CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dacopro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unita-mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1310/2020 de-positata il 10/12/2020.Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicazione 21/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1310/2020, pubblicata in data 10 dicembre2020, la Corte d'appello di Ancona, nella regolare costituzione dell'ap-pellata [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto il gra-vame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – Sezione distaccata di SanBenedetto del Tronto n. 505/2016, pubblicata in data 26 aprile 2016.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in relazione ad unappalto per lavori di adeguamento normativo di una scuola media,chiedendo la condanna del [OSCURATO:PERSONA] TRONTOalla corresponsione sia delle somme derivanti dall'iscrizione di ben 18riserve sia al risarcimento dei danni, lamentando che i lavori, oggettodi sospensione ancor prima del loro inizio, avevano subito interferenzeper la contemporanea prosecuzione dell'attività scolastica ed avevanosubito i riflessi di gravi carenze progettuali, determinando un anomaloandamento dei lavori.Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA] – il quale,in via riconvenzionale, aveva chiesto dichiararsi il contratto di appaltorisolto per inadempimento dell'odierna ricorrente – il Tribunale, all'esitodell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, aveva parzialmenteaccolto la domanda, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione in favore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] delle somme di € 71.569,95, a parziale riconoscimento delleriserve, e di € 60.000,00, a titolo di danno curriculare.3. La Corte d'appello di Ancona ha, in sintesi:Sez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicazione 21/07/2026− ritenuto fondata, in relazione ad alcune delle riserve – le nn. 4, 5,6 ‒ l'eccezione di tardività ‒ invocata dal Comune appellante aisensi dell'art. 133, comma 8, d.P.R. n. 554/1999 – ed ha quindidichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria, osser-vando, in particolare, che le riserve in questione – in quanto rife-ribili alla sospensione dei lavori – avrebbero dovuto essere iscritteall'atto stesso della sospensione o, al più, al momento della ripresadei lavori medesimi e non nel registro di contabilità SAL, come erainvece avvenuto;− ha ritenuto infondata ogni pretesa correlata alle riserve nn. 14c e14e, rilevando che l'appalto era a corpo e che l'odierna ricorrentenon aveva dato prova della sussistenza dei presupposti per l'ap-plicazione dell'aumento del corrispettivo, e cioè la modifica dell'og-getto contrattuale e l'imputabilità alla stazione appaltante delle la-vorazioni aggiuntive;− ha ritenuto infondata, in quanto non provata, la pretesa di risarci-mento del danno curriculare.Per l'effetto, la Corte d'appello ha ritenuto fondata la sola domandadell'odierna ricorrente riconducibile alla riserva n. 11, per l'importo di€ 5.382,63, e – previa declaratoria di inammissibilità dell'ulteriore mo-tivo di appello con il quale l'odierno controricorrente lamentava il man-cato accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione delcontratto – ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione di detta somma, compensando le spesedei due gradi di giudizio.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Anconaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicazione 21/07/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “Violazione e falsa appli-cazione dell'art. 133 del D.P.R. n. 554/1999. Violazione e omessa ap-plicazione dell'art. 165 del D.P.R. n. 554/1999. Erronea presupposi-zione in fatto e in diritto.”.Si censura la sentenza della Corte d'Appello di Ancona nella partein cui ha dichiarato inammissibili per tardività le domande risarcitoriefondate sulle riserve nn. 4, 5 e 6, ritenendo che esse avrebbero dovutoessere iscritte nei verbali di sospensione o di ripresa dei lavori, ai sensidell'art. 133, comma 8, del d.P.R. n. 554/1999, e non nel registro dicontabilità.Argomenta il ricorso che la Corte territoriale avrebbe basato la pro-pria decisione su una erronea presupposizione in fatto e in diritto, rite-nendo che le pretese risarcitorie collegate alle riserve traessero originedalla sospensione dei lavori disposta prima ancora del loro inizio.Argomenta, per contro, che le riserve in questione traevano originenon dalla sospensione, bensì dall'andamento anomalo dei lavori suc-cessivo alla ripresa, determinato dalla persistente interferenza dell'at-tività scolastica con l'esecuzione dell'appalto, e questo nonostante lastazione appaltante avesse dichiarato cessata tale interferenza, che,invece, era proseguita.Deduce, quindi, che la decisione impugnata avrebbe fatto erronea-mente applicazione dell'art. 133, comma 8, d.P.R. n. 554/1999, inquanto tale previsione impone l'iscrizione della riserva nei verbali diSez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicazione 21/07/2026sospensione e ripresa solo quando il pregiudizio derivi direttamentedalla sospensione dei lavori, laddove, nella specie, doveva trovare ap-plicazione la regola generale di cui all'art. 165 del d.P.R. n. 554/1999,a mente del quale le riserve devono essere iscritte nel registro di con-tabilità.Evidenzia che, contrariamente a quanto asserito nella decisione im-pugnata, i maggiori oneri di cui alle riserve derivavano tutti da circo-stanze emerse solo dopo la ripresa dei lavori e che, conseguentemente,il primo atto utile per l'iscrizione delle riserve era correttamente indivi-duato nel registro di contabilità.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce “Violazione di legge.Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile. Erroneapresupposizione in fatto e in diritto.”.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto in-fondate le pretese risarcitorie di cui alle voci 14c e 14e della riserva n.14, ritenendo non provate le circostanze legittimanti l'aumento del cor-rispettivo, e cioè la riconducibilità delle lavorazioni a modifiche dell'og-getto contrattuale imputabili alla stazione appaltante e non, invece, arimedi di asseriti inadempimenti dell'impresa.Argomenta il ricorso che la Corte territoriale avrebbe violato la re-gola di distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., inquanto, essendo pacifico e non contestato che i lavori oggetto delleriserve erano stati effettivamente eseguiti su richiesta dalla Direzionelavori, era, semmai, onere dell'odierno controricorrente, nel momentoin cui contestava la debenza del compenso, dimostrare che si trattavadi opere già comprese nel contratto o necessarie a porre rimedio adifetti esecutivi dell'appaltatrice.Sez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicazione 21/07/2026Da ciò discenderebbe, ad avviso della ricorrente, l'erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il riconoscimento degliimporti relativi alle riserve 14c e 14e.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce “Violazione e falsa appli-cazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. Erronea presupposizione in fatto ein diritto”.Si censura, infine, il mancato riconoscimento del danno curricularequale danno derivante dal mancato rilascio del certificato di esecuzionelavori, per avere la decisione della Corte d'appello ritenuto che nonfosse stata fornita adeguata prova del nesso causale tra mancato ag-giornamento dell'attestazione SOA e impossibilità di partecipare allegare indicate.La ricorrente evidenzia di essere impresa che opera esclusivamentenel settore delle commesse pubbliche ed argomenta, pertanto, che ilrilascio del certificato costituisce condizione necessaria per parteciparealle procedure ad evidenza pubblicaContesta l'affermazione della decisione impugnata – per cui la per-dita di fatturato della ricorrente nell'anno successivo all'appalto var-rebbe a palesare l'assenza di un danno curriculare – evidenziando chetale danno non si identifica con la perdita di fatturato bensì con la per-dita della possibilità di partecipare a gare di appalto che richiedono undeterminato livello di qualificazione.2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di tardivitàdel controricorso sollevata dalla ricorrente in memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.Argomenta la ricorrente che il controricorso sarebbe stato “notifi-cato ben oltre il termine di “…venti giorni dalla scadenza del terminestabilito per il deposito del ricorso”, previsto dall'art. 370 c.p.c. nel te-sto ratione temporis vigente”, in quanto “il Comune resistente proce-Sez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicazione 21/07/2026deva ad una prima notifica in data 16.7.2021 che non conteneva il filedel controricorso, ma un diverso atto. Avvedutosi dell'errore, il contro-ricorso veniva notificato in data 28.7.2021 allorquando erano ormaispirati i termini per la notifica dello stesso”.La fondatezza dell'eccezione sarebbe comprovata dalla “copia car-tacea prodotta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, che si è peri-ziato di allegare la copia della pec del 16.7.2021, senza indicare chenon esisteva il file del corretto controricorso, e di allegare la pec del28.7.2021 a conferma della tardività della notifica”, osservando ulte-riormente la ricorrente che “non sono state prodotte in giudizio dallaresistente le prove di accettazione e consegna in formato .eml idoneea dimostrare l'avvenuta notifica”.L'eccezione non può trovare accoglimento.L'esame diretto degli atti, infatti, evidenzia la presenza dellastampa analogica della notifica a mezzo PEC del 16 luglio 2021 – contifica, al di là della produzione del file .eml – nell'ambito della qualeviene dato atto della presenza di un allegato.La tesi della ricorrente, infatti, non è che la prima notifica PEC fossepriva di allegato, ma che la stessa recava in allegato un “diverso atto”,senza che tuttavia la ricorrente si sia data premura di precisare di qualeRitiene, tuttavia, questa Corte che la questione sollevata dalla ri-corrente debba essere risolta facendo applicazione del principio reite-ratamente affermato con riguardo all'affine fattispecie della comunica-zione di un atto mediante plico raccomandato.Con riferimento a quell'ipotesi, infatti, questa Corte ha stabilito chela produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera racco-mandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presu-Sez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026mere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del desti-natario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza dellaprova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso onessun documento (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 964 del 15/01/2025;Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24149 del 3/10/2018; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 10630 del 22/05/2015).Tale principio, del resto, è già stato sostanzialmente recepito anchecon riferimento alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata,avendo questa Corte chiarito sia che, nel momento in cui il sistemagenera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio di postaelettronica nella casella del destinatario, si determina, analogamente aquanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c.,una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto,ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltàdi cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzodello strumento telematico (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 25819 del 31/10/2017), sia che, una volta acquisita al processo la prova della sussi-stenza della ricevuta di avvenuta consegna ed a fronte di un'apparenzadi regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario pro-muovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la provadi esse (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 15001 del 28/05/2021; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022) sia, infine, che, nel momentoin cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna delmessaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzionedi conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioninegoziali, dall'art. 1335 c.c., spettando quindi al destinatario, in un'ot-tica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpe-vole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione odi presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo delloSez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'in-conveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della noti-fica (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020).ritenersi che sarebbe gravato sull'odierna ricorrente l'onere, non di li-mitarsi a contestare genericamente il contenuto degli allegati alla primanotifica a mezzo PEC, bensì, in applicazione della regola di vicinanzadella prova, di fornire concreti e diretti elementi a supporto della pro-pria tesi, producendo – essa sì – il file .eml concretamente ricevuto ocomunque dando altra evidenza della natura e del contenuto dell'attoche a tale messaggio era allegato.Non essendo stato assolto tale onere ed essendosi la ricorrente li-mitata ad una generica contestazione, l'eccezione deve essere disat-tesa.3. Il ricorso, nel complesso di motivi in cui si viene ad articolare,deve essere dichiarato inammissibile.In via generale – e prima di passare all'esame dei singoli motivi –è da osservare che il ricorso presenta significative carenze sul pianodel rispetto del canone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., in quantolo stesso viene ad operare diffusi richiami ad atti e documenti del giu-dizio, senza procedere né alla loro riproduzione nei contenuti essenzialiné alla loro specifica localizzazione, essendosi la ricorrente limitata adannunciare nel ricorso stesso la mera allegazione di “atti e documentiprodotti nel giudizio di appello”, omettendo, quindi, anche la produ-zione degli atti e documenti del giudizio di primo grado.È altresì opportuno rimarcare l'improprietà della deduzione di “er-ronea presupposizione in fatto e in diritto” contenuta in tutti e tre imotivi di ricorso; locuzione che, alternativamente, risulta del tuttopleonastica rispetto alle specifiche ipotesi elencate all'art. 360 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026oppure costituisce una generica ed inammissibile sollecitazione ad ope-rare un sindacato in fatto sulla vicenda.3.1. Svolte tali premesse generali, si osserva che l'inammissibilitàdel primo motivo discende dal fatto che lo stesso, nel concreto, nondeduce un inadeguato governo degli artt. 133 e 165, d.P.R. n. 554/1999, ma viene a lamentare semplicemente una errata lettura del con-tenuto delle riserve da parte della Corte di merito.In sintesi, come emerge anche dall'esame della decisione impu-gnata, la norma di cui all'art. 133, comma 8, d.P.R. n. 554/1999 è statacorrettamente applicata alla fattispecie che la Corte d'appello, nellospecifico, ha ritenuto sussistente, mentre le censure della ricorrentevengono ad evidenziare – in via di mera ipotesi - un'erronea ricogni-zione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa.Tale profilo, tuttavia, risulta estraneo all'esatta interpretazione edapplicazione delle regole di diritto ed inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità se nonsotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del 5/02/2019;Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).3.2. Passando all'esame del secondo motivo, si deve constatare chelo stesso non viene nel concreto a dedurre alcuna violazione della re-gola di distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c.Va rammentato che, come noto, la violazione del precetto di cuiall'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbiagravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando,a seguito di una ipoteticamente incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbiaassolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo ap-Sez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026prezzamento sull'esito della prova, censurabile in sede di legittimitàsolo per vizio motivazionale, nei limiti in cui l'attuale formulazionedell'articolo 360 c.p.c. ne ammette il sindacato (Cass. 17 giugno 2013,n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000,n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).In altri termini, la violazione dell'articolo 2697 c.c. intanto può es-sere predicata, in quanto la decisione della causa sia stata presa dalgiudice di merito in applicazione dell'onere della prova, a mezzo dell'ad-debito del mancato adempimento dell'onere alla parte che avrebbe do-vuto sopportarlo e che, invece, non lo ha fatto, mancando di offrireprove, a seconda dei casi, del fatto costitutivo ovvero di quello modifi-cativo, impeditivo o estintivo.Non è questo il vizio che viene ad essere dedotto dal motivo ora inesame, il quale, invece, si sostanzia in un inammissibile tentativo disindacare il giudizio della Corte d'appello in ordine all'assenza di provadei presupposti per il riconoscimento dei costi-extra in un appalto acorpo.Giudizio che – come questa Corte ha reiteratamente chiarito – èriservato al giudice di merito (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 3/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 1/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 8/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), e che, nell'at-tuale quadro, non è sindacabile in sede di legittimità ove, da un lato,sorretto da motivazione che si sottragga al c.d. “minimo costituzionale”del sindacato di legittimità sulla motivazione - effetto della riformula-zione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54,D.L. n. 83/2012 - e, dall'altro lato, non viziato sotto il profilo del travi-Sez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026samento di una prova (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 5792 del 5/03/2024).3.3. Identiche ragioni devono condurre alla declaratoria di inam-missibilità del terzo motivo.Anche in questo caso, la ricorrente viene a sollecitare inammissibil-mente a questa Corte una diversa valutazione del materiale probatoriorispetto a quella operata dalla Corte d'appello, la quale, peraltro, si èpienamente conformata al principio per cui il danno c.d. curricularedeve essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'ap-paltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecu-zione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pub-bliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competi-tiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relativecredenziali tecniche e commerciali (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 2638del 4/02/2025).Superflue, quindi, risultano le ampie – ma del tutto carenti sul pianodel rispetto dell'art. 366 c.p.c. – deduzioni della ricorrente in ordinealla sussistenza di elementi probatori o presuntivi dai quali si sarebbedovuta dedurre l'esistenza del danno curriculare, dal momento che lavalutazione di tali ipotetici elementi era riservata al giudice di merito,il quale ha ritenuto invece non assolto l'onere probatorio che gravavasull'odierna ricorrente.4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-Sez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 16457/2021Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 23669/2026Data pubblicaz ion e 21/07/2026riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 25 giugno 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 16457/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 13 di 13