CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 06463/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25543/23 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], conavv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2276/2023 del Tribunale di Palermo, depositata il 12 maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., depositato il 20/09/2019, l’odierno ricorrente si opponeva all’esecuzione promossa in suo odio da [OSCURATO:PERSONA] contestando il diritto della creditrice, in particolare l’esistenza di due titoli esecutivi nelle mani dell’esecutante. Il giudice dell’esecuzione respingeva “l’opposizione all’esecuzione” ed assegnava, con la relativa ordinanza, il termine perentorio di 90 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito. Ad. 6/02/2026 C.C. 31/3/2022 Oggetto:RICORSO TARDIVO Con atto di citazione ex art. 616 cod. proc. civ. l’odierno ricorrente conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di “Accertare e dichiarare che parte convenuta ha iniziato e compiuto procedura esecutiva forzata agendo in assenza dei titoli portati dalle ordinanze emesse dalla III sezione civile di questo Tribunale e recanti n. 1544/2018 (pronunciata dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio 1357/2018 R.G.) e n. 1546/2018 (pronunciata dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n. 7193/2017 R.G.)”. In corso di causa veniva avanzata ulteriore opposizione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., fondata su fatti sopravvenuti, per la quale veniva ritenuta la litispendenza con il presente processo. Il Tribunale, ritenendo fondata l’eccezione sollevata dalla controparte, affermava, nella sentenza qui impugnata, che l’opposizione era da qualificarsi come spiegata ex art. 617 cod. proc. civ. e, pertanto, da ritenersi originariamente tardiva, con conseguente inammissibilità del giudizio di merito. Avverso la decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito a mezzo di controricorso. Ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., è stata formulata proposta di definizione accelerata. Nei termini di legge il ricorrente ha chiesto la decisione della causa. Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pregiudizialmente deve rilevarsi che con la proposta di definizione accelerata era stata rilevata la tardività del ricorso e, quindi, la sua inammissibilità. In effetti, risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 maggio 2023, mentre il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2023. Trattandosi di opposizione esecutiva, il periodo di sospensione feriale dei termini non trova applicazione (cfr. combinato disposto degli artt. 3 l. n. 742/1969 e 42, ord. giud.), come emerge da giurisprudenza di legittimità a dir poco consolidata (tra le innumerevoli, Cass. n. 5475/20; n. 3542/20; n. 5038/17; n. 14591/07; n. 12250/07; n. 2708/05). Va, dunque, confermato il dirimente profilo di inammissibilità per tardività del ricorso rispetto al termine semestrale di impugnazione di cui all’art.327 cod. proc. civ., come indicato nella proposta formulata. Circa il fatto, come rappresentato in sede di memoria illustrativa, secondo cui la presente controversia si sottrarrebbe all’esenzione dalla sospensione feriale dei termini attesa la domanda risarcitoria proposta fin dalla citazione ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., va ricordato che le cause diopposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda dirisarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione (cfr. Cass. n. 20354/20). Così come la qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. anziché a mente dell’art. 617 stesso codice, non assume alcuna rilevanza in proposito, visto che entrambe le tipologie di rimedi rientrano nella nozione di opposizioni esenti dalla sospensione in parola. Quanto precede esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e degli stessi argomenti ulteriormente sviluppati anche in memoria dal ricorrente, essendo manifesta la qualificazione di opposizione esecutiva data dal giudice che ha emesso la sentenza qui gravata e, pertanto, ineludibile l’applicazione del conseguente regime dei termini nella sospensione feriale. 2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con aggravio di spese in capo al ricorrente, che deve essere altresì condannato al pagamento delle somme previste dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., secondo il disposto dell’art. 380-bis, terzo comma, stesso codice: che il Collegio stima equo determinare, rispettivamente, in un importo pari a quello delle spese del presente giudizio e, per la manifesta evidenza della ragione di definizione indicata nella proposta di definizione accelerata, nel massimo previsto dalla norma. Sussistono in capo al ricorrente i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 3.100,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, iv.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi. Condanna il ricorrente al pagamento, sempre in favore della controricorrente, della somma di € 3.100,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 5.000, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo