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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 19537/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3152 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi, insieme a [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; R.G. 3152/2020 Cron.

Rep.

C.C. 10/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Repubblica Italiana, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri , in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti – nonché da Repubblica Italiana, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri , in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4083/2019depositata il 19/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata il 22 giugno 2009 i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e, assumendo di aver intrapreso i rispettivi corsi di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 e di non aver percepito alcun compenso, chiesero che fosse riconosciuto il loro diritto ad un’adeguata remunerazione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, o, in subordine, che le parti convenute fossero condannate al risarcimento dei danni conseguenti al mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie 82/76/CEE e 93/16/CEE.

Si costituì in giudizio la parte convenuta, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio intervennero, con atti del 15 ottobre e 4 dicembre 2012, altri medici, tra i quali il dott. [OSCURATO:PERSONA], avanzando le stesse domande.

Il Tribunale, respinta l’eccezione di prescrizione, accolse la domanda e condannò la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio al pagamento, in favore di ciascuno dei medici, della somma di euro 11.103,82 per ciascuno degli anni di frequenza al corso, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 giugno 2019, in parziale accoglimento del gravame, ha riconosciuto – in favore dei soli dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – l a minore somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza al corso; ha dichiarato che ai dottori Climaco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non spettava alcuna remunerazione, perché essi avevano conseguito la specializzazione in chirurgia d’urgenza, non rientrante tra quelle riconosciute a livello europeo; e ha infine dichiarato che la sentenza di primo grado doveva essere riformata quanto alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Uva, poiché gli stessi erano intervenuti tardivamente in causa «quanto alle produzioni documentali».

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che le posizioni dei medici appellati dovevano essere divise in due gruppi: da una parte gli attori originari e dall’altra gli intervenuti.

Riguardo a questi ultimi la Corte ha rilevato che essi, intervenuti in primo grado «quando già erano maturate le preclusioni istruttorie», non potevano essere tenuti in considerazione, dato che la documentazione da loro prodotta a dimostrazione della frequenza alle scuole di specializzazione era tardiva e tale circostanza poteva essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, trattandosi di preclusioni poste a tutela dell’interesse costituzionale al corretto svolgimento del processo.

In relazione al primo gruppo, invece, doveva essere confermato il riconoscimento del diritto alla giusta remunerazione la quale, però, non doveva essere calcolata secondo i criteri di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, come aveva fatto il Tribunale, bensì alla luce dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che prevede la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, somma da non rivalutare trattandosi di debito di valuta.

La sentenza, poi, ha esaminato a parte la posizione dei dottori Climaco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Miccoli e Vigliotti, riguardo ai quali la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio aveva contestato il conseguimento di specializzazioni non comuni a due o più Stati europei.

A questo proposito, essa ha affermato che solo la specializzazione in chirurgia d’urgenza era da ritenere non ricompresa negli elenchi, ragione per cui doveva essere rigettata la domanda dei medici Climaco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che tale specializzazione avevano conseguito.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono un primo ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Uva, con unico atto affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.

Ha poi presentato un ricorso separato la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi, al quale resiste con separato controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, a sua volta, ha presentato un autonomo ricorso nei confronti dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistono con un unico controricorso.

In relazione a quest’ultimo ricorso gli altri medici non hanno svolto attività difensiva.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 . cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il dottor Climaco e gli altri e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, i ricorsi successivi vanno riunito a quello principale, ai sensi dell’art. 335 del codice di rito.

Ricorso Climaco e altri.

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 267 e 268 cod. proc. civ., dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 111, secondo comma, Cost., in relazione alla posizione dei medici intervenuti nel giudizio di primo grado.

Osserva il ricorso che le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non sarebbero condivisibili in punto di diritto.

Viene richiamata, sul punto, la giurisprudenza di legittimità relativa ai poteri della parte che esercita l’intervento principale e quello adesivo autonomo, la cui caratteristica è quella di poter proporre la domanda sino al momento della precisazione delle conclusioni.

Estendere al terzo, quindi, le preclusioni già verificatesi per le altre parti equivarrebbe, secondo i ricorrenti, a negare il diritto di intervento autonomo.

Nel caso in esame, fra l’altro, le posizioni dei medici intervenuti sarebbero identiche sia per il petitum che per la causa petendi; e poiché l’art. 267 cod. proc. civ. prevede che il terzo possa intervenire depositando una comparsa a norma dell’art.167 cod. proc. civ., sarebbe evidente che tale intervento non può concepirsi senza la facoltà di depositare documenti.

Se si ammette, quindi, l’intervento nei termini dell’art. 268 cod. proc. civ., ne deriva che il terzo non può subire preclusioni nel suo diritto alla prova; tanto più che, almeno nel caso in esame, tale intervento non avrebbe comportato in nulla l’allungamento dei tempi del processo.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzitutto, che il problema posto dal motivo in esame è diverso da quello esaminato dall’ordinanza 10 giugno 2020, n. 11085 (alla quale si è ispirata la successiva ordinanza 22 giugno 2020, n. 12102, richiamata nella memoria delle parti ricorrenti).

Nel caso di cui all’ordinanza n. 11085, infatti, la sentenza impugnata aveva ritenuto inammissibile – i n un giudizio dello stesso genere di quello odierno – l’intervento dei medici che avevano proposto una domanda in tutto simile a quella degli originari attori, rilevando che tale domanda aveva in comune con quella degli attori soltanto l’identità delle questioni giuridiche, ma non anche dell’oggetto e del titolo.

Cassando quella sentenza, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’intervento in esame era da inquadrare nella figura dell’intervento litisconsortile o adesivo autonomo, perché i terzi intervenuti avevano proposto una domanda nei confronti di una delle parti, assumendo una posizione del tutto compatibile con quella degli attori originari.

La situazione odierna è ben diversa.

La Corte d’appello, infatti, non ha negato la possibilità di tale intervento, ma ha stabilito che era fondato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri secondo cui la domanda proposta dai medici intervenuti doveva essere rigettata a causa della verificazione dell’intervento oltre la scadenza del termine per le preclusioni maturato a carico delle parti originarie , con conseguente tardività delle relative produzioni documentali.

1.2. Così correttamente impostati i termini del problema, il motivo in esame risulta privo di fondamento.

La norma da tener presente è quella dell’art. 268 cod. proc. civ. e, in particolare, il suo secondo comma, in base al quale il terzo che interviene nel processo «non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio».

È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, a questo proposito, che l’interveniente accetta lo stato del processo nella situazione nella quale in quel momento si trova, dato che egli decide se sia per lui conveniente o meno intervenire.

E ciò a maggior ragione quando si tratti di un interventore litisconsortile, che introduce nel processo una domanda connessa per parziale identità del titolo, come accade appunto nella situazione dei medici specializzandi.

È stato già affermato che colui il quale interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia spirato il termine di cui all’art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell’art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell’istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (così, tra le altre, l’ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31939; nello stesso senso anche l’ordinanza 22 agosto 2018, n. 20882).

Tale esegesi dell’art. 268 cit. ha ricevuto (indirettamente) anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali – nel valutare se quella norma possa trovare applicazione ai terzi legittimati all’opposizione ordinaria di cui all’art. 404, primo comma, cod. proc. civ., che intervengano in un processo in relazione al quale la decisione sarebbe da loro opponibile e nell’escluderlo –hanno sostenuto che, al contrario, per le ipotesi di intervento diverse da quelle dei detti legittimati l’art. 268 è operativo anche nei loro confronti (sentenza 23 gennaio 2015, n. 1238,si vedano i paragrafi 15 e ss.).

D’altra parte, se così non fosse, l’intervento in causa avvenuto oltre i termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ. si risolverebbe nella concreta possibilità di aggirare, da parte del terzo, l’intero sistema delle preclusioni processuali.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 116, 167, 183, quarto e sesto comma, 324, e 345 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., in relazione alle specializzazioni non incluse negli elenchi e alla determinazione del quantumspettante ai medici attori.

Sostiene il ricorso che la sentenza avrebbe violato le citate norme nella parte in cui ha rigettato la domanda dei dottori Climaco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere essi conseguito la specializzazione in chirurgia d’urgenza.

Tale decisione avrebbe violato il regime delle preclusioni, perché la questione era stata posta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio soltanto in grado di appello ed essa non sarebbe una mera questione di diritto; per cui, non avendo la controparte formulato alcuna contestazione in primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere ormai precluso l’esame di tale profilo.

Tanto più che la mancata contestazione aveva impedito agli attori di fornire la prova adeguata dell’equipollenza rispetto alle specializzazioni previste in almeno due Paesi dell’Unione europea.

Anche in ordine al quantum della remunerazione spettante ai medici la cui domanda è stata accolta, poi, la sentenza avrebbe violato il regime delle preclusioni, perché, non essendo stata avanzata alcuna contestazione in primo grado, la questione non avrebbe più potuto essere esaminata in appello.

2.1. Il motivo contiene due diverse censure.

2.2. La prima – riguardante la posizione dei dottori Clim aco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specializzati in chirurgia d’urgenza – ha ad oggetto la questione dell’equipollenza ai fini del riconoscimento del diritto all’equa remunerazione in favore dei medici che abbiano conseguito un diploma di specializzazione non compreso negli elenchi di cui alla direttiva 75/362/CEE e successive modifiche.

Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato che in tema di indennità per la mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un’eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa.

L’eccezione non è preclusa in appello dal divieto di cui all’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi; in tal senso v., tra le altre, le ordinanze 29 novembre 2021, n. 37251, 25 agosto 2022, n. 25363, 26 agosto 2022, n. 25414, e 16 novembre 2022, n. 33735).

Ciò significa che l’esistenza di tale requisito deve essere sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio sul punto (così l’ordinanza n. 25414 del 2022).

La non contestazione, poi, va intesa nel senso precisato da questa Corte in cause analoghe a quella odierna; e cioè che «a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori» (così l’ordinanza 15 novembre 2022, n. 33634).

2.3. Alla luce di questi principi, ai quali l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, il motivo in esame è privo di fondamento.

I ricorrenti, infatti, nell’illustrazione della censura insistono in modo particolare (v. pp. 10-11 del ricorso) sul fatto che l’Avvocatura dello Stato non aveva formulato alcuna eccezione nel giudizio di primo grado su questo punto, di talché la contestazione avrebbe dovuto ritenersi preclusa.

Ma così non è.

In presenza, infatti, di una specializzazione non compresa nell’elenco delle direttive comunitarie in materia, i ricorrenti avrebbero dovuto almeno dedurre, a sostegno della loro domanda, le ragioni dell’equipollenza; e in tale ipotesi il silenzio della controparte si sarebbe potuto interpretare come non contestazione.

Non risulta, però, dal ricorso che i ricorrenti abbiano dedotto o cercato di dimostrare alcunché, in primo grado, sotto questo profilo; ragione per cui, come indicato dalla menzionata giurisprudenza, ad una deduzione generica può corrispondere una contestazione altrettanto generica; e in tal caso è evidente che l’onere della prova rimane a carico dei medici attori.

