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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14508/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto -reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che se il presupposto dell'emenda, necessario ai fini della concessione della più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, ove lo consentano il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745); che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata; che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; che, inoltre, secondo l'insegnamento di questa Corte, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di ammissione alla misura della detenzione domiciliare sul rilievo che Castelli — portatore di notevole pericolosità sociale, come dimostrato dall'imponente curriculum criminale e dalla sussistenza di pendenze per gravi fatti, commessi sino ad epoca relativamente recente, ed autore di condotte trasgressive anche all'interno dell'istituto di pena — ha avviato un percorso di revisione critica del proprio operato non sufficiente a dimostrare la volontà di discostarsi dal proprio recente passato criminale e, dunque, idonea a dar prova della di lui affidabilità esterna; che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si limita ad evidenziare le circostanze — attinenti al parere formulato nella relazione di sintesi, dall'équipe intramuraria, favorevole alla sua ammissione all'esperienza esterna — che, a suo modo di vedere, attesterebbero la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa richiesta; ritenuto che il ricorrente si pone, a ben vedere, in un'ottica di mera confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, incentrato sull'omesso avvio di un effettivo processo di emenda e, di conseguenza, sull'attuale inidoneità delle prescrizioni legate alla misura della detenzione domiciliare a prevenire il rischio, ancora concreto, di recidiva; che il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure difensive, in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione dell'istanza del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza razionale e tenendo conto anche di quanto emerso in ordine alle concrete possibilità di reinserimento sociale del condannato, che sono state vagliate alla luce del preminente fattore rappresentato dalla gravità e prossimità temporale degli illeciti posti in essere, elementi questi comprovanti un non scongiurato pericolo di commissione di nuovi reati, pur comparati al parere favorevole espresso dalla relazione di sintesi dell'istituto di assegnazione; che, infine, generica e perciò manifestamente infondata risulta la censura inerente la mancata acquisizione di una relazione di sintesi aggiornata, che non indica in quale misura questa avrebbe apportato elementi nuovi ed idonei a influire sulla decisione reiettiva del Tribunale, ancor più se si tiene conto del fatto che, in un recentissimo parere, l'équipe intramuraria si era già espressa in senso favorevole all'ammissione di Castelli all'esperienza premiale esterna, valutazione questa dalla quale il Collegio si è legittimamente discostato, valorizzando gli altri elementi sopra evidenziati; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto -reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che se il presupposto dell'emenda, necessario ai fini della concessione della più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, ove lo consentano il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745); che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata; che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; che, inoltre, secondo l'insegnamento di questa Corte, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di ammissione alla misura della detenzione domiciliare sul rilievo che Castelli — portatore di notevole pericolosità sociale, come dimostrato dall'imponente curriculum criminale e dalla sussistenza di pendenze per gravi fatti, commessi sino ad epoca relativamente recente, ed autore di condotte trasgressive anche all'interno dell'istituto di pena — ha avviato un percorso di revisione critica del proprio operato non sufficiente a dimostrare la volontà di discostarsi dal proprio recente passato criminale e, dunque, idonea a dar prova della di lui affidabilità esterna; che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si limita ad evidenziare le circostanze — attinenti al parere formulato nella relazione di sintesi, dall'équipe intramuraria, favorevole alla sua ammissione all'esperienza esterna — che, a suo modo di vedere, attesterebbero la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa richiesta; ritenuto che il ricorrente si pone, a ben vedere, in un'ottica di mera confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, incentrato sull'omesso avvio di un effettivo processo di emenda e, di conseguenza, sull'attuale inidoneità delle prescrizioni legate alla misura della detenzione domiciliare a prevenire il rischio, ancora concreto, di recidiva; che il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure difensive, in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione dell'istanza del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza razionale e tenendo conto anche di quanto emerso in ordine alle concrete possibilità di reinserimento sociale del condannato, che sono state vagliate alla luce del preminente fattore rappresentato dalla gravità e prossimità temporale degli illeciti posti in essere, elementi questi comprovanti un non scongiurato pericolo di commissione di nuovi reati, pur comparati al parere favorevole espresso dalla relazione di sintesi dell'istituto di assegnazione; che, infine, generica e perciò manifestamente infondata risulta la censura inerente la mancata acquisizione di una relazione di sintesi aggiornata, che non indica in quale misura questa avrebbe apportato elementi nuovi ed idonei a influire sulla decisione reiettiva del Tribunale, ancor più se si tiene conto del fatto che, in un recentissimo parere, l'équipe intramuraria si era già espressa in senso favorevole all'ammissione di Castelli all'esperienza premiale esterna, valutazione questa dalla quale il Collegio si è legittimamente discostato, valorizzando gli altri elementi sopra evidenziati; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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