CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata dalla comune difesa che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. OSSERVA Ritenuto che la parte del comune secondo motivo del ricorso che fa riferimento, tra l'altro, alla violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e il comune quarto motivo con cui si censura il ritenuto concorso tra gli imputati, il quinto ed il settimo motivo, rispettivamente, relativi alla Bellu ed al Seu, afferenti a censure in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono indeducibili in quanto questioni non sottoposte al vaglio della Corte di appello; rilevato che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, afferente all'utilizzabilità del contenuto delle dichiarazioni del Vasile là dove affermava di essersi recato in casa degli imputati per acquistare eroina è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come il dichiarante non fosse indagato (a prescindere da quanto ritenuto dalla polizia giudiziaria), dovendosi, altresì richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui «sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti, dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale (Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Campione, Rv. 284191 - 01); ritenuto che il comune secondo motivo, là dove si esclude la natura stupefacente di quanto in sequestro, e il comune terzo motivo, quanto a censurata destinazione a terzi della sostanza, costituiscono mera riproduzione di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha, con motivazione logica e completa, rilevato come i ricorrenti avessero - di fatto ammesso - la natura stupefacente di quanto in sequestro (desumibile dalle circostanze pure evidenziate in ordine al rinvenimento di un bigliettino con su riportati nomi e numeri, bilancini di precisione, denaro in contante, dichiarazioni del Vasile) per poi rilevare come la stessa fosse, sulla base degli stessi elementi idestinata allo spaccio, natura stupefacente di quanto in sequestro che contraddittoriamente si nega, salvo omettere di rilevare come in appello la difesa avesse fatto preponderante leva, onde confutare la destinazione a terzi, all'uso personale della stessa; rilevato che analogo limite incontrano il quinto ed il sesto motivo nell'interesse del Seu in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., confutato con corretti rifermenti ai dati probatori (pag. 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende