CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 05216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5216/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1669/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33635/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1973avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d appello de L *visti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello de L * confermava la sentenzadel Tribunale di Pescara del 26/09/2022 resa in esito a rito abbreviato che avevacondannato * * ordine al delitto di cui all art. 609 bis cod. pen. alla pena dianni 4 e mesi 2 assolvendolo nel contempo dal delitto di maltrattamenti in famiglia.2. Avverso tale sentenza l imputato ha presentato ricorso per cassazione il quale purnon numerando le diverse censure articola diversi motivi di doglianza.2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e travisamento della provadecisiva in relazione alla deposizione della persona offesa ritenuta attendibile in assenza diriscontri alle dichiarazioni rese dal figlio valorizzando un pregresso episodio dallo stessoriferito ma non contestato all imputato nonché ha dato valore probatorio a testimonianzegeneriche come quelle dell operatrice del centro antiviolenza e del medico curante .2.2. Con un secondo motivo lamenta ancora travisamento della prova sempre inriferimento alle operatrici del centro antiviolenza chiamate a testimoniare oltre due annidopo i fatti.2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione del principio dell «al di là di ogniragionevole dubbio» posto che la sentenza è stata pronunciata sulla base di testimonianzenon spontanee non contestuali e non documentate.2.4. Con un quarto motivo lamenta vizio di motivazione su un aspetto decisivo ossia lemodalità della condotta di violenza sessuale ritenuto sussistente pur in assenza di segnifisici o lesioni coerenti o richieste di aiuto.3. In data 18 gennaio 2026 l * * De * per la parte civile * *ammessa al patrocinio a spese dello Stato depositava conclusioni in cui chiedevadichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del * * al pagamento dellespese e competenze del presente grado di giudizio in favore della parte civile costituita* * ammessa per legge al * da versarsi in favore dello Stato ex art 110comma 3 * 115/02.4. Il ricorso è inammissibile.4.1. I primi due e il quarto motivo sono inammissibili.4.1.1. Come chiarito da questa Corte in caso di «doppia conforme» il vizio ditravisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell ipotesi in cui ilgiudice di appello per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame abbiarichiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudicidel merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite * 2 n. 32113 del 02/07/2021 * n.m. .* si è ritenuto che il ricorso per cassazione é ammissibile laddove il datoprobatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado * 3 n. 45537 del28/09/2022 * * 283777 01 .* travisamento che deve riguardare il «significante» e non il «significato» dellaprova deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» daimporre in termini inequivocabili il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittoriodelle parti cfr. * 4 n. 35963 del 3/12/2020 * * 280155 01 * 2 n. 5336del 9/1/2018 * n.m. .E necessario quindi che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabiletale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delladichiarazione o di altro elemento di prova e quello tratto dal giudice di guisa che iltravisamento sia tale da «disarticolare» l intero ragionamento probatorio * 5 n. 48050del 2/7/2019 S. * 27758 01 * 6 n. 5146 del 16/01/2014 Del * * 25877401 .Ne consegue l irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano * 5 n. 8188del 4/12/2017 * * 2 n. 27929 del 12/06/2019 * * 276567 01 .Il travisamento non ricorre certamente nel caso in esame in cui il ricorrente si limita edissentire con la sentenza impugnata proponendo una visione oppositiva alla valutazionedella prova da essa operata operazione non consentita nel giudizio di cassazione.Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova in quanto tale attività èrimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» e men che meno su singoli «frammenti» di esso epertanto una volta indicati gli elementi probatori il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. *276566 – 01 * 5 n. 35816 del 18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012* * 253774 01 ciò che come visto la corte territoriale ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.4.1.2. * a fronte di una «doppia conforme» di merito le censure sonopedissequamente ripropositive di analoghe doglianze motivatamente disattese dai giudici diappello. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dallaCorte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * non massimata e *2 n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017 La * * 269217 .Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d appello quindi per ciò solo sidestina all inammissibilità venendo meno in radice l unica funzione per la quale è previsto eammesso la critica argomentata al provvedimento posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato» lungi dall essere destinatario di specificacritica argomentata è di fatto del tutto ignorato sempre da ultimo * 2 n. 19411 del12/3/2019 * cit. .Nel caso oggetto dell odierno scrutinio la prima sentenza v. pag. 7 della sentenzaimpugnata dopo avere rammentato che il giudice può fondare la decisione di colpevolezzasulle sole dichiarazioni della persona offesa * 3 n. 43278 del 24/09/2015 ritieneraggiunta la prova della penale responsabilità alla luce della attendibilità intrinseca delnarrato del riscontro fornito dalle assistenti del centro antiviolenza * della assenza diqualsiasi evidenza di segno contrario essendo la tesi coltivata dal ricorrente del disegnovolto a far togliere le armi al * meramente labiale e sfornita di qualsivoglia riscontrofattuale e della inconsistenza della censura relativa a presunte contraddizioni tra il narratodella donna e quella del figlio * pag. 7 8 .4.1.3. * per genericità è la censura di violazione di legge la quale non èstata neppure coltivata nell atto di doglianza ove non è neppure indicata quale sarebbe ladisposizione di legge violata.4.2. Il terzo motivo è inammissibile.Il principio per il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna «al di là di ogniragionevole dubbio» non si riferisce alla necessità di considerare ovvero di confutare ognipossibile e diversa ricostruzione fornita dalle parti * 2 Sentenza n. 28957 del03/04/2017 * * 270108 .Il citato criterio di valutazione infatti impone al giudice di procedere ad una valutazionecomplessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanzeprocessuali e siano state considerate anche implicitamente solo le ipotesi che non sianofrutto di ragionamenti congetturarli * 2 n. 2548 del 19/12/2014 dep. 2015 Rv 262280 .In tale contesto pertanto la violazione dell «oltre ogni ragionevole dubbio» èconfigurabile esclusivamente quando il giudice ancorando la decisione ad elementi privi diriscontro nelle emergenze processuali non tenga in alcun conto della diversa e più coerente in quanto fondata su elementi concreti emersi ed acquisiti nel processo ricostruzionealternativa solo così idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole.Non può al contrario tale principio essere dedotto in sede di legittimità invocando unadiversa valutazione delle fonti di prova ovvero un attività esclusa dal perimetro dellagiurisdizione di legittimità ma solo evidenzio vizi logici manifesti e decisivi del tessutomotivazionale dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione di meritodelle prove ma la tenuta logica della sentenza di condanna.Non ogni «dubbio» infatti sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito sitraduce in una «illogicità manifesta» essendo necessario che sia rilevato un vizio logico cheincrini in modo severo la tenuta della motivazione evidenziando una frattura logica non solomanifesta ma anche decisiva in quanto essenziale per la tenuta del ragionamentogiudiziale giustificativo della condanna.Si ritiene cioè che il parametro di valutazione indicato nell art. 533 cod. proc. pen. cherichiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni «dubbio ragionevole» opera inmodo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità in tale ultima sede tale regolarileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità deltessuto motivazionale * 2 n. 18313 del 09/01/2020 * n.m. infatti può esseresottopostaal giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione ma non lacapacità dimostrativa delle prove ove le stesse siano state legittimamenteassunte.In sintesi la regola * acronimo anglosassone per «beyond any reasonabledoubt» in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione «precipita» in una illogicitàmanifesta e decisiva del tessuto motivazionale l unico ad essere sottoposto al vaglio di unorgano giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova.La nuova o diversa valutazione delle prove può invece essere invocata nei gradi dimerito quando il rispetto del criterio dell «oltre ogni ragionevole dubbio» non incontra il limitefunzionale che caratterizza il giudizio di cassazione * * 2 n. 28957 del 03/04/2017D * * 270108 .Il motivo è pertanto inammissibile.5. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00.6. L imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse alpatrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello deL * con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002pagamento in favore dello *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5216/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1669/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33635/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1973avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d appello de L *visti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello de L * confermava la sentenzadel Tribunale di Pescara del 26/09/2022 resa in esito a rito abbreviato che avevacondannato * * ordine al delitto di cui all art. 609 bis cod. pen. alla pena dianni 4 e mesi 2 assolvendolo nel contempo dal delitto di maltrattamenti in famiglia.2. Avverso tale sentenza l imputato ha presentato ricorso per cassazione il quale purnon numerando le diverse censure articola diversi motivi di doglianza.2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e travisamento della provadecisiva in relazione alla deposizione della persona offesa ritenuta attendibile in assenza diriscontri alle dichiarazioni rese dal figlio valorizzando un pregresso episodio dallo stessoriferito ma non contestato all imputato nonché ha dato valore probatorio a testimonianzegeneriche come quelle dell operatrice del centro antiviolenza e del medico curante .2.2. Con un secondo motivo lamenta ancora travisamento della prova sempre inriferimento alle operatrici del centro antiviolenza chiamate a testimoniare oltre due annidopo i fatti.2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione del principio dell «al di là di ogniragionevole dubbio» posto che la sentenza è stata pronunciata sulla base di testimonianzenon spontanee non contestuali e non documentate.2.4. Con un quarto motivo lamenta vizio di motivazione su un aspetto decisivo ossia lemodalità della condotta di violenza sessuale ritenuto sussistente pur in assenza di segnifisici o lesioni coerenti o richieste di aiuto.3. In data 18 gennaio 2026 l * * De * per la parte civile * *ammessa al patrocinio a spese dello Stato depositava conclusioni in cui chiedevadichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del * * al pagamento dellespese e competenze del presente grado di giudizio in favore della parte civile costituita* * ammessa per legge al * da versarsi in favore dello Stato ex art 110comma 3 * 115/02.4. Il ricorso è inammissibile.4.1. I primi due e il quarto motivo sono inammissibili.4.1.1. Come chiarito da questa Corte in caso di «doppia conforme» il vizio ditravisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell ipotesi in cui ilgiudice di appello per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame abbiarichiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudicidel merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite * 2 n. 32113 del 02/07/2021 * n.m. .* si è ritenuto che il ricorso per cassazione é ammissibile laddove il datoprobatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado * 3 n. 45537 del28/09/2022 * * 283777 01 .* travisamento che deve riguardare il «significante» e non il «significato» dellaprova deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» daimporre in termini inequivocabili il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittoriodelle parti cfr. * 4 n. 35963 del 3/12/2020 * * 280155 01 * 2 n. 5336del 9/1/2018 * n.m. .E necessario quindi che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabiletale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delladichiarazione o di altro elemento di prova e quello tratto dal giudice di guisa che iltravisamento sia tale da «disarticolare» l intero ragionamento probatorio * 5 n. 48050del 2/7/2019 S. * 27758 01 * 6 n. 5146 del 16/01/2014 Del * * 25877401 .Ne consegue l irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano * 5 n. 8188del 4/12/2017 * * 2 n. 27929 del 12/06/2019 * * 276567 01 .Il travisamento non ricorre certamente nel caso in esame in cui il ricorrente si limita edissentire con la sentenza impugnata proponendo una visione oppositiva alla valutazionedella prova da essa operata operazione non consentita nel giudizio di cassazione.Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova in quanto tale attività èrimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» e men che meno su singoli «frammenti» di esso epertanto una volta indicati gli elementi probatori il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. *276566 – 01 * 5 n. 35816 del 18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012* * 253774 01 ciò che come visto la corte territoriale ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.4.1.2. * a fronte di una «doppia conforme» di merito le censure sonopedissequamente ripropositive di analoghe doglianze motivatamente disattese dai giudici diappello. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dallaCorte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * non massimata e *2 n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017 La * * 269217 .Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d appello quindi per ciò solo sidestina all inammissibilità venendo meno in radice l unica funzione per la quale è previsto eammesso la critica argomentata al provvedimento posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato» lungi dall essere destinatario di specificacritica argomentata è di fatto del tutto ignorato sempre da ultimo * 2 n. 19411 del12/3/2019 * cit. .Nel caso oggetto dell odierno scrutinio la prima sentenza v. pag. 7 della sentenzaimpugnata dopo avere rammentato che il giudice può fondare la decisione di colpevolezzasulle sole dichiarazioni della persona offesa * 3 n. 43278 del 24/09/2015 ritieneraggiunta la prova della penale responsabilità alla luce della attendibilità intrinseca delnarrato del riscontro fornito dalle assistenti del centro antiviolenza * della assenza diqualsiasi evidenza di segno contrario essendo la tesi coltivata dal ricorrente del disegnovolto a far togliere le armi al * meramente labiale e sfornita di qualsivoglia riscontrofattuale e della inconsistenza della censura relativa a presunte contraddizioni tra il narratodella donna e quella del figlio * pag. 7 8 .4.1.3. * per genericità è la censura di violazione di legge la quale non èstata neppure coltivata nell atto di doglianza ove non è neppure indicata quale sarebbe ladisposizione di legge violata.4.2. Il terzo motivo è inammissibile.Il principio per il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna «al di là di ogniragionevole dubbio» non si riferisce alla necessità di considerare ovvero di confutare ognipossibile e diversa ricostruzione fornita dalle parti * 2 Sentenza n. 28957 del03/04/2017 * * 270108 .Il citato criterio di valutazione infatti impone al giudice di procedere ad una valutazionecomplessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanzeprocessuali e siano state considerate anche implicitamente solo le ipotesi che non sianofrutto di ragionamenti congetturarli * 2 n. 2548 del 19/12/2014 dep. 2015 Rv 262280 .In tale contesto pertanto la violazione dell «oltre ogni ragionevole dubbio» èconfigurabile esclusivamente quando il giudice ancorando la decisione ad elementi privi diriscontro nelle emergenze processuali non tenga in alcun conto della diversa e più coerente in quanto fondata su elementi concreti emersi ed acquisiti nel processo ricostruzionealternativa solo così idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole.Non può al contrario tale principio essere dedotto in sede di legittimità invocando unadiversa valutazione delle fonti di prova ovvero un attività esclusa dal perimetro dellagiurisdizione di legittimità ma solo evidenzio vizi logici manifesti e decisivi del tessutomotivazionale dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione di meritodelle prove ma la tenuta logica della sentenza di condanna.Non ogni «dubbio» infatti sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito sitraduce in una «illogicità manifesta» essendo necessario che sia rilevato un vizio logico cheincrini in modo severo la tenuta della motivazione evidenziando una frattura logica non solomanifesta ma anche decisiva in quanto essenziale per la tenuta del ragionamentogiudiziale giustificativo della condanna.Si ritiene cioè che il parametro di valutazione indicato nell art. 533 cod. proc. pen. cherichiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni «dubbio ragionevole» opera inmodo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità in tale ultima sede tale regolarileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità deltessuto motivazionale * 2 n. 18313 del 09/01/2020 * n.m. infatti può esseresottopostaal giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione ma non lacapacità dimostrativa delle prove ove le stesse siano state legittimamenteassunte.In sintesi la regola * acronimo anglosassone per «beyond any reasonabledoubt» in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione «precipita» in una illogicitàmanifesta e decisiva del tessuto motivazionale l unico ad essere sottoposto al vaglio di unorgano giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova.La nuova o diversa valutazione delle prove può invece essere invocata nei gradi dimerito quando il rispetto del criterio dell «oltre ogni ragionevole dubbio» non incontra il limitefunzionale che caratterizza il giudizio di cassazione * * 2 n. 28957 del 03/04/2017D * * 270108 .Il motivo è pertanto inammissibile.5. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00.6. L imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse alpatrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello deL * con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002pagamento in favore dello * *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.condannainoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato nella misurache sara liquidata dalla corte di appello di l aquila con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello stato.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.condannainoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato nella misurache sara liquidata dalla corte di appello di l aquila con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello stato.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *