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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 20640/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE'da-to dv-Vis- o al-le-p-a-rìi;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione di 1.039,711 gr. di cocaina, di 48,553 gr. di hashish e di 55,3 gr. di cannabis.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'errata qualificazione del fatto, sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Invero, quanto al primo motivo, si rammenta che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.

Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).

5. Quanto al secondo motivo, va richiamato il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c.

Cari, Rv. 279842).

Nella vicenda in esame, dalla mera lettura del capo di imputazione emerge ictu ()culi come il fatto non sia riconducibile nell'invocata fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 atteso il considerevole quantitativo di droga sequestrata.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] c t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE'da-to dv-Vis- o al-le-p-a-rìi;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione di 1.039,711 gr. di cocaina, di 48,553 gr. di hashish e di 55,3 gr. di cannabis. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'errata qualificazione del fatto, sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Invero, quanto al primo motivo, si rammenta che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337). 5. Quanto al secondo motivo, va richiamato il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842). Nella vicenda in esame, dalla mera lettura del capo di imputazione emerge ictu ()culi come il fatto non sia riconducibile nell'invocata fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 atteso il considerevole quantitativo di droga sequestrata. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] c t
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