CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 07628/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7714/2025 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Maselli.– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e Riscossione, rappresentate edifese dall’Avvocatura generale dello Stato.–controricorrenti –Regione Lazio–intimata –avverso la SENTENZA n. 6313/2024 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Sezione 18, depositata il 22 ottobre2024.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 7714/2025Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 7628/2026Data pubblicazione 30/03/2026La controversia attiene all’impugnazione di un avviso di intimazione (n.05720229000337910/000) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poicontroricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poiricorrente) per mancato pagamento di tributi relativi a Iva, Irap, Irpef,Tassa automobilistica dal 1998 al 2018.La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha rigettato l’appello, confermando lasentenza di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:- l’agente della riscossione ha documentato di avere notificato gli attiprodromici;- ha documentato anche la notifica degli atti interruttivi;- il ricorrente avrebbe potuto eccepire la nullità delle notifiche di tali attinei 60 giorni previsti per l’opposizione, ma, non avendo provveduto intal senso, in questa sede non possono più essere sollevate eccezioniriguardanti gli atti impositivi regolarmente notificati;- per quanto riguarda gli accertamenti nn. TKF011100872/2012,TKF011200743/2012 TKF011200737/2012 e TJKTJKM000018/2011sono stati presentate domande ex Legge n.228/2012 e rateizzazioni noncompletate.Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidando, il ricorso a duemotivi.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistitocon controricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto ladefinizione anticipata del giudizio. Il ricorrente ha presentato istanza didecisione e opposizione alla proposta.La ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112c.p.c., per aver il giudice di secondo grado omesso totalmente dipronunciarsi sul primo motivo di appello, relativo alla mancata enunciazioneNumero registro generale 7714/2025Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 7628/2026Data pubblicazione 30/03/2026degli elementi che devono essere tassativamente indicati nell'intimazione dipagamento a pena di nullità.2. Il motivo è, in parte inammissibile e, in parte, infondato.Inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto in esso non è statoillustrato il contenuto rilevante della censura di cui assume l’omessapronuncia.Va osservato che con il ricorso introduttivo il ricorrente con il primo motivoaveva dedotto la «Nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione dipagamento n. 05720229000337910/000 per violazioni dei diritti e/o dellostatuto del contribuente. Ha contestato che l'atto impugnato difetta deglielementi essenziali utili a tutelare il diritto alla difesa».In proposito, aveva richiamato un precedente di legittimità nel quale è statoprecisato che l'intimazione di pagamento deve contenere tassativamente apena di nullità a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioniin merito all'atto notificato comunicato e il responsabile del procedimento;b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovereun riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità,il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibilericorrere in caso di atti impugnabili.Aveva, quindi, sostenuto che tali elementi non possono essere sostituitidalla semplice indicazione del numero verde dell'agente di riscossione cuirivolgersi per eventuale contradditorio.Nell’atto di appello il primo motivo è stato così formulato: «Eccezione dinullità della sentenza impugnata per l’error in procedendo commesso daigiudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisividella controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessasentenza – DIFETTO/ ILLOGICITÀ / [OSCURATO:PERSONA].L’impugnata sentenza è, innanzitutto, del tutto carente di motivazione e,comunque, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su punti rilevanti alfine di dirimere la controversia, che ci occupa. L’articolo 36 D.Lgs.546/1992, stabilisce, con specifico riferimento all’ambito tributario, ilprincipio generale per cui la sentenza, per essere valida, deve soddisfare iNumero registro generale 7714/2025Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 7628/2026Data pubblicazione 30/03/2026requisiti previsti dalla legge, con specifico riguardo alla “succintaesposizione dei motivi in fatto e diritto”, al fine di permettere alle parti incausa di comprendere l’iter argomentativo che ha portato il Giudice ademettere quel determinato provvedimento. La sentenza de qua è priva diqualsiasi elemento, e in fatto e in diritto, che possa consentire alle parti incausa di ravvisare e comprendere l’iter logico-argomentativo del Giudiceche lo ha portato a respingere il ricorso. Nel caso in esame, il Giudice haritenuto il ricorso infondato, limitandosi a ritenere attendibile quanto controdedotto dall’Amministrazione resistente, senza provvedere a doverosi e piùpuntuali accertamenti, in fatto e in diritto. La motivazione, lungidall’esporre, come la legge richiede, concisamente i motivi in fatto e indiritto della decisione, e di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali proveha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazione, si traduce in una merariproposizione di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione,senza nemmeno verificare che i documenti allegati da tale Amministrazioneresistente corrispondessero a quanto affermato nella memoria di risposta.Se così avesse provveduto, il Collegio avrebbe senz’altro notato che quantoampiamente presentato dalla controparte anche con tabelle riassuntive - apartire dalla data delle notifiche delle cartelle esattoriali (meglio trattata nelsuccessivo capo di impugnazione) - non trova alcun riscontro nelladocumentazione prodotta, che si rivela essere frammentaria, parziale eincongruente rispetto a quanto affermato ed eccepito avverso il ricorsoproposto dall’odierno appellante. Una siffatta sentenza deve pertanto esseredichiarata nulla e/o illegittima per difetto assoluto di motivazione, perillogicità o per carenza della stessa».L’atto di appello prosegue, poi, con le censure relative alla nullità o irritualitàdelle notifiche.Non vi è traccia, dunque, di una riproposizione della questione preliminareintrodotta con il primo motivo contenuto nel ricorso originario, attinente alvizio proprio (difetto di motivazione) dell’intimazione impugnata, essendoNumero registro generale 7714/2025Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 7628/2026stato il ricorso in appello calibrato, anche laddove ha censurato la sentenzaData pubblicazione 30/03/2026di primo grado per l’error in procedendo sui punti rilevanti dellacontroversia, sul tema delle notifiche degli atti prodromici l’intimazioneimpugnata.Deve, pertanto, ritenersi che il motivo sia inammissibile, sia perché non èstato illustrato il contenuto rilevante del motivo di gravame in relazione alquale si assume l’omessa statuizione, essendosi limitato l’istante