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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00616/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, condannandolo alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'accertamento della recidiva nel biennio.

In particolare, la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto definitivamente accertata la precedente violazione amministrativa del 26 agosto 2021, sulla base della mera annotazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2022, priva - secondo il ricorrente - di specifica indicazione delle fonti di prova attestanti tale definitività.

3. Il ricorso è inammissibile.

La censura si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e immune da vizi logici, dando conto degli accertamenti esperiti dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], documentati nell'annotazione del 14 novembre 2022, dai quali risultava che "la contravvenzione, elevata in via amministrativa all'appellante il 26 agosto 2021, risulta definitiva" e "comunicata per l'iscrizione a ruolo".

Il ricorrente si limita a contestare genericamente la sussistenza di tale definitivo accertamento, senza tuttavia individuare alcun concreto vizio della motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.

L'annotazione di servizio, come risultante dagli atti processuali richiamati nella sentenza impugnata, attestava la definitività della sanzione amministrativa precedente, iscritta a ruolo.

La decisione è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha reiteratamente affermato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentalé della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioè un minimo di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massinnata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata; Sez. 6 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, Dakir, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2024 Passalacqua, non massimata; Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 2024 - Sez. 7, Ordinanza n. 24220 del 2024).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, condannandolo alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'accertamento della recidiva nel biennio. In particolare, la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto definitivamente accertata la precedente violazione amministrativa del 26 agosto 2021, sulla base della mera annotazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2022, priva - secondo il ricorrente - di specifica indicazione delle fonti di prova attestanti tale definitività. 3. Il ricorso è inammissibile. La censura si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e immune da vizi logici, dando conto degli accertamenti esperiti dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], documentati nell'annotazione del 14 novembre 2022, dai quali risultava che "la contravvenzione, elevata in via amministrativa all'appellante il 26 agosto 2021, risulta definitiva" e "comunicata per l'iscrizione a ruolo". Il ricorrente si limita a contestare genericamente la sussistenza di tale definitivo accertamento, senza tuttavia individuare alcun concreto vizio della motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale. L'annotazione di servizio, come risultante dagli atti processuali richiamati nella sentenza impugnata, attestava la definitività della sanzione amministrativa precedente, iscritta a ruolo. La decisione è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha reiteratamente affermato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentalé della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioè un minimo di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massinnata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata; Sez. 6 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, Dakir, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2024 Passalacqua, non massimata; Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 2024 - Sez. 7, Ordinanza n. 24220 del 2024). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è d
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