Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 40678/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nataa (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27 marzo 202 5 di conferma della condanna del Tribunale di Bologna i n ordine al reato di cui a ll’art . 1 89 commi 6 e 7 d.lg s n. 285/1992 commesso in Casalecchio di Reno in data 19 novembre 2020.

Rilevato che il primo motivo , con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è i nammissi bile in quanto meramente reiterativo di doglianza già vagliata e disattese dalla Corte di Appello e volto a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa valutazione del materiale probatorio.

LaCorte, con motivazione non manifestamente illogica, ha dato atto che dagli atti risultava che l’autovettura che aveva cagionato l’incidente da cui erano derivate lesioni per lapersona offes a , alla dat a su indicata , era nella dispo nibilità di [OSCURATO:PERSONA], rich iamando in tal senso la denuncia presentata dal propri et a r io [OSCURATO:PERSONA] i messaggi che questi aveva ricevuto dalla donna.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , è non consentito in quanto inerente il trattamento punitivo, bench é sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

La Corte di appelloha rilevato che non erano emersi elemen ti posi tivi tali da giustifica re la mitigazione del trattamento sanzionatorioe che anzi deponevano in senso negativo i plurimi precedenti penali a carico dellaricorrente, in coerenza con i principi espressi da Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01 e da Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017 , Rv. 271269 – 01 .

Ritenuto,pertanto, che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bel lini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nataa (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27 marzo 202 5 di conferma della condanna del Tribunale di Bologna i n ordine al reato di cui a ll’art . 1 89 commi 6 e 7 d.lg s n. 285/1992 commesso in Casalecchio di Reno in data 19 novembre 2020. Rilevato che il primo motivo , con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è i nammissi bile in quanto meramente reiterativo di doglianza già vagliata e disattese dalla Corte di Appello e volto a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa valutazione del materiale probatorio. LaCorte, con motivazione non manifestamente illogica, ha dato atto che dagli atti risultava che l’autovettura che aveva cagionato l’incidente da cui erano derivate lesioni per lapersona offes a , alla dat a su indicata , era nella dispo nibilità di [OSCURATO:PERSONA], rich iamando in tal senso la denuncia presentata dal propri et a r io [OSCURATO:PERSONA] i messaggi che questi aveva ricevuto dalla donna. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , è non consentito in quanto inerente il trattamento punitivo, bench é sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di appelloha rilevato che non erano emersi elemen ti posi tivi tali da giustifica re la mitigazione del trattamento sanzionatorioe che anzi deponevano in senso negativo i plurimi precedenti penali a carico dellaricorrente, in coerenza con i principi espressi da Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01 e da Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017 , Rv. 271269 – 01 . Ritenuto,pertanto, che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bel lini
Sentenza Cassazione n. 40678/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris