Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23297/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026ControNAPOLI ROSARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap-presentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati presso lo studio del di-fensore in Roma, lungotevere dei Mellini 17;– controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam-pania, sez. staccata di Salerno, n.6513/2/2020 depositata il 22 dicem-bre 2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa-nia, sez. staccata di Salerno, veniva rigettato l’appello dell’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 2545/9/2019 che aveva accolto il ricorso introduttivoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Oggetto del giudizio era l’avviso di accertamento n.TF9030607165/2016 per l’anno 2011 con il quale l’Amministrazione fi-nanziaria, sulla base di processo verbale di contestazione, contestavaai contribuenti di aver posto in essere attraverso la società “cartiera”[OSCURATO:SOCIETA]., operativa dal 2008 sino alla cancellazione dal registro delleimprese, intervenuta il 10.10.2012, operazioni inesistenti in relazionealla compravendita di autovetture.Numero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026Essi venivano individuati a seguito di accertamento ex art.39, comma1, lett. d), del d.P.R. n.600/1973 come ideatori del sistema eva-sivo/elusivo e amministratori, anche di fatto della società, e RosariaNapoli anche quale amministratrice di diritto e socia unica, e tutti eranoritenuti responsabili del mancato pagamento delle imposte da partedella stessa.3.

Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari, accoglievail ricorso introduttivo ritenendo che gli atti notificati alla società estintaprima del 13.12.2014 impedissero di applicare l’art.28 del d.lgs.n.175/14, non avendo la norma efficacia retroattiva, e concludeva chei contribuenti non potevano essere considerati responsabili ex art.36del d.P.R. n.602/1973 e 2495 cod. civ. dei debiti verso l’erario dellasocietà.4.

Il giudice d’appello confermava tale decisione e, avverso la sentenzadi secondo grado, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle En-trate, affidato a due motivi di ricorso, cui replicano i contribuenti concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il via preliminare, il Collegio osserva che l’eccezione di inammissibi-lità del ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dai controricor-renti, può essere scrutinata solo unitamente alla disamina delle singolecensure.2.

Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione dell’art.2495 cod. civ. dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R.602/1973 per aver il giudice ritenuto che, in conseguenza della estin-Numero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026zione della società e della cessazione dei poteri rappresentativi dei li-quidatori e degli amministratori, sarebbe venuto a mancare qualsivo-glia soggetto tenuto a rispondere dei debiti sociali.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo non è inammissibile per difetto diautosufficienza come eccepito in controricorso, dal momento che l’av-viso impugnato è parzialmente riprodotto in ricorso dall’Agenzia per laparte che interessa la doglianza.3.

Con il secondo motivo, ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione degli artt. 36, d.P.R.602/1973, e 7, d.lgs. n.602/1973, con riferimento alla statuizione dellaCTR circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ufficio quali ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratoridi fatto della società.3.1.

Anche la censura suddetta è ammissibile, poiché specifica e cen-sura non in fatto, ma in diritto la succinta ratio decidendi espressa dalgiudice.4.

I due motivi, interconnessi e di trattazione congiunta, sono fondati.Il primo mezzo di impugnazione va accolto proprio alla luce delle por-zioni dell’avviso riprodotte nel corpo della censura, dalle quali si evinceche l’avviso di accertamento è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qua-lità di legale rappresentante dal 29.6.2011 al 10.10.2012 della LightS.r.l. e di socia unica della società cancellata, nonché a Roberto DellaCalce e [OSCURATO:PERSONA], quali ideatori del sistema evasivo/elusivo realiz-zato ai fini della detrazione dell’IVA attraverso la società in operazionicontestate come inesistenti.Pertanto, la posizione dei contribuenti è stata attinta non quali merisoci della [OSCURATO:SOCIETA]., ed è inconferente il ragionamento sull’art.28 delNumero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026d.lgs. n.175/14 posto dal giudice d’appello a base della propria deci-sione.

Infatti, le persone fisiche sono destinatarie dell’avviso, rispetti-vamente, da un lato n.q. di legale rappresentante, oltre che socia unicadi una società finalizzata a realizzare frodi fiscali carosello e, dall’altro,n.q. di ideatori di tale sistema evasivo/elusivo.Perciò, in conseguenza del mero fatto della cancellazione della società,non è estinta l’obbligazione tributaria di cui sono chiamati a risponderesulla base dell’atto impugnato.

Come si legge a p.14 ricorso, «In casiconsimili opera il principio secondo cui la persona giuridica deve consi-derarsi in quanto tale una mera fictio, ossia un veicolo creato nell'inte-resse esclusivo delle persone fisiche che la partecipano quali esclusivebeneficiarie del sistema fraudatorio, come avviene nel caso di respon-sabilità sanzionatoria a termini dell'art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n.269, ove non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente(Cass., 3 marzo 2021, n.5776; Cass., Sez.

VI, Cass., Sez.

VI, 18 aprile2019, n. 10975; Cass.,Sez.

V, 28 agosto 2013, n. 19716)».Siffatte contestazioni sono presenti sin dall’avviso di accertamento im-pugnato riprodotto (cfr. p.8 avviso di accertamento riportato a p.18ricorso per Cassazione) e perciò il giudice del rinvio terrà conto chel’amministratrice e socia unica [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a rispondereanche a tale titolo, oltre che ai sensi dell’art.2495 cod. civ. come inter-pretato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n.3625 del 2025,in relazione al debito tributario della società cartiera estinta a seguitodi cancellazione dal registro delle imprese.5.

E’ fondato anche il secondo mezzo di impugnazione, poiché la suc-cinta motivazione del giudice d’appello non ragiona sulla qualità di am-ministratori di fatto ed autori della violazione dei resistenti.Numero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026Secondo la contestazione dell’Agenzia, essi sarebbero gli ideatori delsistema evasivo/elusivo perpetrato in frode carosello attraverso (an-che) la cartiera [OSCURATO:SOCIETA]., poi cancellata dal registro delle imprese,parte di un imponente meccanismo frodatorio fiscale, ma su tale profilodi contestazione e prospettazione presente negli atti impositivi la Com-missione tributaria non si pronuncia neppure.6.

In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata dev’es-sere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, in relazione ai profiliaccolti e per provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per i profili accolti e per provvedere sulle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026ControNAPOLI ROSARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap-presentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati presso lo studio del di-fensore in Roma, lungotevere dei Mellini 17;– controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam-pania, sez. staccata di Salerno, n.6513/2/2020 depositata il 22 dicem-bre 2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa-nia, sez. staccata di Salerno, veniva rigettato l’appello dell’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 2545/9/2019 che aveva accolto il ricorso introduttivoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Oggetto del giudizio era l’avviso di accertamento n.TF9030607165/2016 per l’anno 2011 con il quale l’Amministrazione fi-nanziaria, sulla base di processo verbale di contestazione, contestavaai contribuenti di aver posto in essere attraverso la società “cartiera”[OSCURATO:SOCIETA]., operativa dal 2008 sino alla cancellazione dal registro delleimprese, intervenuta il 10.10.2012, operazioni inesistenti in relazionealla compravendita di autovetture.Numero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026Essi venivano individuati a seguito di accertamento ex art.39, comma1, lett. d), del d.P.R. n.600/1973 come ideatori del sistema eva-sivo/elusivo e amministratori, anche di fatto della società, e RosariaNapoli anche quale amministratrice di diritto e socia unica, e tutti eranoritenuti responsabili del mancato pagamento delle imposte da partedella stessa.3. Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari, accoglievail ricorso introduttivo ritenendo che gli atti notificati alla società estintaprima del 13.12.2014 impedissero di applicare l’art.28 del d.lgs.n.175/14, non avendo la norma efficacia retroattiva, e concludeva chei contribuenti non potevano essere considerati responsabili ex art.36del d.P.R. n.602/1973 e 2495 cod. civ. dei debiti verso l’erario dellasocietà.4. Il giudice d’appello confermava tale decisione e, avverso la sentenzadi secondo grado, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle En-trate, affidato a due motivi di ricorso, cui replicano i contribuenti concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il via preliminare, il Collegio osserva che l’eccezione di inammissibi-lità del ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dai controricor-renti, può essere scrutinata solo unitamente alla disamina delle singolecensure.2. Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione dell’art.2495 cod. civ. dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R.602/1973 per aver il giudice ritenuto che, in conseguenza della estin-Numero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026zione della società e della cessazione dei poteri rappresentativi dei li-quidatori e degli amministratori, sarebbe venuto a mancare qualsivo-glia soggetto tenuto a rispondere dei debiti sociali.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo non è inammissibile per difetto diautosufficienza come eccepito in controricorso, dal momento che l’av-viso impugnato è parzialmente riprodotto in ricorso dall’Agenzia per laparte che interessa la doglianza.3. Con il secondo motivo, ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione degli artt. 36, d.P.R.602/1973, e 7, d.lgs. n.602/1973, con riferimento alla statuizione dellaCTR circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ufficio quali ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratoridi fatto della società.3.1. Anche la censura suddetta è ammissibile, poiché specifica e cen-sura non in fatto, ma in diritto la succinta ratio decidendi espressa dalgiudice.4. I due motivi, interconnessi e di trattazione congiunta, sono fondati.Il primo mezzo di impugnazione va accolto proprio alla luce delle por-zioni dell’avviso riprodotte nel corpo della censura, dalle quali si evinceche l’avviso di accertamento è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qua-lità di legale rappresentante dal 29.6.2011 al 10.10.2012 della LightS.r.l. e di socia unica della società cancellata, nonché a Roberto DellaCalce e [OSCURATO:PERSONA], quali ideatori del sistema evasivo/elusivo realiz-zato ai fini della detrazione dell’IVA attraverso la società in operazionicontestate come inesistenti.Pertanto, la posizione dei contribuenti è stata attinta non quali merisoci della [OSCURATO:SOCIETA]., ed è inconferente il ragionamento sull’art.28 delNumero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026d.lgs. n.175/14 posto dal giudice d’appello a base della propria deci-sione. Infatti, le persone fisiche sono destinatarie dell’avviso, rispetti-vamente, da un lato n.q. di legale rappresentante, oltre che socia unicadi una società finalizzata a realizzare frodi fiscali carosello e, dall’altro,n.q. di ideatori di tale sistema evasivo/elusivo.Perciò, in conseguenza del mero fatto della cancellazione della società,non è estinta l’obbligazione tributaria di cui sono chiamati a risponderesulla base dell’atto impugnato. Come si legge a p.14 ricorso, «In casiconsimili opera il principio secondo cui la persona giuridica deve consi-derarsi in quanto tale una mera fictio, ossia un veicolo creato nell'inte-resse esclusivo delle persone fisiche che la partecipano quali esclusivebeneficiarie del sistema fraudatorio, come avviene nel caso di respon-sabilità sanzionatoria a termini dell'art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n.269, ove non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente(Cass., 3 marzo 2021, n.5776; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. VI, 18 aprile2019, n. 10975; Cass.,Sez. V, 28 agosto 2013, n. 19716)».Siffatte contestazioni sono presenti sin dall’avviso di accertamento im-pugnato riprodotto (cfr. p.8 avviso di accertamento riportato a p.18ricorso per Cassazione) e perciò il giudice del rinvio terrà conto chel’amministratrice e socia unica [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a rispondereanche a tale titolo, oltre che ai sensi dell’art.2495 cod. civ. come inter-pretato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n.3625 del 2025,in relazione al debito tributario della società cartiera estinta a seguitodi cancellazione dal registro delle imprese.5. E’ fondato anche il secondo mezzo di impugnazione, poiché la suc-cinta motivazione del giudice d’appello non ragiona sulla qualità di am-ministratori di fatto ed autori della violazione dei resistenti.Numero registro generale 17454/2021Numero sezionale 5138/2026Numero di raccolta generale 23297/2026Data pubblicazione 15/07/2026Secondo la contestazione dell’Agenzia, essi sarebbero gli ideatori delsistema evasivo/elusivo perpetrato in frode carosello attraverso (an-che) la cartiera [OSCURATO:SOCIETA]., poi cancellata dal registro delle imprese,parte di un imponente meccanismo frodatorio fiscale, ma su tale profilodi contestazione e prospettazione presente negli atti impositivi la Com-missione tributaria non si pronuncia neppure.6. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata dev’es-sere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, in relazione ai profiliaccolti e per provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per i profili accolti e per provvedere sulle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 23297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris