CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 38981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. • Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città con cui [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di tentata violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e condannato alla pena di mesi uno di reclusione. Il reato è stato ascritto per la minaccia, rivolta alla persona offesa, di rendere noto al pubblico il contenuto di un colloquio telefonico -ascoltato fortuitamente dal Belviso- intercorso tra lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il presidente del Consiglio regionale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il capo d'imputazione, tale minaccia è stata espressa al fine di indurre la persona offesa a intercedere presso [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale della predetta Regione, affinché questi rimettesse la querela iscritta a carico dell'imputato per il reato di diffamazione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 del codice di rito, per avere la Corte basato il giudizio di penale responsabilità del Belviso unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza fornire adeguate ragioni a supporto della ritenuta attendibilità della stessa e nonostante le discrepanze emerse tra il contenuto di tali dichiarazioni e altre risultanze processuali. In particolare, i Giudici del merito avrebbero omesso di dare il giusto rilievo al dato della mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della querela sporta nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA]; osserva a tal proposito la difesa che il fatto contestato all'imputato risale al 20 febbraio 2020. In tale data, l'imputato non era a conoscenza dell'indagine a suo carico per il reato di diffamazione, posto che l'avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis del codice di rito era stato notificato al Belviso presso la casa comunale in data 12 febbraio 2020. Nel ritenere non provato che l'imputato non avesse ritirato l'avviso di notifica, la Corte territoriale avrebbe operato un'illegittima inversione dell'onere probatorio, addossandolo in capo al Belviso, e pronunciato una condanna a dispetto della contraddittorietà del quadro probatorio, in lesione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Peraltro, rispetto a una seconda querela, sempre per diffamazione, sporta nei confronti dell'imputato da un altro consigliere comunale, [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe con assoluta certezza la mancata conoscenza da parte dell'imputato, dal momento che l'avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis del codice di rito era stato notificato al Belviso presso la casa comunale in data 28 settembre 2020, a distanza, dunque, di sette mesi dal fatto ascritto. 2.2 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 610 cod. pen. per avere la Corte d'appello ravvisato un contenuto minatorio in parole cui la stessa persona offesa aveva attribuito un valore di mera ripicca, così violando il principio di offensività. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria in replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Si dà atto che è pervenuta copia del verbale di remissione di querela da parte della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], con contestuale accettazione dell'odierno ricorrente. Circa le spese, le parti dichiarano che esse siano computate come per legge. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente dato atto che il difensore del ricorrente ha tempestivamente depositato atto di remissione di querela da parte della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], con contestuale accettazione da parte dell'imputato, formalizzate in data 19.05.2023 dinanzi ad Ufficiale di P.G. della Stazione CC di Udine. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile a istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Al caso in esame deve quindi applicarsi il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nel caso di specie - sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 - 01; in seguito, v., ex multis, Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 - 01 2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per remissione di querela. Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto negli atti di remissione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.