CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14616/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del P.M.. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 15 marzo 2022 aveva disposto l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata rapina pluriaggravata, anche dal metodo mafioso, ai danni del caveau di una società di vigilanza (la società Vedetta 2 Mondialpol), nonché ad una pluralità di reati satelliti veniva confermata dal Tribunale del riesame di Brescia con ordinanza del 28 marzo 2022, con esclusione però dell'aggravante di cui all'ari:. 416bis 1 cod. pen. sia sotto il profilo del metodo mafioso che sotto quello della cd. agevolazione mafiosa. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il Pubblico Ministero, a sostegno del ricorso, ha articolato due motivi di impugnazione, con i quali ha dedotto: 2.1.1. la violazione di legge - in particolare dell'art. 416 bis 1 cod. pen. - ed il vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'aggravante in parola, tanto sotto il profilo del "metodo mafioso" che sotto il profilo dell'"agevolazione mafiosa". Premesso di aver interesse a contestare l'esclusione dell'aggravante nonostante l'applicazione della misura richiesta, per l'incidenza della stessa sui termini di durata della misura, sulla presunzione di adeguatezza della misura custodiale, e per il radicarsi della competenza dell'ufficio distrettuale, l'ufficio ricorrente ha contestato il giudizio del tribunale del riesame secondo cui non potrebbe desumersi il metodo mafioso dalla particolare capacità offensiva dell'azione criminale e delle brutali modalità programmate: il Pubblico ministero ricorrente ha rilevato che era stata preparata un'azione paramilitare con assalto del caveau in pieno giorno distruggendo un muro in cemento armato, utilizzando un commando operativo composto da almeno venti persone, armate con fucili mitragliatori d'assalto, dando altresì fuoco ad una molteplicità di autovetture per bloccare le strade ed impedire l'intervento delle forze dell'ordine, utilizzando disturbatori di frequenza per ritardare i soccorsi e preparando ordigni incendiari da utilizzare all'occorrenza. Si trattava di modalità esecutive per loro nature evocative dell'esistenza di consorterie criminali che ne amplificavano la capacità di intimidazione, trattandosi di un'azione paramilitare che avrebbe messo a ferro e fuoco parte del territorio bresciano, ad opera di un gruppo di professionisti di Cerignola contigui al clan "Piarulli-Ferraro e [OSCURATO:PERSONA]", non occorrendo, invece, per la configurazione dell'aggravante, l'accertamento dell'effettiva presenza di un'associazione mafiosa sul posto. Il pubblico ministero, alla luce di tali considerazioni, ha contestato le valutazioni del Tribunale del riesame laddove questo ha attribuito rilievo determinate alla circostanza che l'azione non si sarebbe svolta in una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso, dovendosi ritenere sufficiente, invece, l'agire tale da riprodurre in concreto atteggiamenti ed iniziative proprie di quel tipo di consorterie 2.1.2. Il pubblico ministero ricorrente ha contestato anche l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, operata dal Tribunale del riesame che, pure, aveva riconosciuto il "rapporto di stretta contiguità "tra Franzé e [OSCURATO:PERSONA] , elemento di spicco del sodalizio Pelle-Vottari di [OSCURATO:PERSONA], assumendo doversi ritenere sufficiente il dolo specifico di almeno uno degli autori di agevolare l'insediamento o il rafforzamento nel distretto di Brescia di una struttura delocalizzata della casa madre, nonché la consapevolezza dei coautori di tale finalità per estendere anche ad essi la circostanza aggravante da loro conosciuta. 2.2. Il Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato, invece, su tre motivi di impugnazione: 2.2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per difetto, nell'ordinanza genetica, di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari che giustificano la misura: si tratta di requisito di legittimità dell'ordinanza genetica richiesto in relazione a tutti i soggetti colpiti da misura sicché - anche a fronte di un provvedimento redatto con la tecnica "per incorporazione" del fermo di P.G. - non può ritenersi soddisfatto da diverse valutazioni, da parte del Giudice per le indagini preliminari, del compendio indiziario relativo ad un coindagato (Mostarda), dovendo invece tale requisito essere soddisfatto per ciascuno degli interessati 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova per omessa valutazione delle argomentazioni difensive, non potendosi presumere la consapevolezza del programma criminoso, da parte del Cascino, dalla mera presenza di coindagati nella pizzeria del ricorrente e dall'indicazione di questa come "luogo sicuro" da parte di soggetti intercettati, né potrebbero desumersi gravi indizi della sua colpevolezza dal rinvenimento di passamontagna ed armi di un appartamento messo dal Cascino a disposizione degli altri. 2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso il Cascino ha dedotto la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova per omessa valutazione delle argomentazioni difensive in punto di esigenze cautelari ed adeguatezza della misura, trattandosi di indagato incensurato ed in posizione subalterna rispetto agli ideatori del progetto criminoso. 2.3. Con due distinti ricorsi sovrapponibili tra loro, presentati a mezzo del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato due motivi di impugnazione con i quali hanno dedotto: 2.3.1. la violazione di legge ed vizio di motivazione, perché omessa o manifestamente illogica, in relazione al concorso nell'azione criminosa, risultando prive di pregio le intercettazioni riportate nell'ordinanza impugnata, dal momento che non poteva desumersi alcuna adesione al progetto criminoso nella mera accettazione dell'incarico di trasportare persone al Nord da parte di soggetti che fino al 10/3/2022 nemmeno erano stati contattati per il trasporto. 2.3.2. La violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 56, 628 cod. pen., per analoghe ragioni, dovendosi ritenere il ragionamento del Tribunale del riesame meramente congetturale, fondato su meri sospetti ed intuizioni prive di riscontro fattuale, in quanto non potrebbero riconoscersi gravi indizi della consapevole partecipazione alla tentata rapina sulla base del mero trasporto di tre persone con alcuni borsoni. 3. Con memoria scritta del 24/11/2022 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti dal Cascino e dai Pelullo, ed annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante del metodo mafioso, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore di Brescia, che ha chiesto di rigettare nel resto. 4 La difesa del Cascino ha replicato con deduzioni scritte con le quali ha insistito sui motivi di ricorso invocando, con riferimento all'aggravante del metodo mafioso esclusa dal provvedimento impugnato, due recenti sentenze di questa Corte di Cassazione che, con riferimento alla stessa vicenda, hanno già affrontato il tema dell'insussistenza del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Cascino, in particolare, è manifestamente infondato, avendo dato adeguatamente conto l'ordinanza impugnata della ravvisabilità nell'ordinanza genetica del vaglio critico operato dai giudice delle indagini preliminari del materiale indiziario desunto dal verbale di fermo di P.G., dalla copiosa mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate sin mese di ottobre 2021 e dai plurimi servizi di osservazione e pedinamento posti in essere dalla P.G. Correttamente, peraltro, il provvedimento impugnato si è unii`ormato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) bis, cod. proc. pen. quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché, come nel caso di specie, emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure. (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, Rv. 27440301); con argomentazione non illogica, pertanto, la diversa valutazione del compendio indiziario relativo al coindagato (Mostarda) è stato ritenuto un mero riscontro della valutazione critica alla quale il giudice della cautela ha sottoposto il materiale indiziario trasmessogli. 1.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso del Cascino sono inammissibili in quanto non deducono illogicità evidenti nella valutazione del compendio indiziario da parte del tribunale del riesame, o delle esigenze cautelari da questo riconosciute, ma nella sostanza invocano una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 Rv. 265482), atteso che la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244), ipotesi in alcun modo riconoscibile nel caso in esame. L'ordinanza impugnata ha, infatti, valorizzato i legami del ricorrente con il Cantanella, dipendente infedele della Mondialpol, fondati da rapporti parentali, ed i suoi rapporti di frequentazione con il Franzé - coindagato collegato al boss della 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] - nonché la messa a disposizione del gruppo del proprio locale pizzeria, indicato dai coindagati come luogo di ritrovo sicuro, la sua costante disponibilità ad eseguire sopralluoghi alla ricerca di capannoni, la messa a disposizione del gruppo del proprio appartamento, dove sono stati arrestati una pluralità di coindagati, ed anche del proprio furgone, utilizzato quotidianamente dai sodali per l'approvvigionamento del capannone di Cazzago, luogo di raccolta del gruppo armato: alla luce di tali elementi, corroborati da una pluralità di conversazioni captate e dagli esiti di alcuni servizi di osservazione, pedinamento e controllo, senza incorrere in vizio logico alcuno il provvedimento impugnato ha riconosciuto la gravità degli indizi di una fattiva e consapevole partecipazione del ricorrente al programma criminoso volto a svaligiare il caveau della società di vigilanza. 1.3. Anche in tema di esigenze cautelari, il ricorso del Cascino non denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma propone censure che si risolvono in una diversa e non consentita valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 - 01) che, senza incorrere in illogicità alcuna, ha ritenuto l'incensuratezza del ricorrente recessiva rispetto alla rilevanza dell'apporto logistico e personale offerto dal Cascino al programma criminoso, in virtù della sua vicinanza al Franzè, tale da indurlo - in conversazioni intercettate - a sottolineare le opportunità di "lavoro" da sfruttare in un territorio, quale quello bresciano, ancora non adeguatamente sfruttato per tali fini: senza incorrere in illogicità alcuna, anche alla luce delle modalità eclatanti dell'azione criminosa, l'ordinanza impugnata ha ritenuto la misura coercitiva della custodia in carcere l'unica adeguata a recidere i legami del ricorrente con un contesto criminale di così elevata capacità offensiva quale quello emerso dalle indagini. 2. Anche i motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché non deducono illogicità evidenti nella valutazione del compendio indiziario da parte del tribunale del riesame, o delle esigenze cautelari da questo riconosciute, ma si limitano ad invocare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 Rv. 265482): l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto (pagg. 22-30) dei motivi per i quali non è stato ritenuto determinante il rilievo che i predetti ricorrenti sono emersi dalle indagini solo il giorno precedente quello deputato all'assalto del deposito Mondialpol, giacché anche dalle intercettazioni dei giorni precedenti emergeva l'attesa di un camion da Cerignola che avrebbe dovuto trasportare altri uomini ed un considerevole quantitativo di armi, a ridosso dell'entrata in azione del gruppo. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha evidenziato senza vizi logici la rilevanza del contributo materiale offerto dai ricorrenti alla rapina in fase di prossima attuazione, con il trasporto nottetempo da Cerignola di un automezzo con a bordo uomini ed armi necessarie a completare il "gruppo di fuoco", e con la disponibilità di un mezzo adeguatamente modificato, così da realizzare un "doppio fondo" con la creazione di una sorta di parete tale da nascondere un vano deputato all'alloggio di uomini e bagagli per assicurare un rientro rapido e sicuro degli esecutori materiali della rapina nei luoghi di origine. 3. Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv.281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale di Brescia, premesso che per la configurabilità dell'aggravante in parola non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso, e cioè l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (Sez. 2, Sentenza n. 28861 del 14/06/2013 Rv. 256470 - 01) ha correttamente argomentato (pag. 38) che il nutrito numero di soggetti coinvolti, l'utilizzo di armi anche da guerra - e quindi l'assetto paramilitare -, la previsione dell'utilizzo di ordigni da far esplodere già collocate nei punti nevralgici dell'area attorno al deposito della Mondialpol, per bloccare il sopraggiunger delle forze dell'ordine, la specifica e puntuale programmazione di ogni fase dell'attacco e delle successive vie di fuga, nonché la comune provenienza della maggior parte di correi dal territorio di Cerignola, non paiono di per sé in grado di sostenere adeguatamente la sussistenza del metodo mafioso, che invero non traspare dai fatti, nelle modalità operative dei suoi operatori o promotori, le cui conversazioni, pure, sono state per mesi tenute sotto controllo", sicché "l'azione paramilitare" di cui si tratta avrebbe sì evocato sicuramente l'esistenza di un gruppo organizzato, ma non con i caratteri della mafiosità, non vedendosi da quale elemento le persone offese del reato avrebbero dovuto essere convinte di trovarsi di fronte ad una consorteria di origine mafiosa, soprattutto perché i fatti sarebbero avvenuti in un territorio non soggetto ad alta intensità di presenza mafiosa. Si tratta di argomentazioni coerenti con le risultanze dell'indagine e prive di vizi logici o giuridici, con le quali il Tribunale del riesame ha reso adeguatamente conto della decisione adottata, correttamente rilevando, peraltro, le differenze tra il caso in esame ed altro nel quale questa Corte di cassazione, premesso che l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, ha ravvisato l'aggravante è nel tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, nella attenta pianificazione dello stesso, nelle modalità brutali di realizzazione, nell'impiego di uomini e mezzi, nell'uso di armi con esplosione di colpi e nel compimento dell'atto in pochi minuti, comprovanti una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato (Sez. 2 - , Sentenza n. 36431 del 02/07/2019 Rv. 277033 - 01): se, infatti, tali modalità dell'azione sono rinvenibili anche nel caso in esame, correttamente il Tribunale del riesame ha rilevato, però, che in tale pronuncia era stato riconosciuta come rilevante e determinante la collocazione del reato in una zona "ad alta densità di presenza di associazioni di tipo mafioso",, circostanza che faceva "agevolmente presumere che quest'ultimo sia stato operato dai clan ivi operanti", mentre nel caso in esame tale requisito risulta del tutto assente, avendo gli indagati operato in un territorio non soggetto ad alta intensità di presenza mafiosa, sicché nemmeno l'ubicazione dell'azione criminosa poteva indurre persone offese del reato alla convinzione trovarsi di fronte ad una consorteria di origine mafiosa. 3.2 Anche relativamente al secondo motivo di ricorso, la motivazione del Tribunale del Riesame di Brescia è coerente con le risultanze dell'indagine, essendosi ritenuto che il mero "rapporto di stretta contiguità" tra uno degli indagati, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco del sodalizio Pelle-Vottari di [OSCURATO:PERSONA], non possa essere sufficiente ad integrare l'aggravante in parola, avendo l'ordinanza impugnata rilevato anche che in una conversazione intercettata, nel corso della quale si dava conto di interessi economici della famiglia Pelle in territorio bresciano, nessun riferimento era dato cogliere, neppure in termini impliciti, alla rapina in fase ormai avanzata di pianificazione, né di interessamento del Pelle ad un'azione sulla quale vi era assoluto silenzio, sicché si è correttamente osservato che anche tale conversazione mal si concilia con la prospettata finalità di agevolazione del sodalizio di cui si tratta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero e dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.