CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti e a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di colpevolezza del locale Tribunale in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 27 Cost. e d.l. 28/15, per la particolare tenuità dei fatti e la non abitualità della condotta, nonché agli artt. 62-bis e 62 nn. 4 e 6 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili poiché si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese (p. 4), con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], giova ricordare che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914); quanto a Russo, la Corte territoriale ha motivatamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche (p.4), secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione e ha ritenuto generiche le richieste a sostegno delle invocate attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il