CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 34012/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 18907-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18907/2025 Cron. Rep. Ud.05/11/2025 per la correzione della ordinanza n. 24914/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/09/2025 R.G.N. 29142/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 24914/2025 di questa Corte, pubblicata in data 19.9.2025, nell'ambito del giudizio al RG n. 29142/2021 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e A.S.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA], laddove in dispositivoè stata condannata la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per euro 200,00 ed altri accessori di legge, a favore di ciascun controricorrente. L’istante lamenta una liquidazione superiore ai limiti standard, che – per lo scaglione interessato (al di sotto di 26.000,00) - prevede un importo pari a 3.082,00. Il ricorso percorrezione di errore materiale è stato notificato alle controparti che non si sono costituite. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza non è fondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass.15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso. Deve ritenersi che, nello specifico, i presupposti per l'applicabilità del rimedio approntato dalle summenzionate disposizioni del codice di rito non sussistono. L'oggetto della istanza di correzione consiste, ad avviso del richiedente, nella manifestazione di una volontà in sé viziata dalla erronea valutazione delle posizioni giuridiche delle parti e del valore della causa: si tratta, quindi, di errore non emendabile con il rimedio e nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391bis c.p.c. Va, inoltre, sottolineato che la valutazione del valore della causa compete al giudice e, nel caso di specie, l’oggetto del giudizio era rappresentato dal diritto all’assunzione, che integra, pertanto, una causa di valore indeterminato. Non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438 del 2022). P.Q.M Rigetta