adaffermare che l’eccezione era stata sollevata anche in sede di appello, siaperché dall’illustrato esame degli atti risulta che il dedotto viziodell’intimazione venne, in realtà, eccepito unicamente nell’atto introduttivoe non riproposto nel successivo grado di merito.Deve, dunque, in tale ipotesi trovare applicazione il principio previstodall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, corrispondente all’art. 346 c.p.c.,secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado siintendono rinunciate se non sono espressamente riproposte.Secondo un consolidato principio di legittimità del tutto condiviso, infatti, nelprocesso tributario, ai fini della denuncia con il ricorso per cassazione, dellaviolazione di norme di diritto, assumono rilievo solo le statuizioni del giudicedi appello relative ai motivi e alle richieste formulate dall'appellante, mentreconsegue la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbianoformato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa (anche implicita)pronunzia, che non siano state ritualmente riproposte dalla parteinteressata in sede di gravame (Cass., Sez. IV, n. 33424 del 15/11/2021,Rv. 662777 – 01, nello stesso senso, Sez. 2, n. 38243/2021, Rv. 663161 -01).3. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione di legge, ex art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 19comma 3 del d.lgs. 546/1992 con riferimento alle notifiche degli attiprodromici l’intimazione impugnata.Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, pur deducendoapparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, allarivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di merito, così daNumero registro generale 7714/2025Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 7628/2026realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unData pubblicazione 30/03/2026nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, n. 8758 del04/07/2017, Rv. 643690 - 01).Nella sentenza impugnata, infatti, è stata accertata la rituale notifica di tuttigli atti impositivi, analiticamente indicati, attraverso la PEC. Il motivo diimpugnazione non attinge tale dirimente ragione decisoria e non offreindicazioni per confutare quanto accertato uniformemente dai giudici delmerito.Il motivo di ricorso, pertanto, è costruito impropriamente sul canone diviolazione di legge per indurre ad una nuova valutazione di merito che ilgiudice di appello ha, invece, effettuato, considerando analiticamente lenotifiche delle cartelle e degli atti interruttivi.Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, posto che, in tale ambito, èprecluso il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra lerisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass., Sez. V, n. 23872 del 29/10/2020, Rv. 659644 - 01;Cass., Sez. V, n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 - 01).Né può avere pregio il rilevo della mancata risposta sull’omesso invio dellaraccomandata informativa, in quanto superato dall’affermazione che lenotifiche sono state effettuate a mezzo pec, procedimento per il quale nonè previsto l’adempimento di tale ulteriore incombente.Ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza si rinviene,per la mancata illustrazione del contenuto rilevante della censura circal’invalidità delle notifiche di cui assume l’omessa denuncia.Numero registro generale 7714/2025Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 7628/2026Si ricorda, inoltre, che nel processo tributario, in caso di impugnazione, daData pubblicazione 30/03/2026parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità dellanotificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non puòprocedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di taleinvalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito,e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso diaccertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda soloun presupposto per l'impugnabilità davanti al giudice tributario della cartellaesattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo incaso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso diaccertamento, a norma dell'abrogato art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 636del 1972 e dell'art. 19, comma 3, del vigente d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass.,Sez. 5, n. 35014/2022, Rv. 666406 – 01, Sez. 5, n. 18472/2016, Rv.640973 - 01).E’ da escludere, infine, la dedotta omessa verifica della regolarità dellanotifica, in quanto il giudice di secondo grado ha in tal senso anche rilevatoche, in ordine agli accertamenti nn. TKF011100872/2012,TKF011200743/2012 TKF011200737/2012 e TJKTJKM000018/2011, sonostate presentate domande di rateizzazione ex lege n. 228/2012 che nonsono state completate, il che necessariamente presuppone l’avvenutaconoscenza degli atti impositivi.4. Ne consegue il rigetto del ricorso e le spese regolate, secondo il principiodella soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo. Nulla sulle speseper la parte non costituita.5. La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizioneaccelerata, formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trovanoapplicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.,sulla condanna della parte soccombente al pagamento in favore dellacontroparte di una somma di denaro equitativamente determinata, ed infavore della Cassa delle ammende di una somma non inferiore a € 500,00e non superiore ad € 5.000,00.Numero registro generale 7714/2025Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 7628/2026L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione dellaData pubblicazione 30/03/2026definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramitel’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post privedi giustificazione, e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022),un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass., Sez. U., n. 28540/2023, Rv.669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraversouna valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesidi abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondefinizione accelerata dei ricorsi che trovi poi conferma nella decisionefinale, lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass., Sez. U., n.27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte(Cass., Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazionedella norma che conduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione inconcreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione dellecaratteristiche del caso di specie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di €14.000,00 (valutata equitativamente) in favore della costituita controparte,e di ulteriori € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 7714/2025Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 7628/2026Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le speseData pubblicazione 30/03/2026del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 14.000,00, oltre speseprenotate a debito.Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della somma di € 14.000,00in favore della controricorrente ex art 96, terzo comma, c.p.c., e di €3.000,00 in favore della cassa ammende, ex art 96, quarto 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia