la quale questi fosse soggetto vicino a membri di spicco del sodalizio.

Nel ricorso, quindi, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe fornito alcuna valida motivazione sul punto, anche considerando che, dalla lettura della conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evinceva che il soggetto che era stato incaricato di recapitare la missiva indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] non era Larosa.

Il Tribunale, poi, avrebbe omesso di considerare che, relativamente alla presunta seconda missiva orale consegnata a [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcun elemento in forza del quale poter ritenere che Larosa, dopo un semplice assenso alla consegna del messaggio, avesse poi effettivamente eseguito la richiesta.

Il giudice di merito, quindi, omettendo di valutare gli specifici e articolati motivi di gravame, così come dettagliatamente argomentati nella memoria depositata all'esito dell'udienza camerale, avrebbe offerto sul punto una motivazione viziata e carente.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione, perché il Tribunale, in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., non avrebbe fondato su una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, il giudice nell'ordinanza esaminata ha adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione logica ed ineccepibile, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato allo stesso contestato.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, dalla lettura gli atti di indagine, era emerso che Larosa aveva veicolato una missiva proveniente dal capo della 'ndrina Bellocco e indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], al fine di far cessare le tensioni verificatesi alla riunione del 6 novembre 2019.

Tale condotta aveva apportato un serio e concreto giovamento per l'associazione di tipo mafioso, avendo consentito a quest'ultima di continuare a esercitare il proprio potere criminale nel campo delle risorse boschive, anche in opposizione all'attività criminale di altri sodalizi della 'ndrangheta.

Secondo il Tribunale, infine, l'elemento soggettivo del reato era comprovato dal fatto che l'indagato aveva agito al fine di evitare pericolosi contatti personali diretti, passibili di servizi di osservazione e controllo da parte delle Forze dell'ordine o comunicazioni suscettibili di essere intercettate,. così avendo reso impenetrabile il collegamento tra le decisioni dei sodali e le iniziative delittuose in corso.

Sul punto, il giudice di merito ha evidenziato che tale circostanza non poteva essere messa in discussione dal fatto che non vi fosse la prova della veicolazione del secondo messaggio indirizzato a Mandagli°, circostanza che, in ogni caso, non era idonea a elidere il rilevante contributo all'associazione di tipo mafioso fornita con la prima condotta sopra evidenziata.

Il primo motivo di ricorso, quindi, non può trovare accoglimento, considerando che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il giudice del riesame, infatti, non solo ha attentamente argomentato in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in esame, ma anche con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari.

A tale ultimo proposito, il Tribunale, offrendo sul punto considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali e prive di manifesta irragionevolezza, ha correttamente motivato la ritenuta concretezza e attualità del grave rischio di reiterazione criminosa, in ragione dalla contiguità che l'indagato aveva mostrato nei confronti delle associazioni di tipo mafioso stabilmente radicate sul territorio, anche considerando la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura inframuraria in ordine al reato in esame.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1969 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1~e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore! L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimentc del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 21 novembre 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendolo ritenuto gravemente indiziato nel reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Secondo l'accusa, Larosa aveva veicolato un messaggio proveniente dal capo dell'associazione 'ndranghetista riferita alla famiglia Bellocco, [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], figura di spicco del gruppo criminale locale di Giffone, e così agevolando la conservazione e il rafforzament:o della richiamata cosca di 'ndrangheta. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110, 416-bis, cod. pen., 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c-bis), 273, 309, comma 9, cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la mera partecipazione dell'indagato all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi come condotta con efficacia causale nello schema dell'azione concorsuale del reato in esame, anche considerando l'assenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a Larosa, posto che non vi erano elementi agli atti dai quali poter presumere che lo stesso fosse consapevole del contenuto della missiva, non bastando - a tal fine - l'asserzione secondo la quale questi fosse soggetto vicino a membri di spicco del sodalizio. Nel ricorso, quindi, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe fornito alcuna valida motivazione sul punto, anche considerando che, dalla lettura della conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evinceva che il soggetto che era stato incaricato di recapitare la missiva indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] non era Larosa. Il Tribunale, poi, avrebbe omesso di considerare che, relativamente alla presunta seconda missiva orale consegnata a [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcun elemento in forza del quale poter ritenere che Larosa, dopo un semplice assenso alla consegna del messaggio, avesse poi effettivamente eseguito la richiesta. Il giudice di merito, quindi, omettendo di valutare gli specifici e articolati motivi di gravame, così come dettagliatamente argomentati nella memoria depositata all'esito dell'udienza camerale, avrebbe offerto sul punto una motivazione viziata e carente. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione, perché il Tribunale, in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., non avrebbe fondato su una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso in esame, il giudice nell'ordinanza esaminata ha adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione logica ed ineccepibile, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato allo stesso contestato. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, dalla lettura gli atti di indagine, era emerso che Larosa aveva veicolato una missiva proveniente dal capo della 'ndrina Bellocco e indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], al fine di far cessare le tensioni verificatesi alla riunione del 6 novembre 2019. Tale condotta aveva apportato un serio e concreto giovamento per l'associazione di tipo mafioso, avendo consentito a quest'ultima di continuare a esercitare il proprio potere criminale nel campo delle risorse boschive, anche in opposizione all'attività criminale di altri sodalizi della 'ndrangheta. Secondo il Tribunale, infine, l'elemento soggettivo del reato era comprovato dal fatto che l'indagato aveva agito al fine di evitare pericolosi contatti personali diretti, passibili di servizi di osservazione e controllo da parte delle Forze dell'ordine o comunicazioni suscettibili di essere intercettate,. così avendo reso impenetrabile il collegamento tra le decisioni dei sodali e le iniziative delittuose in corso. Sul punto, il giudice di merito ha evidenziato che tale circostanza non poteva essere messa in discussione dal fatto che non vi fosse la prova della veicolazione del secondo messaggio indirizzato a Mandagli°, circostanza che, in ogni caso, non era idonea a elidere il rilevante contributo all'associazione di tipo mafioso fornita con la prima condotta sopra evidenziata. Il primo motivo di ricorso, quindi, non può trovare accoglimento, considerando che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il giudice del riesame, infatti, non solo ha attentamente argomentato in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in esame, ma anche con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari. A tale ultimo proposito, il Tribunale, offrendo sul punto considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali e prive di manifesta irragionevolezza, ha correttamente motivato la ritenuta concretezza e attualità del grave rischio di reiterazione criminosa, in ragione dalla contiguità che l'indagato aveva mostrato nei confronti delle associazioni di tipo mafioso stabilmente radicate sul territorio, anche considerando la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura inframuraria in ordine al reato in esame. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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