CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 20496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 aprile 2021, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione - a seguito della richiesta formulata dalla Procura generale della Repubblica di precisazione in merito all'inclusione o meno nel calcolo della pena di anni venti di reclusione di cui alla sentenza del 20.4.2020, emessa dalla medesima Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche di quelle relative alle pronunce del 26.9.2007, 12.1.2008 e 11.2.2009 - attestava che le pene inflitte con queste ultime sentenze "non risultano come ricomprese nel calcolo stabilito nella sentenza di questa Corte del 20.4.2020". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per difetto di motivazione. Ha, in proposito, evidenziato che l'errore commesso dalla Corte territoriale si evincerebbe dalla semplice lettura del certificato penale del Faccilongo; e ha spiegato che: con ordinanza della Corte di appello di Bari del 30.11.2012 (n. 16 del certificato del casellario penale) era stata applicata la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 26.9.2007 e del Tribunale di Bari in data 12.1.2008 (nn. 2 e 6 del certificato del casellario penale); con ordinanza del 30.1.2012 (n. 15 del casellario penale) era stata riconosciuta la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con sentenza Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 11.2.2009 e con sentenza Corte appello di Bari in data 15.6.2010 (nn. 7 e 10 del certificato del casellario penale); inoltre, con sentenza del 20.4.2020, la Corte appello Bari aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati dalla stessa giudicati e quelli oggetto della sentenza del 15.6.2010, che, a sua volta, oltre a riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati da essa giudicati, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate ai nn. 1, 2 (cioè sentenza 26.9.2007) 3 e 4 del casellario giudiziale. Ha, quindi, sostenuto che le pene di cui alle sentenze 26.9.2007, 12.1.2008 e 11.2.2009 dovevano ritenersi ricomprese nella pena calcolata con la pronuncia della Corte di appello di Bari del 20.4.2020. 3. In data 15.12.2021 il difensore del Faccilongo ha depositato memoria con la quale ha ribadito le censure già svolte con l'atto di ricorso. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso merita accoglimento.E in vero, l'impugnata ordinanza si è limitata ad affermare che le pene inflitte al Faccilongo con le sentenze del 26.9.2007, del 12.1.2008 e Jell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sono ricomprese in quella inflitta al medesimo condannato con sentenza del 20.4.2020, senza però spiegare le ragioni della propria decisione e senza confrontarsi con i plurimi provvedimenti adottati anche in sede esecutiva evidenziati nell'atto di ricorso e risultanti nel certificato del casellario giudiziale. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari che dovrà procedere a nuovo giudizio colmando le rilevate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizic alla Corte di appello di Bari. Così deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (232,Ul [OSCURATO:PERSONA]