In altri termini, poiché nessuno degli odierni ricorrenti riferisce se e come, nell’atto introduttivo del giudizio, abbia assolto in modo analitico ed esaustivo l’onere di indicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da loro conseguita fosse da ritenere equipollente a quelle previste da almeno due Stati membri dell’Unione europea, la questione era rimasta impregiudicata e del tutto legittimamente la Corte d’appello l’ha affrontata e decisa.

Come ha lucidamente chiarito la suindicata ordinanza n. 33634 del 2022, in ipotesi di non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle direttive comunitarie, «l’onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive deve essere assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto tale onere, sorge per l’amministrazione convenuta l’onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri».

La prima censura, dunque, è priva di fondamento.

2.4. La seconda censura riguarda, invece, la posizione di tutti quei medici nei confronti dei quali la Corte d’appello ha riconosciuto la spettanza del solo risarcimento del danno, liquidando perciò in loro favore la minore somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, anziché quella di euro 11.103,82 riconosciuta dal Tribunale.

La censura è manifestamente infondata.

La determinazione della somma spettante a ciascuno dei ricorrenti, cioè del modo in cui debba essere quantificato il risarcimento, integra una quaestio iuris.

Ne consegue che è del tutto irrilevante che non siano state proposte contestazioni sul quantum, posto che l’atto di appello della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri aveva contestato, in senso ampio, l’an della pretesa, e tale contestazione comprendeva necessariamente l’indicata quaestio iuris.

D’altra parte, costituisce una fermissima giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatiodel danno effettuata dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti dei soggetti non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così le Sezioni Unite, sentenza 27 novembre 2018, n. 30649, in linea con una precedente conforme giurisprudenza).

Ne consegue che del tutto correttamente la Corte romana ha riconosciuto in favore dei medici in precedenza indicati la spettanza della minore somma di euro 6.713,94 per ciascun anno, avendo essi tutti cominciato a frequentare i corsi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 1991-1992.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75 e 82/76 CE, nonché del d.lgs. n. 257 del 1991.

Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata, a prescindere dalle violazioni di cui al secondo motivo, avrebbe violato anche la normativa europea sulla remunerazione dei medici specializzandi.

In relazione alla posizione degli specializzati in chirurgia d’urgenza, si rileva che la frequenza ai corsi avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello a riconoscere la fondatezza della domanda a prescindere dalla mancata inclusione della specializzazione negli elenchi, anche perché le citate direttive non avevano ricevuto attuazione fino al 1991.

Quanto all’entità della somma riconosciuta ai medici la cui domanda è stata accolta, invece, il motivo in esame ribadisce che essa doveva essere liquidata nella misura riconosciuta dal Tribunale, cioè quella di cui al d.lgs. n. 257 del 1991.

3.1. Il motivo, parzialmente ripetitivodel precedente, è privo di fondamento in tutte le sue articolazioni.

Quanto alla seconda censura – relativa alla determinazione della somma in favore dei medici la cui domanda è stata accolta – vale quanto si è appena detto a confutazione del secondo motivo.

3.2. In riferimento, invece, alla specifica contestazione relativa alla specializzazione in chirurgia d’urgenza – riguardante la posizione dei soli dottori Climaco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – si deve osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte insegnato che il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un’università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (sentenza 28 ottobre 2016, n. 21798, e ordinanze 23 luglio 2019, n. 19730, e 22 marzo 2022, n. 9217).

Con riguardo alla specializzazione in questione, la Corte rileva che essa pacificamente non è ricompresa né negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362CEE, negli artt. 5 e 7 della direttiva 93/16/CEE né nell’elenco di cui al citato d.m. 31 ottobre 1991.

Resta solo da aggiungere, ad abundantiam, che questa Corte si è occupata espressamente in più occasioni della specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso e ne ha escluso l’equipollenza e il conseguente diritto alla remunerazione in favore dei medici che l’abbiano conseguita (v. le ordinanze 17 gennaio 2019, n. 1058 e 1059, 29 maggio 2019, n. 14749, 4 marzo 2021, n. 6105, 3 dicembre 2021, n. 39428, 14 dicembre 2021, n. 39826, 22 marzo 2022, n. 9217, e 10 maggio 2023, n. 12617).

La contestazione dei ricorrenti, d’altra parte, non supera la soglia di una totale genericità, perché non indica quale sorta di argomento sia stato dedotto e provato in sede di merito a sostegno di detta tesi.

Ricorso Giordano.

4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 116, 167, 183, quarto e sesto comma, 324, e 345 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., in relazione alla determinazione del quantum.

4.1. La ricorrente pone, con tale motivo, una censura in tutto simile a quella del secondo motivo del ricorso Climaco.

Ritiene la Corte, pertanto, che debbano essere richiamate le considerazioni già svolte per il rigetto del precedente ricorso.

5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75 e 82/76 CE, nonché del d.lgs. n. 257 del 1991.

5.1. La ricorrente pone una censura in tutto simile a quella del terzo motivo del ricorso Climaco.

Ritiene la Corte, pertanto, che anche per questo motivo debbano essere richiamate le considerazioni già svolte per il rigetto del precedente ricorso.

Ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.

6. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della direttiva 362/75 CE, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della CEE e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla remunerazione delle specializzazioni non comprese nell’elenco.

Sostiene la parte ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere la fondatezza della domanda dei dottori Miccoli e Vigliotti, perché la specializzazione in chirurgia maxillo facciale da loro conseguita non sarebbe ricompresa nell’elenco di quelle comuni a due o più Stati membri.

Si tratta, secondo la ricorrente, di una questione che avrebbe potuto essere rilevata anche d’ufficio, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto azionato.

La citata specializzazione non è compresa nell’elenco né i dottori suindicati hanno indicato, a sostegno della domanda, elementi idonei a consentire la doverosa verifica di equipollenza.

6.1. Prima di esaminare il merito della censura, il Collegio rileva che i dottori Miccoli e Vigliotti hanno eccepito, nel controricorso, l’inammissibilità del ricorso dell’Avvocatura dello Stato per l’asserita sua tardività.

L’eccezione è priva di fondamento.

Risulta dagli atti a disposizione di questa Corte che nei confronti della sentenza n. 4083 del 2019 della Corte d’appello di Roma, oggetto di esame insede odierna, è stato proposto un primo ricorso (Climaco ed altri) notificato alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri in data 18 gennaio 2020.

A quel ricorso l’Avvocatura dello Stato ha replicato costituendosi con controricorso e proponendo, in via autonoma, un separato ricorso, da classificare come incidentale, nei confronti dei dottori Miccoli e Vigliotti.

Tale ricorso autonomo è stato notificato in data 20 gennaio 2020 ed è pertanto da ritenersi pienamente tempestivo, in quanto tale data si colloca ampiamente nel termine che si sarebbe dovuto osservare se si fosse optato per proporre il ricorso incidentale nel controricorso, così restando irrilevante il fatto che l’Avvocatura dello Stato abbia optato per la proposizione di un ricorso separato; il quale, com’è ovvio, è stato poi accorpato al ricorso principale, come ricorso successivo privo di una numerazioneautonoma.

Ne consegue la regolare procedibilità e ammissibilità del ricorso incidentale.

6.2. Nel merito, il ricorso è fondato.

Occorre innanzitutto richiamare tutte le considerazioni già svolte nel precedente punto

2.2. in ordine alla natura giuridica della questione dell’equipollenza delle specializzazioni non comprese negli elenchi di cui alle citate direttive europee rispetto a quelle che sono ivi indicate.

Quelle considerazioni dimostrano l’infondatezza dell’eccezione, posta nel controricorso, in base alla quale la questione relativa alla mancata ricomprensione della specializzazione sarebbe da ritenere inammissibile in quanto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri soltanto con l’atto di citazione in appello.

Ciò premesso, occorre muovere dalla constatazione secondo cui la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale non risulta compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 CEE più volte citata.

Tuttavia, la successiva direttiva 89/594/CEE del 30 ottobre 1989 è intervenuta a modificare il testo dei citati artt. 5 e 7 della direttiva precedente, e nel nuovo testo dell’art. 7, comma 2, figura la specializzazione in questione; la quale, infatti, è stata poi ricompresa sia nell’elenco di cui alla direttiva 93/16/CEE sia nel d.m. 31 ottobre 1991 col quale lo Stato italiano ha dato esecuzione alla previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991.

La direttiva 89/594/CEE, però, dava termine agli Stati membri, per la sua ricezione, fino all’8 maggio 1991 (art. 28).

Questa Corte ha già affermato, con un orientamento al quale va data ulteriore continuità (v. l’ordinanza n. 25414 del 2022 cit.), che nel periodo compreso tra la scadenza del termine concesso allo Stato italiano per dare attuazione alle direttive comunitarie e il completamento del corso di specializzazione da parte dei medici specializzandi non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» della specializzazione conseguita dagli odierni controricorrenti.

La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto che tutti i medici le cui posizioni sono oggetto della decisione qui in esame avevano ottenuto il titolo di specializzazione «negli anni dal 1983 al 1991»; né tale circostanza risulta smentita da alcuna delle parti in causa.

Ilche viene a significare che i dottori Miccoli e Vigliotti hanno conseguito la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale in un momento nel quale nessuna disposizione dell’ordinamento eurounitario stabiliva la sua ricomprensione negli elenchi; né risulta essere stata mai proposta, in sede di merito, una possibile valutazione in termini di equipollenza.

È pertanto giuridicamente insostenibile che il corso di specializzazione frequentato dagli odierni controricorrenti debba ritenersi equipollente a quelliprevisti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne frequentato.

E, se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla direttiva 75/363 (come modificata dalla direttiva 82/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l’obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (così l’ordinanza n. 25414 del 2022).

Per cui è irrilevante il fatto che la citata specializzazione sia stata ricompresa nelle successive direttive comunitarie (e nel d.m. 31 ottobre 1991, peraltro nemmeno indicato in ricorso), a fronte della conclusione del corso in epoca certamente anteriore a quella in cui la ricomprensione è divenuta obbligatoria.

Da tali argomentazioni deriva che il ricorso è fondato e che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’appello ed il rigetto della domanda dei dottori Miccoli e Vigliotti.

7. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso dei dottori Climaco ed altri sia il ricorso autonomo della dottoressa Giordano; mentre è accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al ricorso accolto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda formulata in primo grado dai dottori Miccoli e Vigliotti.

Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, il Collegio osserva che, come correttamente eccepito dalla difesa dei dottori Climaco ed altri (avv. [OSCURATO:PERSONA]), il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri è tardivo, essendo stato notificato solo in data 5 marzo 2020 a fronte della notifica del ricorso in data 18 gennaio 2020 (e, quindi, oltre il termine di giorni venti più venti previsto dall’art. 370 cod. proc. civ.).

I ricorrenti, pertanto, non devono essere condannati alle spese del presente giudizio.

La dottoressa Giordano, invece, deve essere condannata alle spese del presente giudizio, secondo le regole della soccombenza.

Quanto, infine, al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri nei confronti dei dottori Miccoli e Vigliotti, alla decisione nel merito segue l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, in considerazione degli esiti differenti tra la fase di merito e quella di legittimità e delle obiettive oscillazioni della giurisprudenza.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri e Giordano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi dei dottori Climaco ed altri e della dottoressa Giordano; a ccoglie il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta integralmente la domanda proposta dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nulla per le spese quanto al ricorso Climaco ed altr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3152 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi, insieme a [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; R.G. 3152/2020 Cron. Rep. C.C. 10/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Repubblica Italiana, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri , in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti – nonché da Repubblica Italiana, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri , in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4083/2019depositata il 19/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 22 giugno 2009 i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e, assumendo di aver intrapreso i rispettivi corsi di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 e di non aver percepito alcun compenso, chiesero che fosse riconosciuto il loro diritto ad un’adeguata remunerazione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, o, in subordine, che le parti convenute fossero condannate al risarcimento dei danni conseguenti al mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie 82/76/CEE e 93/16/CEE. Si costituì in giudizio la parte convenuta, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio intervennero, con atti del 15 ottobre e 4 dicembre 2012, altri medici, tra i quali il dott. [OSCURATO:PERSONA], avanzando le stesse domande. Il Tribunale, respinta l’eccezione di prescrizione, accolse la domanda e condannò la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio al pagamento, in favore di ciascuno dei medici, della somma di euro 11.103,82 per ciascuno degli anni di frequenza al corso, con il carico delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 giugno 2019, in parziale accoglimento del gravame, ha riconosciuto – in favore dei soli dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – l a minore somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza al corso; ha dichiarato che ai dottori Climaco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non spettava alcuna remunerazione, perché essi avevano conseguito la specializzazione in chirurgia d’urgenza, non rientrante tra quelle riconosciute a livello europeo; e ha infine dichiarato che la sentenza di primo grado doveva essere riformata quanto alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Uva, poiché gli stessi erano intervenuti tardivamente in causa «quanto alle produzioni documentali». Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che le posizioni dei medici appellati dovevano essere divise in due gruppi: da una parte gli attori originari e dall’altra gli intervenuti. Riguardo a questi ultimi la Corte ha rilevato che essi, intervenuti in primo grado «quando già erano maturate le preclusioni istruttorie», non potevano essere tenuti in considerazione, dato che la documentazione da loro prodotta a dimostrazione della frequenza alle scuole di specializzazione era tardiva e tale circostanza poteva essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, trattandosi di preclusioni poste a tutela dell’interesse costituzionale al corretto svolgimento del processo. In relazione al primo gruppo, invece, doveva essere confermato il riconoscimento del diritto alla giusta remunerazione la quale, però, non doveva essere calcolata secondo i criteri di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, come aveva fatto il Tribunale, bensì alla luce dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che prevede la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, somma da non rivalutare trattandosi di debito di valuta. La sentenza, poi, ha esaminato a parte la posizione dei dottori Climaco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Miccoli e Vigliotti, riguardo ai quali la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio aveva contestato il conseguimento di specializzazioni non comuni a due o più Stati europei. A questo proposito, essa ha affermato che solo la specializzazione in chirurgia d’urgenza era da ritenere non ricompresa negli elenchi, ragione per cui doveva essere rigettata la domanda dei medici Climaco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che tale specializzazione avevano conseguito. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono un primo ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Uva, con unico atto affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. Ha poi presentato un ricorso separato la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi, al quale resiste con separato controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, a sua volta, ha presentato un autonomo ricorso nei confronti dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistono con un unico controricorso. In relazione a quest’ultimo ricorso gli altri medici non hanno svolto attività difensiva. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 . cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il dottor Climaco e gli altri e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, i ricorsi successivi vanno riunito a quello principale, ai sensi dell’art. 335 del codice di rito. Ricorso Climaco e altri. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 267 e 268 cod. proc. civ., dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 111, secondo comma, Cost., in relazione alla posizione dei medici intervenuti nel giudizio di primo grado. Osserva il ricorso che le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non sarebbero condivisibili in punto di diritto. Viene richiamata, sul punto, la giurisprudenza di legittimità relativa ai poteri della parte che esercita l’intervento principale e quello adesivo autonomo, la cui caratteristica è quella di poter proporre la domanda sino al momento della precisazione delle conclusioni. Estendere al terzo, quindi, le preclusioni già verificatesi per le altre parti equivarrebbe, secondo i ricorrenti, a negare il diritto di intervento autonomo. Nel caso in esame, fra l’altro, le posizioni dei medici intervenuti sarebbero identiche sia per il petitum che per la causa petendi; e poiché l’art. 267 cod. proc. civ. prevede che il terzo possa intervenire depositando una comparsa a norma dell’art.167 cod. proc. civ., sarebbe evidente che tale intervento non può concepirsi senza la facoltà di depositare documenti. Se si ammette, quindi, l’intervento nei termini dell’art. 268 cod. proc. civ., ne deriva che il terzo non può subire preclusioni nel suo diritto alla prova; tanto più che, almeno nel caso in esame, tale intervento non avrebbe comportato in nulla l’allungamento dei tempi del processo. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzitutto, che il problema posto dal motivo in esame è diverso da quello esaminato dall’ordinanza 10 giugno 2020, n. 11085 (alla quale si è ispirata la successiva ordinanza 22 giugno 2020, n. 12102, richiamata nella memoria delle parti ricorrenti). Nel caso di cui all’ordinanza n. 11085, infatti, la sentenza impugnata aveva ritenuto inammissibile – i n un giudizio dello stesso genere di quello odierno – l’intervento dei medici che avevano proposto una domanda in tutto simile a quella degli originari attori, rilevando che tale domanda aveva in comune con quella degli attori soltanto l’identità delle questioni giuridiche, ma non anche dell’oggetto e del titolo. Cassando quella sentenza, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’intervento in esame era da inquadrare nella figura dell’intervento litisconsortile o adesivo autonomo, perché i terzi intervenuti avevano proposto una domanda nei confronti di una delle parti, assumendo una posizione del tutto compatibile con quella degli attori originari. La situazione odierna è ben diversa. La Corte d’appello, infatti, non ha negato la possibilità di tale intervento, ma ha stabilito che era fondato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri secondo cui la domanda proposta dai medici intervenuti doveva essere rigettata a causa della verificazione dell’intervento oltre la scadenza del termine per le preclusioni maturato a carico delle parti originarie , con conseguente tardività delle relative produzioni documentali. 1.2. Così correttamente impostati i termini del problema, il motivo in esame risulta privo di fondamento. La norma da tener presente è quella dell’art. 268 cod. proc. civ. e, in particolare, il suo secondo comma, in base al quale il terzo che interviene nel processo «non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio». È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, a questo proposito, che l’interveniente accetta lo stato del processo nella situazione nella quale in quel momento si trova, dato che egli decide se sia per lui conveniente o meno intervenire. E ciò a maggior ragione quando si tratti di un interventore litisconsortile, che introduce nel processo una domanda connessa per parziale identità del titolo, come accade appunto nella situazione dei medici specializzandi. È stato già affermato che colui il quale interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia spirato il termine di cui all’art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell’art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell’istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (così, tra le altre, l’ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31939; nello stesso senso anche l’ordinanza 22 agosto 2018, n. 20882). Tale esegesi dell’art. 268 cit. ha ricevuto (indirettamente) anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali – nel valutare se quella norma possa trovare applicazione ai terzi legittimati all’opposizione ordinaria di cui all’art. 404, primo comma, cod. proc. civ., che intervengano in un processo in relazione al quale la decisione sarebbe da loro opponibile e nell’escluderlo –hanno sostenuto che, al contrario, per le ipotesi di intervento diverse da quelle dei detti legittimati l’art. 268 è operativo anche nei loro confronti (sentenza 23 gennaio 2015, n. 1238,si vedano i paragrafi 15 e ss.). D’altra parte, se così non fosse, l’intervento in causa avvenuto oltre i termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ. si risolverebbe nella concreta possibilità di aggirare, da parte del terzo, l’intero sistema delle preclusioni processuali. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 116, 167, 183, quarto e sesto comma, 324, e 345 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., in relazione alle specializzazioni non incluse negli elenchi e alla determinazione del quantumspettante ai medici attori. Sostiene il ricorso che la sentenza avrebbe violato le citate norme nella parte in cui ha rigettato la domanda dei dottori Climaco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere essi conseguito la specializzazione in chirurgia d’urgenza. Tale decisione avrebbe violato il regime delle preclusioni, perché la questione era stata posta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio soltanto in grado di appello ed essa non sarebbe una mera questione di diritto; per cui, non avendo la controparte formulato alcuna contestazione in primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere ormai precluso l’esame di tale profilo. Tanto più che la mancata contestazione aveva impedito agli attori di fornire la prova adeguata dell’equipollenza rispetto alle specializzazioni previste in almeno due Paesi dell’Unione europea. Anche in ordine al quantum della remunerazione spettante ai medici la cui domanda è stata accolta, poi, la sentenza avrebbe violato il regime delle preclusioni, perché, non essendo stata avanzata alcuna contestazione in primo grado, la questione non avrebbe più potuto essere esaminata in appello. 2.1. Il motivo contiene due diverse censure. 2.2. La prima – riguardante la posizione dei dottori Clim aco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specializzati in chirurgia d’urgenza – ha ad oggetto la questione dell’equipollenza ai fini del riconoscimento del diritto all’equa remunerazione in favore dei medici che abbiano conseguito un diploma di specializzazione non compreso negli elenchi di cui alla direttiva 75/362/CEE e successive modifiche. Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato che in tema di indennità per la mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un’eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa. L’eccezione non è preclusa in appello dal divieto di cui all’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi; in tal senso v., tra le altre, le ordinanze 29 novembre 2021, n. 37251, 25 agosto 2022, n. 25363, 26 agosto 2022, n. 25414, e 16 novembre 2022, n. 33735). Ciò significa che l’esistenza di tale requisito deve essere sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio sul punto (così l’ordinanza n. 25414 del 2022). La non contestazione, poi, va intesa nel senso precisato da questa Corte in cause analoghe a quella odierna; e cioè che «a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori» (così l’ordinanza 15 novembre 2022, n. 33634). 2.3. Alla luce di questi principi, ai quali l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, il motivo in esame è privo di fondamento. I ricorrenti, infatti, nell’illustrazione della censura insistono in modo particolare (v. pp. 10-11 del ricorso) sul fatto che l’Avvocatura dello Stato non aveva formulato alcuna eccezione nel giudizio di primo grado su questo punto, di talché la contestazione avrebbe dovuto ritenersi preclusa. Ma così non è. In presenza, infatti, di una specializzazione non compresa nell’elenco delle direttive comunitarie in materia, i ricorrenti avrebbero dovuto almeno dedurre, a sostegno della loro domanda, le ragioni dell’equipollenza; e in tale ipotesi il silenzio della controparte si sarebbe potuto interpretare come non contestazione. Non risulta, però, dal ricorso che i ricorrenti abbiano dedotto o cercato di dimostrare alcunché, in primo grado, sotto questo profilo; ragione per cui, come indicato dalla menzionata giurisprudenza, ad una deduzione generica può corrispondere una contestazione altrettanto generica; e in tal caso è evidente che l’onere della prova rimane a carico dei medici attori. In altri termini, poiché nessuno degli odierni ricorrenti riferisce se e come, nell’atto introduttivo del giudizio, abbia assolto in modo analitico ed esaustivo l’onere di indicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da loro conseguita fosse da ritenere equipollente a quelle previste da almeno due Stati membri dell’Unione europea, la questione era rimasta impregiudicata e del tutto legittimamente la Corte d’appello l’ha affrontata e decisa. Come ha lucidamente chiarito la suindicata ordinanza n. 33634 del 2022, in ipotesi di non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle direttive comunitarie, «l’onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive deve essere assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto tale onere, sorge per l’amministrazione convenuta l’onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri». La prima censura, dunque, è priva di fondamento. 2.4. La seconda censura riguarda, invece, la posizione di tutti quei medici nei confronti dei quali la Corte d’appello ha riconosciuto la spettanza del solo risarcimento del danno, liquidando perciò in loro favore la minore somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, anziché quella di euro 11.103,82 riconosciuta dal Tribunale. La censura è manifestamente infondata. La determinazione della somma spettante a ciascuno dei ricorrenti, cioè del modo in cui debba essere quantificato il risarcimento, integra una quaestio iuris. Ne consegue che è del tutto irrilevante che non siano state proposte contestazioni sul quantum, posto che l’atto di appello della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri aveva contestato, in senso ampio, l’an della pretesa, e tale contestazione comprendeva necessariamente l’indicata quaestio iuris. D’altra parte, costituisce una fermissima giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatiodel danno effettuata dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti dei soggetti non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così le Sezioni Unite, sentenza 27 novembre 2018, n. 30649, in linea con una precedente conforme giurisprudenza). Ne consegue che del tutto correttamente la Corte romana ha riconosciuto in favore dei medici in precedenza indicati la spettanza della minore somma di euro 6.713,94 per ciascun anno, avendo essi tutti cominciato a frequentare i corsi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 1991-1992. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75 e 82/76 CE, nonché del d.lgs. n. 257 del 1991. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata, a prescindere dalle violazioni di cui al secondo motivo, avrebbe violato anche la normativa europea sulla remunerazione dei medici specializzandi. In relazione alla posizione degli specializzati in chirurgia d’urgenza, si rileva che la frequenza ai corsi avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello a riconoscere la fondatezza della domanda a prescindere dalla mancata inclusione della specializzazione negli elenchi, anche perché le citate direttive non avevano ricevuto attuazione fino al 1991. Quanto all’entità della somma riconosciuta ai medici la cui domanda è stata accolta, invece, il motivo in esame ribadisce che essa doveva essere liquidata nella misura riconosciuta dal Tribunale, cioè quella di cui al d.lgs. n. 257 del 1991. 3.1. Il motivo, parzialmente ripetitivodel precedente, è privo di fondamento in tutte le sue articolazioni. Quanto alla seconda censura – relativa alla determinazione della somma in favore dei medici la cui domanda è stata accolta – vale quanto si è appena detto a confutazione del secondo motivo. 3.2. In riferimento, invece, alla specifica contestazione relativa alla specializzazione in chirurgia d’urgenza – riguardante la posizione dei soli dottori Climaco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – si deve osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte insegnato che il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un’università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (sentenza 28 ottobre 2016, n. 21798, e ordinanze 23 luglio 2019, n. 19730, e 22 marzo 2022, n. 9217). Con riguardo alla specializzazione in questione, la Corte rileva che essa pacificamente non è ricompresa né negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362CEE, negli artt. 5 e 7 della direttiva 93/16/CEE né nell’elenco di cui al citato d.m. 31 ottobre 1991. Resta solo da aggiungere, ad abundantiam, che questa Corte si è occupata espressamente in più occasioni della specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso e ne ha escluso l’equipollenza e il conseguente diritto alla remunerazione in favore dei medici che l’abbiano conseguita (v. le ordinanze 17 gennaio 2019, n. 1058 e 1059, 29 maggio 2019, n. 14749, 4 marzo 2021, n. 6105, 3 dicembre 2021, n. 39428, 14 dicembre 2021, n. 39826, 22 marzo 2022, n. 9217, e 10 maggio 2023, n. 12617). La contestazione dei ricorrenti, d’altra parte, non supera la soglia di una totale genericità, perché non indica quale sorta di argomento sia stato dedotto e provato in sede di merito a sostegno di detta tesi. Ricorso Giordano. 4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, secondo comma, 112, 116, 167, 183, quarto e sesto comma, 324, e 345 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., in relazione alla determinazione del quantum. 4.1. La ricorrente pone, con tale motivo, una censura in tutto simile a quella del secondo motivo del ricorso Climaco. Ritiene la Corte, pertanto, che debbano essere richiamate le considerazioni già svolte per il rigetto del precedente ricorso. 5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75 e 82/76 CE, nonché del d.lgs. n. 257 del 1991. 5.1. La ricorrente pone una censura in tutto simile a quella del terzo motivo del ricorso Climaco. Ritiene la Corte, pertanto, che anche per questo motivo debbano essere richiamate le considerazioni già svolte per il rigetto del precedente ricorso. Ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. 6. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della direttiva 362/75 CE, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della CEE e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla remunerazione delle specializzazioni non comprese nell’elenco. Sostiene la parte ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere la fondatezza della domanda dei dottori Miccoli e Vigliotti, perché la specializzazione in chirurgia maxillo facciale da loro conseguita non sarebbe ricompresa nell’elenco di quelle comuni a due o più Stati membri. Si tratta, secondo la ricorrente, di una questione che avrebbe potuto essere rilevata anche d’ufficio, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto azionato. La citata specializzazione non è compresa nell’elenco né i dottori suindicati hanno indicato, a sostegno della domanda, elementi idonei a consentire la doverosa verifica di equipollenza. 6.1. Prima di esaminare il merito della censura, il Collegio rileva che i dottori Miccoli e Vigliotti hanno eccepito, nel controricorso, l’inammissibilità del ricorso dell’Avvocatura dello Stato per l’asserita sua tardività. L’eccezione è priva di fondamento. Risulta dagli atti a disposizione di questa Corte che nei confronti della sentenza n. 4083 del 2019 della Corte d’appello di Roma, oggetto di esame insede odierna, è stato proposto un primo ricorso (Climaco ed altri) notificato alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri in data 18 gennaio 2020. A quel ricorso l’Avvocatura dello Stato ha replicato costituendosi con controricorso e proponendo, in via autonoma, un separato ricorso, da classificare come incidentale, nei confronti dei dottori Miccoli e Vigliotti. Tale ricorso autonomo è stato notificato in data 20 gennaio 2020 ed è pertanto da ritenersi pienamente tempestivo, in quanto tale data si colloca ampiamente nel termine che si sarebbe dovuto osservare se si fosse optato per proporre il ricorso incidentale nel controricorso, così restando irrilevante il fatto che l’Avvocatura dello Stato abbia optato per la proposizione di un ricorso separato; il quale, com’è ovvio, è stato poi accorpato al ricorso principale, come ricorso successivo privo di una numerazioneautonoma. Ne consegue la regolare procedibilità e ammissibilità del ricorso incidentale. 6.2. Nel merito, il ricorso è fondato. Occorre innanzitutto richiamare tutte le considerazioni già svolte nel precedente punto 2.2. in ordine alla natura giuridica della questione dell’equipollenza delle specializzazioni non comprese negli elenchi di cui alle citate direttive europee rispetto a quelle che sono ivi indicate. Quelle considerazioni dimostrano l’infondatezza dell’eccezione, posta nel controricorso, in base alla quale la questione relativa alla mancata ricomprensione della specializzazione sarebbe da ritenere inammissibile in quanto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri soltanto con l’atto di citazione in appello. Ciò premesso, occorre muovere dalla constatazione secondo cui la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale non risulta compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 CEE più volte citata. Tuttavia, la successiva direttiva 89/594/CEE del 30 ottobre 1989 è intervenuta a modificare il testo dei citati artt. 5 e 7 della direttiva precedente, e nel nuovo testo dell’art. 7, comma 2, figura la specializzazione in questione; la quale, infatti, è stata poi ricompresa sia nell’elenco di cui alla direttiva 93/16/CEE sia nel d.m. 31 ottobre 1991 col quale lo Stato italiano ha dato esecuzione alla previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991. La direttiva 89/594/CEE, però, dava termine agli Stati membri, per la sua ricezione, fino all’8 maggio 1991 (art. 28). Questa Corte ha già affermato, con un orientamento al quale va data ulteriore continuità (v. l’ordinanza n. 25414 del 2022 cit.), che nel periodo compreso tra la scadenza del termine concesso allo Stato italiano per dare attuazione alle direttive comunitarie e il completamento del corso di specializzazione da parte dei medici specializzandi non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» della specializzazione conseguita dagli odierni controricorrenti. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto che tutti i medici le cui posizioni sono oggetto della decisione qui in esame avevano ottenuto il titolo di specializzazione «negli anni dal 1983 al 1991»; né tale circostanza risulta smentita da alcuna delle parti in causa. Ilche viene a significare che i dottori Miccoli e Vigliotti hanno conseguito la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale in un momento nel quale nessuna disposizione dell’ordinamento eurounitario stabiliva la sua ricomprensione negli elenchi; né risulta essere stata mai proposta, in sede di merito, una possibile valutazione in termini di equipollenza. È pertanto giuridicamente insostenibile che il corso di specializzazione frequentato dagli odierni controricorrenti debba ritenersi equipollente a quelliprevisti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne frequentato. E, se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla direttiva 75/363 (come modificata dalla direttiva 82/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l’obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (così l’ordinanza n. 25414 del 2022). Per cui è irrilevante il fatto che la citata specializzazione sia stata ricompresa nelle successive direttive comunitarie (e nel d.m. 31 ottobre 1991, peraltro nemmeno indicato in ricorso), a fronte della conclusione del corso in epoca certamente anteriore a quella in cui la ricomprensione è divenuta obbligatoria. Da tali argomentazioni deriva che il ricorso è fondato e che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’appello ed il rigetto della domanda dei dottori Miccoli e Vigliotti. 7. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso dei dottori Climaco ed altri sia il ricorso autonomo della dottoressa Giordano; mentre è accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. La sentenza impugnata è cassata in relazione al ricorso accolto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda formulata in primo grado dai dottori Miccoli e Vigliotti. Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, il Collegio osserva che, come correttamente eccepito dalla difesa dei dottori Climaco ed altri (avv. [OSCURATO:PERSONA]), il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri è tardivo, essendo stato notificato solo in data 5 marzo 2020 a fronte della notifica del ricorso in data 18 gennaio 2020 (e, quindi, oltre il termine di giorni venti più venti previsto dall’art. 370 cod. proc. civ.). I ricorrenti, pertanto, non devono essere condannati alle spese del presente giudizio. La dottoressa Giordano, invece, deve essere condannata alle spese del presente giudizio, secondo le regole della soccombenza. Quanto, infine, al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri nei confronti dei dottori Miccoli e Vigliotti, alla decisione nel merito segue l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, in considerazione degli esiti differenti tra la fase di merito e quella di legittimità e delle obiettive oscillazioni della giurisprudenza. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri e Giordano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi dei dottori Climaco ed altri e della dottoressa Giordano; a ccoglie il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta integralmente la domanda proposta dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nulla per le spese quanto al ricorso Climaco ed altr
Sentenza Cassazione n. 19537/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris