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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36849/2023

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANE Carlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 settembre 1970; CASAMASSIMA Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il 5 marzo 1966; D'ANGELO Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Co) il 23 luglio 1971; avverso la sentenza n. 3392 della Corte di appello di Torino del 6 giugno 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.

Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati Cane e Casamassima e l'accoglimento, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto al ricorso dell'imputato D'Angelo; sentiti, altresì, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del medesimo foro, e, per l'imputato D'Angelo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche lui del foro di Torino, i quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza datata 6 giugno 2022, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Ivrea, in data 25 maggio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 8, 10 - il primo in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA], il secondo in qualità di amministratore unico della stessa nel periodo dal 4 maggio 2011 al 20 dicembre 2011 - e 5 del dlgs. n. 74 del 2000, loro rispettivamente ascritti, commessi successivamente al giorno 15 settembre 2011, e [OSCURATO:PERSONA] è stato, a sua volta, condannato - in qualità di amministratore unico della predetta società nel periodo dal 20 dicembre 2011 al 28 febbraio 2012 - per i reati di cui agli artt. 8 e 10 dlgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti.

Il giudice di secondo grado ha, infatti, dichiarato non doversi procedere, stante la intervenuta prescrizione, nei confronti dei tre imputati per il reato previsto dall'art. 8 del dlgs. n. 74 del 2000 (cioè il capo 1 di imputazione), limitatamente ai fatti commessi dal 16 settembre 2011 al 28 dicembre 2011; conseguentemente, ha rideterminato la pena irrogata nei loro confronti.

La sentenza di secondo grado è stata impugnata dai difensori dei tre imputati.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi di doglianza.

Con il primo è stata dedotta la violazione dell'art. 2639 cod. civ., in cui la Corte di appello di Torino sarebbe incorsa nel ritenere che il ricorrente avesse G-\ ricoperto la qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] anche nel periodo successivo all'aprile 2011, come affermato dal coimputato D'Angelo; nonché il vizio della motivazione, che sul punto risulterebbe apparente; il giudice di secondo grado avrebbe travisato il contenuto della deposizione del teste Donati, commercialista della società sino al 2010, valorizzata quale riscontro delle dichiarazioni del D'Angelo.

La Corte di appello avrebbe poi affermato la responsabilità penale del ricorrente per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, erroneamente ritenendo che nella nozione di operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 1 dlgs n. 74 del 2000, rientrassero anche i casi, come quello oggetto di contestazione, di interposizione fittizia dell'operatore economico in una catena commerciale, per i quali il legislatore avrebbe invece adottato la specifica previsione di cui alla lett. g-bis) dello stesso articolo, entrata in vigore successivamente ai fatti contestati; così violando gli artt. 1 e 8 del dlgs n.74 del 2000; inoltre, erronea risulterebbe anche la ritenuta sussistenza nel caso di specie del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Questo consisterebbe nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mentre i soggetti aventi causa da [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto evadere VIVA, in virtù dei meccanismi stessi di imputazione di tale imposta che non grava sull'acquirente dei beni o dei servizi ma sul fornitore di essi; soltanto la società [OSCURATO:PERSONA], cioè il soggetto che avrebbe emesso le fatture, ne avrebbe omesso il versamento e tuttavia nessuna contestazione sarebbe stata mossa ai suoi legali rappresentanti in ordine alla violazione dell'art. 10-ter del dlgs. n. 74 del 2000.

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell'art. 10 del dlgs. n. 74 del 2000 in cui il giudice di secondo grado sarebbe incorso ritenendo sussistente la responsabilità penale del ricorrente per l'occultamento o distruzione di documenti contabili, fattispecie a condotta commissiva, di cui non potrebbe affermarsi l'integrazione per il solo mancato rinvenimento della contabilità nel corso di accessi dell'Amministrazione finanziaria presso la sede legale della società avvenuti anni dopo il tempo in cui le scritture avrebbe dovuto essere tenute; peraltro, nel caso di specie, il teste Donati avrebbe riferito di non aver mai ricevuto, in qualità di commercialista, la documentazione necessaria alla tenuta della contabilità.

Con il quarto motivo di doglianza, è stata dedotta la violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000: ad avviso del ricorrente, la propria responsabilità per il reato di omessa dichiarazione sarebbe stata affermata in virtù di una duplice presunzione tributaria: da un lato quella per cui i versamenti oggetto di contestazione, rinvenuti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente, fossero qualificabili quale reddito imponibile non dichiarato di quest'ultimo; dall'altro quella per cui il predetto conto corrente fosse riconducibile al ricorrente; circostanze che la Corte di appello avrebbe ritenuto provate sulla base delle sole risultanze degli accertamenti tributari e del silenzio serbato dal ricorrente in sede di contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria; la giurisprudenza di legittimità avrebbe, invece, affermato che, anche in tal caso, le risultanze delle indagini bancarie non possono rappresentare idoneo elemento di prova ai fini della condanna, stante l'inutilizzabilità in sede penale delle presunzioni ex art. 32 del dPR n. 600 del 1973.

Il ricorrente ha poi dedotto la violazione degli artt. 62 -bis e 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento al disposto trattamento sanzionatorio; quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare gli specifici rilievi difensivi relativi alla positiva condotta processuale del Cane; quanto all'applicazione della recidiva, non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali la nuova condotta criminosa costituirebbe indice di accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, anche rispetto ai precedenti giudiziari, peraltro non specificati in motivazione.

Infine, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna dell'imputato, pronunciata in primo grado, al pagamento di una provvisionale di euro 500.000,00 per il danno all'immagine subito dall'Amministrazione finanziaria; la motivazione sul punto risulterebbe apparente ed elusiva delle doglianze formulate dalla difesa con l'atto d'appello, in cui si era evidenziato peraltro come il danno in parola non fosse supportato da alcuna allegazione della parte civile.

La difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] ha formulato quattro motivi di ricorso.

Con il primo, è stata dedotta la violazione degli artt. 157 e seguenti cod. pen., in quanto la Corte d'appello non si sarebbe avveduta che, tra gli episodi di cui al capo 1) di imputazione, quelli contestati al D'Angelo risultavano tutti coperti dalla prescrizione, dichiarata dallo stesso giudice per i fatti commessi sino al 28 dicembre 2011; e conseguentemente non avrebbe eliminato l'aumento di pena disposto a carico del ricorrente a titolo di continuazione per il reato di cui al detto capo di imputazione.

Quanto alla responsabilità per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, il giudice di secondo grado l'avrebbe affermata, nei confronti del ricorrente, erroneamente applicando l'art. 10 del dlgs. n. 74 del 2000; la motivazione sul punto risulterebbe mancante, in particolare con riferimento ai rilievi contenuti nell'atto d'appello, relativi allo stesso vizio motivazionale che avrebbe colpito la sentenza di prime cure; sicché quest'ultima non potrebbe prestarsi ad integrare la motivazione della pronuncia d'appello; la Corte torinese avrebbe inoltre illogicamente dedotto l'esistenza delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] dalla prova dell'esistenza di alcune fatture emesse dalla medesima società.Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 5 del dlgs. n. 74 del 2000 e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla propria responsabilità affermata per il reato di omessa dichiarazione; in particolare, l'argomentazione della Corte d'appello si porrebbe in contrasto con le dichiarazioni della teste Borsano, dipendente dell'Agenzia delle Entrate, che aveva precisato di non aver analizzato i flussi in uscita dal conto corrente dell'imputato né la provenienza di quelli in entrata.

Con l'ultimo motivo di ricorso, sono stati dedotti i vizi dai quali sarebbe affetta la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio stabilito per il ricorrente; quella risulterebbe mancante quanto all'irrogazione di una pena non contenuta nel minimo edittale e contraddittoria quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, cui la Corte d'appello si sarebbe determinata in assenza di meriti processuali ed extraprocessuali degli imputati, mentre dagli atti sarebbe emerso come il D'Angelo avesse rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le quali, ad avviso del ricorrente, sarebbero state decisive al fine dell'affermazione della responsabilità penale di quest'ultimo, ed avesse pienamente ammesso i fatti storici a lui contestati.

Con una memoria del 16 marzo us la difesa del D'Angelo ha rilevato che nei suoi confronti non doveva essere calcolata la recidiva, posto che uno dei precedenti penali su di lui gravanti era stato dichiarato estinto ad ogni effetto stante il positivo esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi dì doglianza.

Il primo attiene all'erronea applicazione degli artt. 8 e 10 del dlgs. n. 74 del 2000, in cui la Corte di appello sarebbe incorsa nel ritenere integrata la penale responsabilità del ricorrente per i capi 1) e 2) di imputazione, in particolare con riferimento all'elemento soggettivo delle due fattispecie di reato, in quanto il giudice si sarebbe limitato a valorizzare la posizione di liquidatore della società assunta dal ricorrente ed il rinvenimento di accrediti per Euro 145.313,07, da parte della [OSCURATO:PERSONA], sul suo conto corrente; ciò a fronte dei rilievi difensivi dedotti in appello, per cui, in particolare, il breve tempo in cui il ricorrente aveva assunto la formale amministrazione della società avrebbe deposto per una valutazione della sua posizione alla stregua di quella operata dal giudice di prime grado per [OSCURATO:PERSONA], coimputata assolta da ogni responsabilità; il breve lasso temporale a lui riferito avrebbe escluso la ricostruibilità in capo al ricorrente, nel periodo oggetto di contestazione, da un lato del potere effettivo di conservazione di una documentazione che da tempo non esisteva, dall'altro della consapevolezza che tale documentazione fosse presente.

Infine, la difesa del Casamassima ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento ad entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna nei suoi confronti; il giudice di secondo grado, nel ritenere che nel caso di specie nessun merito processuale o extraprocessuale degli imputati deponesse per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe, infatti, richiesto loro, al fine dell'ottenimento della mitigazione di pena, un comportamento processuale "confessorio", abdicativo del diritto alla difesa; avrebbe inoltre omesso di considerare come la posizione del Casamassima sarebbe risultata del tutto marginale rispetto a quelle dei coimputati. [OSCURATO:PERSONA] Mentre i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e da D'[OSCURATO:PERSONA] sono, sia pure parzialmente e con diversi effetti, fondati, quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Prendendo le mosse proprio da quest'ultimo, attesa la maggiore "liquidità" della decisione da assumere, osserva il Collegio che a carico del prevenuto in questione sono state elevate, sub 1) dell'articolata contestazione, imputazioni aventi ad oggetto la emissione di fatture per operazioni insistenti avvenute nel periodo compreso fra il 20 dicembre 2011 ed il 28 febbraio 2012, lasso di tempo in cui lo stesso ha rivestito la carica di Amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], e, sub 2), accuse riguardanti la violazione dell'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, per avere il Casamassima, nel periodo in cui ha svolto le citate mansioni, occultato ovvero distrutto le scritture contabili obbligatorie della predetta compagine sociale; a fronte di tali accuse, la cui fondatezza è stata affermata sia in primo che in secondo grado di giudizio, la difesa del ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte dì merito nell'affermare la responsabilità dell'imputato, sebbene questi abbia svolto i compiti di Amministratore della detta Società per il breve periodo dianzi indicato.

Si tratta, chiaramente, di doglianza priva di alcun pregio; ciò emerge alla chiara luce ove si rifletta sulla circostanza, tale da determinare al riguardo la inammissibilità della doglianza per ciò che attiene al capo 2) della imputazione elevata a carico del Casamassima, che nulla ha effettivamente il ricorrente contestato rispetto alla affermazione della sua penale responsabilità quanto a tale corno della imputazione; ma anche per ciò che attiene alla contestazione riferita all'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 non ha pregio la doglianza posto che, come anche in questo caso senza che il dato sia stato oggetto di una qualche censura, è risultato che le fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] recano delle date, in particolare per ciò che attiene al periodo intercorrente fra il 21 dicembre 2011 ed il 28 febbraio 2012 (periodo una piccola parte del quale è, peraltro, già caduto sotto la falcidie della prescrizione dichiarata dalla Corte subalpina), riferibili alla fase, pur breve ma non per questo meno significativa, durante la quale il Casamassima, avendo rivestito la qualifica di Amministratore unico della ricordata Società, deve rispondere delle operazioni, nella specie illecite, compiute a nome della stessa.

Per ciò che attiene al secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio e, più specificamente, al mancato riconoscimento da parte della Corte di merito delle circostanze attenuanti generiche, si rileva che la doglianza formulata dalla ricorrente difesa è del tutto incongrua rispetto alla motivazione con la quale la Corte ha escluso che l'imputato potesse accedere al predetto beneficio; infatti, avendo la Corte di Torino segnalato il fatto che l'imputato, già recidivo, non ha rappresentato ragioni, processuali o extraprocessuali, che ne avrebbero potuto giustificare l'applicazione, la ricorrente difesa ha, impropriamente, ritenuto che in tale modo la Corte di merito avrebbe inteso sanzionare, negando le circostanze attenuanti generiche, il comportamento non confessorio dell'imputato, laddove il significato della, peraltro chiara, espressione utilizzata dai giudici del merito, cioè che non sono state poste alla loro attenzione circostanze che avrebbero reso il Casamassima meritevole del beneficio (manchevolezza tuttora presente, avendo la difesa di quest'ultimo solamente posto in luce quella che, in linea generale, sarebbe la funzione delle circostanze attenuanti generiche, senza indicare le ragioni per le quali sarebbe stato necessario nel caso di specie adeguare la sanzione concretamente irrogata - peraltro contenuta dalla Corte di Torino per il Casamassima in termini più favorevoli rispetto agli altri coimputati - nei confronti dell'attuale ricorrente), appare del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lungi dal costituire un diritto per il prevenuto non immeritevole, costituisce un beneficio conseguente all'avvenuto positivo riconoscimento di ragioni che evidenziano una qualche specifica meritevolezza del soggetto condannato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2019, n. 1913).

Passando a questo punto alla impugnazione presentata dall'imputato Cane, articolata attraverso 6 motivi di impugnazione, si rileva che di questi appare fondato il motivo avente ad oggetto il reato a lui contestato sub 3) dell'editto accusatorio, essendo, invece, risultati manifestamente infondati o direttamente inammissibili i restanti motivi di ricorso; restano, tuttavia, impregiudicati, sia pure con le precisazioni che seguono quanto al ristoro del danno nei confronti della Amministrazione finanziaria, quelli concernenti il trattamento sanzionatorio o risarcitorio, essendo, almeno in parte, il destino di questi subordinato alla definizione delle censure riguardanti l'imputazione di cui al citato punto 3).

Esaminando i motivi di impugnazione si rileva che, relativamente al primo motivo di ricorso, svolto con riferimento alla censura dell'avvenuta attribuzione a questo della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], si osserva che, trattandosi di censura chiaramente afferente alla motivazione della sentenza impugnata, la stessa potrebbe risultare ammissibile di fronte a questo giudice della legittimità solo in quanto si tratti di motivazione manifestamente illogica; circostanza che, indubbiamente, non si verifica nella fattispecie, posto che la Corte di Torino ha assegnato, con motivazione del tutto congrua, la qualifica di amministratore di fatto al Cane in funzione della circostanza, di per sé eloquente, che lo stesso aveva offerto al D'Angelo la posizione, solo formale, di amministratore di diritto della Società in questione, in tal modo dimostrando (L, fgo potere materialmente gestire quest'ultima, essendo tale dato anche corroborato nella sua valenza dimostrativa dalle dichiarazioni del commercialista che ne curava la contabilità, il quale ha indicato il Cane come il soggetto che "controllava" la Intertrading.

Il secondo motivo ha ad oggetto la contestazione della natura di operazione inesistente alle transazioni commerciali documentate con le fatture emesse dalla Intertrading; al riguardo si rileva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, qui convintamente condivisa, la natura di operazione inesistente a riconducibile sia all'ipotesi in cui raffare" documentato con le e.j fatture sia oggettivamente inesistente, nel senso che lo stesso non si è mai verificato, sia nel caso in cui, come verificatosi nella fattispecie, la prestazione di beni o servizi di cui si tratta è bensì avvenuta ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella fattura emessa; si parla, infatti, in questo secondo cas9 di operazione soggettivamente inesistente, ma la distinzione non ha alcun effetto sul piano penale (cfr. infatti, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2° gennaio 2020, n. 1998).

Nessun pregio ha la tesi in merito all'asserita rilevanza dell'avvenuta introduzione, per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015, fra le disposizioni aventi carattere definitorio contenute nell'art. 1 del dlgs n. 74 del 2000 della lettera g-bis), la quale definisce le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, atteso che, anche "seguito della citata novella, la condotta di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non è assorbita in quella di compimento di operazioni simulate soggettivamente, in quanto in base alla immutata definizione contenuta nella lett. a) dello stesso art. 1 del dlgs n. 74 del 2000, sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; ne consegue che il discrimine tra i reati previsti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 del dlgs. n. 74 del 2000 non è dato dalla natura dell'operazione ma dal modo in cui essa è documentata (cfr.

Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 agosto 2017, n. 38185).

Frutto di un evidente equivoco applicativo è l'affermazione che nella condotta del Cane non sarebbe ravvisabile il dolo specifico di agevolare la evasione fiscale di terzi, dato che il debito relativo al versamento dell'Iva derivante dalla emissione della fatture per operazioni inesistenti graverebbe, semmai sulla Intertrading e non sui terzi destinatari della fatture, atteso che, come è palese, tali ultimi soggetti, attraverso la allegazione degli importi di tali fatture quali poste passive di reddito, conseguirebbero il risultato di abbattere fraudolentemente l'imponibile per il calcolo delle imposte dirette e non per il calcolo dell'Iva.

Anche il terzo motivo di impugnazione, relativo alla imputazione riguardante la distruzione ovvero l'occultamento delle scritture contabili delle quali è obbligatoria la conservazione, in ordine alla quale è contestata la sussistenza del reato, stante la mancanza di prova in ordine alla loro istituzione, si rileva la manifesta infondatezza della doglianza, posto che, coerentemente con il giudizio logicamente inferenziale, i giudici di merito hanno dedotto l'avvenuta creazione dei documenti di cui si parla sulla base del fatto che, essendo stata rinvenuta la copia delle fatture emesse dalla Intertrading presso i soggetti nei cui confronti le stesse sono state spiccate, rientra nell'ambito del ragionevolmente deducibile - e come tale ritenuto dalla Corte di merito con valutazione non più sindacabile in questa sede di legittimità - che a monte della creazione della copia vi sia stata la produzione di un originale che sarebbe stato obbligo del Cane, data la qualifica rivestita, conservare ed, all'occorrenza, rammostrare ai verificatori tributari.

Appare, invece, fondato il motivo di doglianza, riferito al reato contestato sub 3), cioè alla riferibilità all'imputato, in quanto reddito tassabile, delle somme di danaro rinvenute quali poste attive di un conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA], madre del Cane.

Ora, sebbene risponda al vero che non sia stata fornita alcuna prova della provenienza di tali somme e del fatto che il reddito finanziario di cui le stesse costituiscono l'oggetto sia stato sottoposto a tassazione, deve, tuttavia, rilevarsi che in ordine alla riferibilità di tali somme all'odierno ricorrente, ed in particolare alle condotte illecite a lui attribuite, la Corte di appello, pur investita sul punto da uno specifico motivo di gravame, non ha fornito un'adeguata risposta, essendosi limitata, in termini assertivi ed assiomatici, a sostenere la riferibilità di tali somme al Cane, senza chiarire le ragioni sulla base delle quali, pur nella pacifica ascrivibilità formale delle somme in questione ad un conto corrente bancario intestato alla madre del prevenuto, le stesse dovevano ritenersi nella loro complessiva integralità, senza j espressive di redditi totalmente tassabili prodotti dall'imputato e da questo non dichiarati al fisco.

Sul punto la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Considerato assorbito, dall'accoglimento del precedente motivo di impugnazione, quello afferente al trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo della riconoscibilità delle attenuanti generiche che sotto quello della recidiva, essendo lo stesso evidentemente condizionato dall'esito che, in sede di rinvio, avrà la censura in ordine alla sussistenza del reato di cui al punto 3) della compressiva imputazione contestata al Cane, si rileva che anche il sesto motivo di ricorso merita, sebbene il suo destino dipende, almeno in parte, dall'esito del giudizio di rinvio sul precedente motivo accolto, un ulteriore approfondimento in sede rescissoria.

Con esso, infatti, il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte di merito abbia inteso confermare la condanna generica a carico del prevenuto al risarcimento del danno "all'immagine" patito dalla Amministrazione finanziaria, liquidando, altresì, una provvisionale, immediatamente esecutiva, avente l'importo di 500.000,00 euro.

Al riguardo preliminarmente, si rileva che, sebbene sia espressione costante della giurisprudenza di questa Corte la inammissibilità in sede di legittimità delle doglianze riferite all'avvenuta liquidazione a carico del condannato di una provvisionale (in tale senso, infatti, ad exemplum: Corte di cassazione, Sezione II Penale, 5 novembre 2019, n. 44859), trattandosi di pronunzia non suscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere sostituita dalla successiva decisione con la quale venga operata la definitiva liquidazione del danno risarcibile, una tale limitazione non opera laddove sia stata oggetto di impugnazione, unitamente alla determinazione della provvisionale, anche la stesse statuizione sull'an della presupposta condanna generica, essendo, indubbiamente, soggetta a condanna provvisionale il solo risarcimento del danno per il quale sia già stata accertata la astratta esistenza.

Nel caso che interessa la Corte subalpina ha fatto espresso, ancorchè generico, riferimento ai "gravissimi danni all'immagine cagionati all'Amministrazione".

Ciò rilevato, al di là della adozione formule aprioristiche da parte dei giudici del merito, posto che la estrema gravità del danno è stata desunta, senza che ciò sia stato oggetto di chiarimenti, dalla ritenuta "diminuzione della fiducia dei consociati" verso l'Amministrazione stessa, dalle "modalità di perpetrazione degli illeciti e dall'eco mediatico (sic!) della presente vicenda", si osserva, con valutazione assorbente di ogni altro rilievo, che l'azione risarcitoria per il danno all'immagine subito dalla pA è esercitabile soltanto con riferimento ai delitti - sia che si tratti dei delitti contro la medesima previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale (come sostenuto con valutazione volta ad escludere le ipotesi di danno cagionato tramite la perpetrazione di delitti comuni, da: Corte di cassazione, Sezione II penale, 11 dicembre 2020, n. 35447), sia che si tratti di ogni altro genere di delitti in danno della pA (come, invece, più di recente, sostenuto, alla luce delle modifiche apportate per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 174 del 2016, da: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 febbraio 2022, n. 5534) - che siano stati realizzati da soggetti appartenenti alla pA (Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 settembre 2018, n. 41102); circostanza quest'ultima che non risulta affatto ricorrere nella presente fattispecie.

Alla luce dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, riguardo alla posizione del Cane, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Passando, a questo punto, al ricorso presentato da D'[OSCURATO:PERSONA], che consta di 4 motivi di impugnazione; accantonato, per il momento il primo, riguardante la mancata rilevazione da parte della Corte di Torino dell'avvenuta prescrizione dell'intera imputazione mossa al D'Angelo sub 1) del capo di imputazione, si rileva, quanto al secondo motivo che anche per il D'Angelo valgono i rilievi fatti in ordine alla adeguatezza motivazionale sull'avvenuta istituzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione desunta, come in precedenza rilevato, dall'avvenuto rinvenimento delle copie di esse.

Quanto al terzo motivo di impugnazione si osserva che la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stata ritenuta adeguata la prova della produzione di reddito non dichiarato da parte dell'imputato desunta dal fatto che questi abbia alimentato il proprio conto corrente bancario con rimesse attribuite, appunto, alla voce reddituale, risulta essere pienamente plausibile e, pertanto, non soggetta a sindacato in sede di legittimità.

Così come, in linea astratta, è adeguata la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, essendo stato lo stesso contenuto ben al di sotto del medio edittale, condizione che giustifica una particolare sintesi motivazionale sul punto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2129, n. 29968).

Relativamente alla contestazione, avente ad oggetto la doglianza sulla ritenuta ricorrenza della recidiva a carico del predetto, pur essendo stato definito uno dei procedimenti intentati nei suoi confronti per reati a suo tempo a lui contestati definito con il positivo esito della messa alla prova, si osserva che, non essendo stata tale doglianza precedentemente mossa in sede di merito, di essa la Corte di appello non era tenuta a tenere conto né la stessa può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Fondato è risultato, infine, il motivo di impugnazione riguardante la mancata affermazione dell'avvenuta integrale prescrizione del reato contestato al prevenuto sub 1) del capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA]Angelo era stata, infatti, contestata, senza che la imputazione fosse stata descritta come espressiva della sua partecipazione concorsuale con altre persone nel reato, la condotta relativa alla emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti da lui posta in essere, in qualità di Amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo andante dal 5 maggio 2011 al 20 dicembre 2011; sulla base di questa imputazione la Corte di Torino con la sentenza impugnata, emessa in data 6 febbraio 2022, con la quale è pure stata dichiarata la prescrizione delle condotte criminose conteste, anche al D'Angelo, sub 1) del capo di imputazione, commesse sino a tutto il 28 dicembre 2011, ha sì rideterminato la pena inflitta al D'Angelo dal Tribunale di Ivrea, ma ciò ha fatto, essendo stati unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, non escludendo del tutto l'aumento di pena connesso ex art. 81, cpv, cod. pen., alla citata imputazione ma riducendone la sua incidenza da quella, originariamente divisata dal giudice di primo grado, di mesi 3 di reclusione a quella di mesi 1 di reclusione.

Tale determinazione appare chiaramente erronea, posto che, una volta dichiarata la piena estinzione per prescrizione del reato contestato sub 1) al D'Angelo, la pena ad esso correlata doveva essere integralmente espunta.

Operazione che, non richiedendo la medesima alcun apprezzamento di merito, può essere compiuta a questo punto, visto l'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., direttamente da questa Corte di cassazione - annullando la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a carico del D'Angelo e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso da questo presentato - nei termini meglio precisati in dispositivo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni 2 di reclusione, eliminando la pena in aumento di mesi 1 di reclusione irrogata per il reato di cui al capo 1).

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANE Carlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 settembre 1970; CASAMASSIMA Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il 5 marzo 1966; D'ANGELO Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Co) il 23 luglio 1971; avverso la sentenza n. 3392 della Corte di appello di Torino del 6 giugno 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati Cane e Casamassima e l'accoglimento, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto al ricorso dell'imputato D'Angelo; sentiti, altresì, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del medesimo foro, e, per l'imputato D'Angelo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche lui del foro di Torino, i quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza datata 6 giugno 2022, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Ivrea, in data 25 maggio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 8, 10 - il primo in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA], il secondo in qualità di amministratore unico della stessa nel periodo dal 4 maggio 2011 al 20 dicembre 2011 - e 5 del dlgs. n. 74 del 2000, loro rispettivamente ascritti, commessi successivamente al giorno 15 settembre 2011, e [OSCURATO:PERSONA] è stato, a sua volta, condannato - in qualità di amministratore unico della predetta società nel periodo dal 20 dicembre 2011 al 28 febbraio 2012 - per i reati di cui agli artt. 8 e 10 dlgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti. Il giudice di secondo grado ha, infatti, dichiarato non doversi procedere, stante la intervenuta prescrizione, nei confronti dei tre imputati per il reato previsto dall'art. 8 del dlgs. n. 74 del 2000 (cioè il capo 1 di imputazione), limitatamente ai fatti commessi dal 16 settembre 2011 al 28 dicembre 2011; conseguentemente, ha rideterminato la pena irrogata nei loro confronti. La sentenza di secondo grado è stata impugnata dai difensori dei tre imputati. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi di doglianza. Con il primo è stata dedotta la violazione dell'art. 2639 cod. civ., in cui la Corte di appello di Torino sarebbe incorsa nel ritenere che il ricorrente avesse G-\ ricoperto la qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] anche nel periodo successivo all'aprile 2011, come affermato dal coimputato D'Angelo; nonché il vizio della motivazione, che sul punto risulterebbe apparente; il giudice di secondo grado avrebbe travisato il contenuto della deposizione del teste Donati, commercialista della società sino al 2010, valorizzata quale riscontro delle dichiarazioni del D'Angelo. La Corte di appello avrebbe poi affermato la responsabilità penale del ricorrente per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, erroneamente ritenendo che nella nozione di operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 1 dlgs n. 74 del 2000, rientrassero anche i casi, come quello oggetto di contestazione, di interposizione fittizia dell'operatore economico in una catena commerciale, per i quali il legislatore avrebbe invece adottato la specifica previsione di cui alla lett. g-bis) dello stesso articolo, entrata in vigore successivamente ai fatti contestati; così violando gli artt. 1 e 8 del dlgs n.74 del 2000; inoltre, erronea risulterebbe anche la ritenuta sussistenza nel caso di specie del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Questo consisterebbe nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mentre i soggetti aventi causa da [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto evadere VIVA, in virtù dei meccanismi stessi di imputazione di tale imposta che non grava sull'acquirente dei beni o dei servizi ma sul fornitore di essi; soltanto la società [OSCURATO:PERSONA], cioè il soggetto che avrebbe emesso le fatture, ne avrebbe omesso il versamento e tuttavia nessuna contestazione sarebbe stata mossa ai suoi legali rappresentanti in ordine alla violazione dell'art. 10-ter del dlgs. n. 74 del 2000. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell'art. 10 del dlgs. n. 74 del 2000 in cui il giudice di secondo grado sarebbe incorso ritenendo sussistente la responsabilità penale del ricorrente per l'occultamento o distruzione di documenti contabili, fattispecie a condotta commissiva, di cui non potrebbe affermarsi l'integrazione per il solo mancato rinvenimento della contabilità nel corso di accessi dell'Amministrazione finanziaria presso la sede legale della società avvenuti anni dopo il tempo in cui le scritture avrebbe dovuto essere tenute; peraltro, nel caso di specie, il teste Donati avrebbe riferito di non aver mai ricevuto, in qualità di commercialista, la documentazione necessaria alla tenuta della contabilità. Con il quarto motivo di doglianza, è stata dedotta la violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000: ad avviso del ricorrente, la propria responsabilità per il reato di omessa dichiarazione sarebbe stata affermata in virtù di una duplice presunzione tributaria: da un lato quella per cui i versamenti oggetto di contestazione, rinvenuti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente, fossero qualificabili quale reddito imponibile non dichiarato di quest'ultimo; dall'altro quella per cui il predetto conto corrente fosse riconducibile al ricorrente; circostanze che la Corte di appello avrebbe ritenuto provate sulla base delle sole risultanze degli accertamenti tributari e del silenzio serbato dal ricorrente in sede di contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria; la giurisprudenza di legittimità avrebbe, invece, affermato che, anche in tal caso, le risultanze delle indagini bancarie non possono rappresentare idoneo elemento di prova ai fini della condanna, stante l'inutilizzabilità in sede penale delle presunzioni ex art. 32 del dPR n. 600 del 1973. Il ricorrente ha poi dedotto la violazione degli artt. 62 -bis e 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento al disposto trattamento sanzionatorio; quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare gli specifici rilievi difensivi relativi alla positiva condotta processuale del Cane; quanto all'applicazione della recidiva, non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali la nuova condotta criminosa costituirebbe indice di accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, anche rispetto ai precedenti giudiziari, peraltro non specificati in motivazione. Infine, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna dell'imputato, pronunciata in primo grado, al pagamento di una provvisionale di euro 500.000,00 per il danno all'immagine subito dall'Amministrazione finanziaria; la motivazione sul punto risulterebbe apparente ed elusiva delle doglianze formulate dalla difesa con l'atto d'appello, in cui si era evidenziato peraltro come il danno in parola non fosse supportato da alcuna allegazione della parte civile. La difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] ha formulato quattro motivi di ricorso. Con il primo, è stata dedotta la violazione degli artt. 157 e seguenti cod. pen., in quanto la Corte d'appello non si sarebbe avveduta che, tra gli episodi di cui al capo 1) di imputazione, quelli contestati al D'Angelo risultavano tutti coperti dalla prescrizione, dichiarata dallo stesso giudice per i fatti commessi sino al 28 dicembre 2011; e conseguentemente non avrebbe eliminato l'aumento di pena disposto a carico del ricorrente a titolo di continuazione per il reato di cui al detto capo di imputazione. Quanto alla responsabilità per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, il giudice di secondo grado l'avrebbe affermata, nei confronti del ricorrente, erroneamente applicando l'art. 10 del dlgs. n. 74 del 2000; la motivazione sul punto risulterebbe mancante, in particolare con riferimento ai rilievi contenuti nell'atto d'appello, relativi allo stesso vizio motivazionale che avrebbe colpito la sentenza di prime cure; sicché quest'ultima non potrebbe prestarsi ad integrare la motivazione della pronuncia d'appello; la Corte torinese avrebbe inoltre illogicamente dedotto l'esistenza delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] dalla prova dell'esistenza di alcune fatture emesse dalla medesima società.Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 5 del dlgs. n. 74 del 2000 e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla propria responsabilità affermata per il reato di omessa dichiarazione; in particolare, l'argomentazione della Corte d'appello si porrebbe in contrasto con le dichiarazioni della teste Borsano, dipendente dell'Agenzia delle Entrate, che aveva precisato di non aver analizzato i flussi in uscita dal conto corrente dell'imputato né la provenienza di quelli in entrata. Con l'ultimo motivo di ricorso, sono stati dedotti i vizi dai quali sarebbe affetta la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio stabilito per il ricorrente; quella risulterebbe mancante quanto all'irrogazione di una pena non contenuta nel minimo edittale e contraddittoria quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, cui la Corte d'appello si sarebbe determinata in assenza di meriti processuali ed extraprocessuali degli imputati, mentre dagli atti sarebbe emerso come il D'Angelo avesse rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le quali, ad avviso del ricorrente, sarebbero state decisive al fine dell'affermazione della responsabilità penale di quest'ultimo, ed avesse pienamente ammesso i fatti storici a lui contestati. Con una memoria del 16 marzo us la difesa del D'Angelo ha rilevato che nei suoi confronti non doveva essere calcolata la recidiva, posto che uno dei precedenti penali su di lui gravanti era stato dichiarato estinto ad ogni effetto stante il positivo esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi dì doglianza. Il primo attiene all'erronea applicazione degli artt. 8 e 10 del dlgs. n. 74 del 2000, in cui la Corte di appello sarebbe incorsa nel ritenere integrata la penale responsabilità del ricorrente per i capi 1) e 2) di imputazione, in particolare con riferimento all'elemento soggettivo delle due fattispecie di reato, in quanto il giudice si sarebbe limitato a valorizzare la posizione di liquidatore della società assunta dal ricorrente ed il rinvenimento di accrediti per Euro 145.313,07, da parte della [OSCURATO:PERSONA], sul suo conto corrente; ciò a fronte dei rilievi difensivi dedotti in appello, per cui, in particolare, il breve tempo in cui il ricorrente aveva assunto la formale amministrazione della società avrebbe deposto per una valutazione della sua posizione alla stregua di quella operata dal giudice di prime grado per [OSCURATO:PERSONA], coimputata assolta da ogni responsabilità; il breve lasso temporale a lui riferito avrebbe escluso la ricostruibilità in capo al ricorrente, nel periodo oggetto di contestazione, da un lato del potere effettivo di conservazione di una documentazione che da tempo non esisteva, dall'altro della consapevolezza che tale documentazione fosse presente. Infine, la difesa del Casamassima ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento ad entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna nei suoi confronti; il giudice di secondo grado, nel ritenere che nel caso di specie nessun merito processuale o extraprocessuale degli imputati deponesse per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe, infatti, richiesto loro, al fine dell'ottenimento della mitigazione di pena, un comportamento processuale "confessorio", abdicativo del diritto alla difesa; avrebbe inoltre omesso di considerare come la posizione del Casamassima sarebbe risultata del tutto marginale rispetto a quelle dei coimputati. [OSCURATO:PERSONA] Mentre i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e da D'[OSCURATO:PERSONA] sono, sia pure parzialmente e con diversi effetti, fondati, quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Prendendo le mosse proprio da quest'ultimo, attesa la maggiore "liquidità" della decisione da assumere, osserva il Collegio che a carico del prevenuto in questione sono state elevate, sub 1) dell'articolata contestazione, imputazioni aventi ad oggetto la emissione di fatture per operazioni insistenti avvenute nel periodo compreso fra il 20 dicembre 2011 ed il 28 febbraio 2012, lasso di tempo in cui lo stesso ha rivestito la carica di Amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], e, sub 2), accuse riguardanti la violazione dell'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, per avere il Casamassima, nel periodo in cui ha svolto le citate mansioni, occultato ovvero distrutto le scritture contabili obbligatorie della predetta compagine sociale; a fronte di tali accuse, la cui fondatezza è stata affermata sia in primo che in secondo grado di giudizio, la difesa del ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte dì merito nell'affermare la responsabilità dell'imputato, sebbene questi abbia svolto i compiti di Amministratore della detta Società per il breve periodo dianzi indicato. Si tratta, chiaramente, di doglianza priva di alcun pregio; ciò emerge alla chiara luce ove si rifletta sulla circostanza, tale da determinare al riguardo la inammissibilità della doglianza per ciò che attiene al capo 2) della imputazione elevata a carico del Casamassima, che nulla ha effettivamente il ricorrente contestato rispetto alla affermazione della sua penale responsabilità quanto a tale corno della imputazione; ma anche per ciò che attiene alla contestazione riferita all'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 non ha pregio la doglianza posto che, come anche in questo caso senza che il dato sia stato oggetto di una qualche censura, è risultato che le fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] recano delle date, in particolare per ciò che attiene al periodo intercorrente fra il 21 dicembre 2011 ed il 28 febbraio 2012 (periodo una piccola parte del quale è, peraltro, già caduto sotto la falcidie della prescrizione dichiarata dalla Corte subalpina), riferibili alla fase, pur breve ma non per questo meno significativa, durante la quale il Casamassima, avendo rivestito la qualifica di Amministratore unico della ricordata Società, deve rispondere delle operazioni, nella specie illecite, compiute a nome della stessa. Per ciò che attiene al secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio e, più specificamente, al mancato riconoscimento da parte della Corte di merito delle circostanze attenuanti generiche, si rileva che la doglianza formulata dalla ricorrente difesa è del tutto incongrua rispetto alla motivazione con la quale la Corte ha escluso che l'imputato potesse accedere al predetto beneficio; infatti, avendo la Corte di Torino segnalato il fatto che l'imputato, già recidivo, non ha rappresentato ragioni, processuali o extraprocessuali, che ne avrebbero potuto giustificare l'applicazione, la ricorrente difesa ha, impropriamente, ritenuto che in tale modo la Corte di merito avrebbe inteso sanzionare, negando le circostanze attenuanti generiche, il comportamento non confessorio dell'imputato, laddove il significato della, peraltro chiara, espressione utilizzata dai giudici del merito, cioè che non sono state poste alla loro attenzione circostanze che avrebbero reso il Casamassima meritevole del beneficio (manchevolezza tuttora presente, avendo la difesa di quest'ultimo solamente posto in luce quella che, in linea generale, sarebbe la funzione delle circostanze attenuanti generiche, senza indicare le ragioni per le quali sarebbe stato necessario nel caso di specie adeguare la sanzione concretamente irrogata - peraltro contenuta dalla Corte di Torino per il Casamassima in termini più favorevoli rispetto agli altri coimputati - nei confronti dell'attuale ricorrente), appare del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lungi dal costituire un diritto per il prevenuto non immeritevole, costituisce un beneficio conseguente all'avvenuto positivo riconoscimento di ragioni che evidenziano una qualche specifica meritevolezza del soggetto condannato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2019, n. 1913). Passando a questo punto alla impugnazione presentata dall'imputato Cane, articolata attraverso 6 motivi di impugnazione, si rileva che di questi appare fondato il motivo avente ad oggetto il reato a lui contestato sub 3) dell'editto accusatorio, essendo, invece, risultati manifestamente infondati o direttamente inammissibili i restanti motivi di ricorso; restano, tuttavia, impregiudicati, sia pure con le precisazioni che seguono quanto al ristoro del danno nei confronti della Amministrazione finanziaria, quelli concernenti il trattamento sanzionatorio o risarcitorio, essendo, almeno in parte, il destino di questi subordinato alla definizione delle censure riguardanti l'imputazione di cui al citato punto 3). Esaminando i motivi di impugnazione si rileva che, relativamente al primo motivo di ricorso, svolto con riferimento alla censura dell'avvenuta attribuzione a questo della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], si osserva che, trattandosi di censura chiaramente afferente alla motivazione della sentenza impugnata, la stessa potrebbe risultare ammissibile di fronte a questo giudice della legittimità solo in quanto si tratti di motivazione manifestamente illogica; circostanza che, indubbiamente, non si verifica nella fattispecie, posto che la Corte di Torino ha assegnato, con motivazione del tutto congrua, la qualifica di amministratore di fatto al Cane in funzione della circostanza, di per sé eloquente, che lo stesso aveva offerto al D'Angelo la posizione, solo formale, di amministratore di diritto della Società in questione, in tal modo dimostrando (L, fgo potere materialmente gestire quest'ultima, essendo tale dato anche corroborato nella sua valenza dimostrativa dalle dichiarazioni del commercialista che ne curava la contabilità, il quale ha indicato il Cane come il soggetto che "controllava" la Intertrading. Il secondo motivo ha ad oggetto la contestazione della natura di operazione inesistente alle transazioni commerciali documentate con le fatture emesse dalla Intertrading; al riguardo si rileva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, qui convintamente condivisa, la natura di operazione inesistente a riconducibile sia all'ipotesi in cui raffare" documentato con le e.j fatture sia oggettivamente inesistente, nel senso che lo stesso non si è mai verificato, sia nel caso in cui, come verificatosi nella fattispecie, la prestazione di beni o servizi di cui si tratta è bensì avvenuta ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella fattura emessa; si parla, infatti, in questo secondo cas9 di operazione soggettivamente inesistente, ma la distinzione non ha alcun effetto sul piano penale (cfr. infatti, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2° gennaio 2020, n. 1998). Nessun pregio ha la tesi in merito all'asserita rilevanza dell'avvenuta introduzione, per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015, fra le disposizioni aventi carattere definitorio contenute nell'art. 1 del dlgs n. 74 del 2000 della lettera g-bis), la quale definisce le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, atteso che, anche "seguito della citata novella, la condotta di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non è assorbita in quella di compimento di operazioni simulate soggettivamente, in quanto in base alla immutata definizione contenuta nella lett. a) dello stesso art. 1 del dlgs n. 74 del 2000, sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; ne consegue che il discrimine tra i reati previsti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 del dlgs. n. 74 del 2000 non è dato dalla natura dell'operazione ma dal modo in cui essa è documentata (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 agosto 2017, n. 38185). Frutto di un evidente equivoco applicativo è l'affermazione che nella condotta del Cane non sarebbe ravvisabile il dolo specifico di agevolare la evasione fiscale di terzi, dato che il debito relativo al versamento dell'Iva derivante dalla emissione della fatture per operazioni inesistenti graverebbe, semmai sulla Intertrading e non sui terzi destinatari della fatture, atteso che, come è palese, tali ultimi soggetti, attraverso la allegazione degli importi di tali fatture quali poste passive di reddito, conseguirebbero il risultato di abbattere fraudolentemente l'imponibile per il calcolo delle imposte dirette e non per il calcolo dell'Iva. Anche il terzo motivo di impugnazione, relativo alla imputazione riguardante la distruzione ovvero l'occultamento delle scritture contabili delle quali è obbligatoria la conservazione, in ordine alla quale è contestata la sussistenza del reato, stante la mancanza di prova in ordine alla loro istituzione, si rileva la manifesta infondatezza della doglianza, posto che, coerentemente con il giudizio logicamente inferenziale, i giudici di merito hanno dedotto l'avvenuta creazione dei documenti di cui si parla sulla base del fatto che, essendo stata rinvenuta la copia delle fatture emesse dalla Intertrading presso i soggetti nei cui confronti le stesse sono state spiccate, rientra nell'ambito del ragionevolmente deducibile - e come tale ritenuto dalla Corte di merito con valutazione non più sindacabile in questa sede di legittimità - che a monte della creazione della copia vi sia stata la produzione di un originale che sarebbe stato obbligo del Cane, data la qualifica rivestita, conservare ed, all'occorrenza, rammostrare ai verificatori tributari. Appare, invece, fondato il motivo di doglianza, riferito al reato contestato sub 3), cioè alla riferibilità all'imputato, in quanto reddito tassabile, delle somme di danaro rinvenute quali poste attive di un conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA], madre del Cane. Ora, sebbene risponda al vero che non sia stata fornita alcuna prova della provenienza di tali somme e del fatto che il reddito finanziario di cui le stesse costituiscono l'oggetto sia stato sottoposto a tassazione, deve, tuttavia, rilevarsi che in ordine alla riferibilità di tali somme all'odierno ricorrente, ed in particolare alle condotte illecite a lui attribuite, la Corte di appello, pur investita sul punto da uno specifico motivo di gravame, non ha fornito un'adeguata risposta, essendosi limitata, in termini assertivi ed assiomatici, a sostenere la riferibilità di tali somme al Cane, senza chiarire le ragioni sulla base delle quali, pur nella pacifica ascrivibilità formale delle somme in questione ad un conto corrente bancario intestato alla madre del prevenuto, le stesse dovevano ritenersi nella loro complessiva integralità, senza j espressive di redditi totalmente tassabili prodotti dall'imputato e da questo non dichiarati al fisco. Sul punto la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Considerato assorbito, dall'accoglimento del precedente motivo di impugnazione, quello afferente al trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo della riconoscibilità delle attenuanti generiche che sotto quello della recidiva, essendo lo stesso evidentemente condizionato dall'esito che, in sede di rinvio, avrà la censura in ordine alla sussistenza del reato di cui al punto 3) della compressiva imputazione contestata al Cane, si rileva che anche il sesto motivo di ricorso merita, sebbene il suo destino dipende, almeno in parte, dall'esito del giudizio di rinvio sul precedente motivo accolto, un ulteriore approfondimento in sede rescissoria. Con esso, infatti, il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte di merito abbia inteso confermare la condanna generica a carico del prevenuto al risarcimento del danno "all'immagine" patito dalla Amministrazione finanziaria, liquidando, altresì, una provvisionale, immediatamente esecutiva, avente l'importo di 500.000,00 euro. Al riguardo preliminarmente, si rileva che, sebbene sia espressione costante della giurisprudenza di questa Corte la inammissibilità in sede di legittimità delle doglianze riferite all'avvenuta liquidazione a carico del condannato di una provvisionale (in tale senso, infatti, ad exemplum: Corte di cassazione, Sezione II Penale, 5 novembre 2019, n. 44859), trattandosi di pronunzia non suscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere sostituita dalla successiva decisione con la quale venga operata la definitiva liquidazione del danno risarcibile, una tale limitazione non opera laddove sia stata oggetto di impugnazione, unitamente alla determinazione della provvisionale, anche la stesse statuizione sull'an della presupposta condanna generica, essendo, indubbiamente, soggetta a condanna provvisionale il solo risarcimento del danno per il quale sia già stata accertata la astratta esistenza. Nel caso che interessa la Corte subalpina ha fatto espresso, ancorchè generico, riferimento ai "gravissimi danni all'immagine cagionati all'Amministrazione". Ciò rilevato, al di là della adozione formule aprioristiche da parte dei giudici del merito, posto che la estrema gravità del danno è stata desunta, senza che ciò sia stato oggetto di chiarimenti, dalla ritenuta "diminuzione della fiducia dei consociati" verso l'Amministrazione stessa, dalle "modalità di perpetrazione degli illeciti e dall'eco mediatico (sic!) della presente vicenda", si osserva, con valutazione assorbente di ogni altro rilievo, che l'azione risarcitoria per il danno all'immagine subito dalla pA è esercitabile soltanto con riferimento ai delitti - sia che si tratti dei delitti contro la medesima previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale (come sostenuto con valutazione volta ad escludere le ipotesi di danno cagionato tramite la perpetrazione di delitti comuni, da: Corte di cassazione, Sezione II penale, 11 dicembre 2020, n. 35447), sia che si tratti di ogni altro genere di delitti in danno della pA (come, invece, più di recente, sostenuto, alla luce delle modifiche apportate per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 174 del 2016, da: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 febbraio 2022, n. 5534) - che siano stati realizzati da soggetti appartenenti alla pA (Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 settembre 2018, n. 41102); circostanza quest'ultima che non risulta affatto ricorrere nella presente fattispecie. Alla luce dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, riguardo alla posizione del Cane, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Passando, a questo punto, al ricorso presentato da D'[OSCURATO:PERSONA], che consta di 4 motivi di impugnazione; accantonato, per il momento il primo, riguardante la mancata rilevazione da parte della Corte di Torino dell'avvenuta prescrizione dell'intera imputazione mossa al D'Angelo sub 1) del capo di imputazione, si rileva, quanto al secondo motivo che anche per il D'Angelo valgono i rilievi fatti in ordine alla adeguatezza motivazionale sull'avvenuta istituzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione desunta, come in precedenza rilevato, dall'avvenuto rinvenimento delle copie di esse. Quanto al terzo motivo di impugnazione si osserva che la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stata ritenuta adeguata la prova della produzione di reddito non dichiarato da parte dell'imputato desunta dal fatto che questi abbia alimentato il proprio conto corrente bancario con rimesse attribuite, appunto, alla voce reddituale, risulta essere pienamente plausibile e, pertanto, non soggetta a sindacato in sede di legittimità. Così come, in linea astratta, è adeguata la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, essendo stato lo stesso contenuto ben al di sotto del medio edittale, condizione che giustifica una particolare sintesi motivazionale sul punto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2129, n. 29968). Relativamente alla contestazione, avente ad oggetto la doglianza sulla ritenuta ricorrenza della recidiva a carico del predetto, pur essendo stato definito uno dei procedimenti intentati nei suoi confronti per reati a suo tempo a lui contestati definito con il positivo esito della messa alla prova, si osserva che, non essendo stata tale doglianza precedentemente mossa in sede di merito, di essa la Corte di appello non era tenuta a tenere conto né la stessa può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Fondato è risultato, infine, il motivo di impugnazione riguardante la mancata affermazione dell'avvenuta integrale prescrizione del reato contestato al prevenuto sub 1) del capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA]Angelo era stata, infatti, contestata, senza che la imputazione fosse stata descritta come espressiva della sua partecipazione concorsuale con altre persone nel reato, la condotta relativa alla emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti da lui posta in essere, in qualità di Amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo andante dal 5 maggio 2011 al 20 dicembre 2011; sulla base di questa imputazione la Corte di Torino con la sentenza impugnata, emessa in data 6 febbraio 2022, con la quale è pure stata dichiarata la prescrizione delle condotte criminose conteste, anche al D'Angelo, sub 1) del capo di imputazione, commesse sino a tutto il 28 dicembre 2011, ha sì rideterminato la pena inflitta al D'Angelo dal Tribunale di Ivrea, ma ciò ha fatto, essendo stati unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, non escludendo del tutto l'aumento di pena connesso ex art. 81, cpv, cod. pen., alla citata imputazione ma riducendone la sua incidenza da quella, originariamente divisata dal giudice di primo grado, di mesi 3 di reclusione a quella di mesi 1 di reclusione. Tale determinazione appare chiaramente erronea, posto che, una volta dichiarata la piena estinzione per prescrizione del reato contestato sub 1) al D'Angelo, la pena ad esso correlata doveva essere integralmente espunta. Operazione che, non richiedendo la medesima alcun apprezzamento di merito, può essere compiuta a questo punto, visto l'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., direttamente da questa Corte di cassazione - annullando la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a carico del D'Angelo e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso da questo presentato - nei termini meglio precisati in dispositivo. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni 2 di reclusione, eliminando la pena in aumento di mesi 1 di reclusione irrogata per il reato di cui al capo 1). Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di c
Sentenza Cassazione n. 36849/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris