CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11121/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sezione Diritti della persona e immigrazione civile - intimato - avversol’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 settembre 2021 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamentodel provvedimento del Questore di Roma di Oggetto:ricorso per cassazione -mancata notifica -inammissibilità rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari; -parte intimata non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -parte ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio alcun atto relativo al procedimento notificatorio del ricorso proposto, per cui la notifica di tale ricorso deve ritenersi inesistente, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così decis