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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11875/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNNRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza dì condanna pronunciata dal Tribunale dì Pistoia il 12 aprile 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76 d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso in tre distinti motivi e con la memoria pervenuta in cancelleria si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine 1) all'affermazione di responsabilità con riferimento alla disponibilità dello storditore elettrico, 2) al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta recidiva, 3) al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva; Rilevato che le doglianze oggetto del primo non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto, come pure evidenziato nella sentenza di appello, la questione relativa a tale punto era stata dedotta tardivamente solo con ì motivi nuovi; Rilevato comunque che le stesse censure sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione sì salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha in ogni caso fornito adeguata e coerente risposta alla censura tardivamente sollevata e ciò, nello specifico, evidenziando gli elementi indiziari a carico del ricorrente in termini puntuali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento agli impianti GPS); Rilevato che le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono manifestamente infondate in quanto la Corte d'appello, con il riferimento alla modalità di commissione del reato, alla dimostrata propensione al crimine, nonché alla prognosi negativa quanto al rispetto delle prescrizioni e al pericolo di mancato adempimento delle prescrizioni, ha dimostrato di avere correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la motivazione sul punto non è sindacabile in questa sede (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MMarco [OSCURATO:PERSONA] ntalucia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNNRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza dì condanna pronunciata dal Tribunale dì Pistoia il 12 aprile 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76 d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso in tre distinti motivi e con la memoria pervenuta in cancelleria si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine 1) all'affermazione di responsabilità con riferimento alla disponibilità dello storditore elettrico, 2) al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta recidiva, 3) al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva; Rilevato che le doglianze oggetto del primo non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto, come pure evidenziato nella sentenza di appello, la questione relativa a tale punto era stata dedotta tardivamente solo con ì motivi nuovi; Rilevato comunque che le stesse censure sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione sì salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha in ogni caso fornito adeguata e coerente risposta alla censura tardivamente sollevata e ciò, nello specifico, evidenziando gli elementi indiziari a carico del ricorrente in termini puntuali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento agli impianti GPS); Rilevato che le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono manifestamente infondate in quanto la Corte d'appello, con il riferimento alla modalità di commissione del reato, alla dimostrata propensione al crimine, nonché alla prognosi negativa quanto al rispetto delle prescrizioni e al pericolo di mancato adempimento delle prescrizioni, ha dimostrato di avere correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la motivazione sul punto non è sindacabile in questa sede (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.MMarco     [OSCURATO:PERSONA]      ntalucia
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