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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40607/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'ad. 474, corna secondo, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce, ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato rese alla P.G., è generico poiché non vede su un elemento di prova decisivo dato che la consapevolezza della falsità dei marchi viene tratta da innumerevoli e convergenti elementi —indicati dalla sentenza di primo grado e arricchiti da quella di secondo grado— trascurati dal ricorrente, privi di collegamento con le dichiarazioni dell'imputato: i canali di vendita non ufficiali di approvvigionamento della merce, l'assenza di certificazioni di provenienza e di imballaggi della merce, che l'imputato ha posto in vendita "mediante l'espediente di utilizzare confezioni suggerenti l'originalità dei prodotti", pag. 4 sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'ad. 474, corna secondo, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce, ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato rese alla P.G., è generico poiché non vede su un elemento di prova decisivo dato che la consapevolezza della falsità dei marchi viene tratta da innumerevoli e convergenti elementi —indicati dalla sentenza di primo grado e arricchiti da quella di secondo grado— trascurati dal ricorrente, privi di collegamento con le dichiarazioni dell'imputato: i canali di vendita non ufficiali di approvvigionamento della merce, l'assenza di certificazioni di provenienza e di imballaggi della merce, che l'imputato ha posto in vendita "mediante l'espediente di utilizzare confezioni suggerenti l'originalità dei prodotti", pag. 4 sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 40607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris