CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 27845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22341/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 121 1/2021 depositata il16/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 16 giugno 2021, con cui la Corte d’appello di Firenze, pronunciando in riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha condannato la Banca, in solido con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 77.100,00, oltre accessori e spese. 2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di legge per avere la corte territoriale condannato la Banca al pagamento dell’importo di € 77.100,00, ritenendo validamente escusse due fideiussioni divenute inefficaci per intervenuta scadenza. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’articolo 112 c.p.c., per avere la corteterritoriale condannato la Banca in assenza di rituale domanda. Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di legge per avere la Corte d’appello di Firenze condannato la Banca su una questione di fatto coperta da giudicato in quanto non appellata. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. Esso difetta infatti dei requisiti di cui all’articolo 366 numeri 3 e 6 c.p.c. La tesi della ricorrente si riassume in ciò, che essa avrebbe prestato fideiussione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in relazione all’obbligazione di questa di pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., del canone dovuto in forza i due contratti di locazione concernenti immobili situati in Milano, e che, a seguito dell’inadempimento della conduttrice, la locatrice avrebbe agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della banca facendo valere, nei riguardi di quest’ultima, la garanzia da essa prestata, escussa con una lettera del 27 settembre 2013, lettera che, però, non conteneva una simile manifestazione di volontà, di guisa che la domanda era stata disattesa dal primo giudice. Introdotto appello, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva invocato quale atto di escussione della garanzia la stessa citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ed in tali termini la domanda era stata accolta dalla Corte d’appello, la quale avrebbe però errato su tutto il fronte, sia perché alla data di notificazione della citazione la garanzia era ormai cessata per scadenza del termine, sia perché la domanda fondata sulla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e non sulla precedente lettera, era nuova, sia perché la condanna pronunciata aveva ad oggetto non soltanto canoni di locazione, ma anche una posta risarcitoria estranea alla garanzia contrattualmente assunta. È però, questa Corte di cassazione non ha idea della rispondenza alla realtà della narrazione contenuta nel ricorso: e cioè non sa né quale fosse il testo delle polizze fideiussorie, così da poter individuare la loro scadenza e la riferibilità alla sola obbligazione di pagamento del canone, né quale fosse il contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né quale fosse il contenuto dell’atto d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., così da potervi rilevare laipotetica novità della domanda introdot ta in quella sede. Il testo di detti atti e documenti non è difatti né trascritto e neppure riassunto con adeguata precisione in ricorso, ed inoltre essi, atti e documenti, non sono localizzati, come richiede il numero 6 dell’articolo 366 citato, nella lettura stabilmente datane dalla giurisprudenza di questa corte (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184). 5. ― Le spese da distrarsi seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel