CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 45667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 24 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di L'Aquila del 12 novembre 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione della somma di euro 4.919,20 proveniente dal pregresso delitto di frode informatica, operato da ignoti. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla prova dalla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giudici del merito con motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, ferma l'inconferenza assoluta delle censure relative a un presunto riciclaggio mai contestato, la Corte d'appello, a pagina 3 e 4, ha sottolineato come fosse pienamente accertato il fatto materiale della ricezione dell'indebita somma sul conto corrente dell'imputato e come non potesse dubitarsi della consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, dato l'elevato importo e l'assoluta assenza di rapporti tra il prevenuto e la società che, apparentemente, aveva effettuato il bonifico. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel provvedimento impugnato. Il giudice di appello, in proposito, ha sottolineato la cospicua entità del danno e del profitto, che non consentiva di applicare l'attenuante comune, nonché l'assenza di elementi positivamente valutabili, fermo restando che la pena era stata irrogata in misura inferiore al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle