CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 03143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~ le conclusioni del PG 4104A . - re •-c, t-t o M2 tÌZCO/1 ' l [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 15.6.2018, irrevocabile dal 31.7.2018; 2) sentenza del Tribunale di Lecco del 24.7.2018, irrevocabile dal 23.7.2019, la cui pena era stata rideterminata in aumento per la continuazione con il reato più grave oggetto della pronuncia emessa dal G.I.P. Tribunale di Lecco in data 20.11.2019, irrevocabile dal 13.1.2021. A ragione della decisione il suddetto Giudice - dopo avere rilevato che le indicate sentenze avevano avuto a oggetto, rispettivamente, il reato di possesso di un documento falso valido per l'espatrio, accertato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quello di uso di una patente di guida contraffatta commesso il 29.12.2015 - riteneva che, al di là del dato formale rappresentato dalla omogeneità delle violazioni, entrambe contro la fede pubblica, non sussistessero elementi concreti da cui desumere la riconducibilità delle due condotte delittuose a un medesimo originario disegno criminoso, in considerazione della significativa distanza temporale tra le stesse (anni uno, mesi cinque). 2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione. Ha, in proposito, osservato che il Giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato ad attribuire rilievo determinante alla distanza temporale tra i reati e alla mancata allegazione di elementi sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso da parte della difesa; ha sostenuto che il solo elemento rappresentato dalla distanza temporale tra i due reati non sarebbe sufficiente a giustificare la decisione adottata, avendo dovuto il Giudice dell'esecuzione valorizzare una serie di altri dati, quali l'omogeneità delle violazioni, l'identità del movente a fondamento dei due episodi criminosi (sottrarsi alle conseguenze negative della propria condotta), la circostanza che il giudice della cognizione aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione fra i reati di cui alla sentenza sub n. 6 e 7 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco in data 27.1.2021. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, ha osservato - come in precedenza evidenziato - che le due indicate sentenze avevano avuto a oggetto, rispettivamente, il reato di possesso di un documento falso valido per l'espatrio, accertato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quello di uso di una patente di guida contraffatta commesso il 29.12.2015 e che, al di là del dato formale rappresentato dalla omogeneità delle violazioni, entrambe contro la fede pubblica, non sussistessero elementi concreti da cui desumere la riconducibilità delle due condotte delittuose a un medesimo originario disegno criminoso, in considerazione della significativa distanza temporale tra le stesse (anni uno, mesi cinque). 2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, resiste alle doglianze difensive, che non sono idonee a disarticolare il ragionamento posto a base della decisione assunta neppure allorché il ricorrente evidenzia che l'invocato beneficio era stato riconosciuto dal Giudice della cognizione tra il reato giudicato con sentenza 24.7.2018 e quello giudicato con sentenza del 20.11.2019; e ciò in quanto quest'ultimo giudizio è stato formulato sulla base di elementi di fatto diversi, trattandosi di condotte delittuose (quelle giudicate con dette due pronunce) tra di loro coeve. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 18 novembre