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CassazionedecretoSezione F

Cassazione n. 39964/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 febbraio 2018, il Tribunale di Udine dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati, commessi in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], di porto, fuori della propria abitazione, di oggetto - coltello - atto ad offendere e di possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso.

Il Tribunale si basava sulla dichiarazione di un testimone qualificato e sulle risultanze di un verbale di sequestro redatto in seguito a un controllo svolto da personale della Polizia di Stato sull'autovettura occupata dai predetti soggetti, in una via pubblica di Udine, alle ore 22.00 circa del 29 giugno 2016.

Riconosciuta la continuazione, gli imputati venivano condannati entrambi alla pena di otto mesi di arresto.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame con il quale deduceva: la nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, perché compiuta, 11 26 gennaio 2017, nel domicilio dichiarato, durante un periodo di detenzione in carcere dell'imputato; l'erroneità del giudizio di responsabilità, in considerazione del fatto che gli oggetti sopra indicati erano stati reperiti non isolati all'interno dell'autovettura, ma associati a una serie di ulteriori attrezzi da lavoro edile; l'erroneità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. La Corte di appello di Trieste rigettava il gravame con sentenza del 10 novembre 2020.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 156 e 180 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, come evidenziato con l'atto di appello, perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stata eseguita - nel domicilio dichiarato - durante un periodo di detenzione, per altra causa, dell'imputato che, pertanto, non aveva avuto conoscenza della citazione.

Peraltro, l'imputato era stato assistito da difensore nominato di ufficio che, con ogni probabilità, non era a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato, così come il Tribunale.

Il ricorrente richiama la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, del 22 aprile 2020, n. 12778.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata comunicazione a [OSCURATO:PERSONA], da parte del fratello coimputato, [OSCURATO:PERSONA], del fatto che era avvenuta la notifica a costui del decreto di citazione per il giudizio di primo grado.

La Corte di appello ha errato nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avere conoscenza della progressione del processo dal fratello.

A carico di quest'ultimo, infatti, non vi era alcun obbligo di informare [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] poteva anche ritenere che il fratello fosse già a conoscenza della citazione.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.

Il ricorrente sostiene che il giudice del merito abbia errato nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] concorrente nel reato sol perché si trovava sull'autovettura in uso al fratello al momento del controllo.

Gli oggetti sequestrati non erano stati reperiti su alcuno dei due fratelli ma nel cassetto laterale sinistro - lato guida - della macchina e non è stato spiegato perché è stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse co- possessore degli oggetti stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il terzo ha carattere di novità.

Tutti, pertanto, sono inammissibili.

1.1. Con riguardo al primo motivo, inerente alla valutazione del giudice di appello circa la regolarità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio; in motivazione, la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa".

Inoltre, è stato chiarito che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato o eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, suscettibili di sanatoria se non dedotte tempestivamente (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869 - 01).

In applicazione dei principi di diritto ora richiamati, deve affermarsi la correttezza dell'affermazione della Corte di appello di Trieste che ha considerato valida la notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado.

Non emerge da alcun atto, infatti, che il giudice di primo grado fosse stato informato della situazione di detenzione dell'imputato per altra causa, nel momento in cui la notifica del suddetto decreto venne eseguita nel domicilio eletto.In mancanza di risultanze in tal senso, e in presenza di elezione di domicilio precedentemente compiuta dall'imputato - ricordata anche dal ricorrente - non spettava al giudice di primo grado, al fine della notifica del decreto di citazione per il giudizio, disporre alcuna ricerca dell'imputato, né ordinare la notifica del decreto in luogo diverso dal menzionato domicilio.

Conseguentemente, non sussisteva alcuna nullità della notifica in argomento.

Inoltre, non risulta che l'ipotizzata nullità sia stata tempestivamente dedotta e, quindi, essa sarebbe comunque sanata.

1.2. Una volta esclusa la nullità della notifica del menzionato decreto di citazione nel domicilio eletto, rimangono prive di alcuna valenza, e non occorre approfondirne l'esame, le deduzioni rese dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, volte a far ritenere che il giudice di appello, nell'esaminare il motivo di gravame inerente alla validità della notifica del ripetuto decreto, abbia dato peso - e ciò erroneamente - al fatto che al momento della ricezione della notifica il fratello dell'imputato, che risultava convivente con lui nel domicilio eletto, avesse omesso alcuna dichiarazione circa lo stato di detenzione dell'imputato.

1.3. Il terzo motivo di ricorso, tendente a far ritenere che il giudice di appello avrebbe dovuto escludere la riconducibilità anche all'imputato degli oggetti sequestrati nell'auto dallo stesso occupata con il fratello, non è stato esposto fra i motivi di gravame rivolti al giudice di appello e, pertanto, ha carattere di novità che ne preclude la valutazione nel presente giudizio di legittimità, in applicazione del principio di devoluzione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come sopra anticipato, in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, poiché non è dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10 agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA] Luigi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2018, il Tribunale di Udine dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati, commessi in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], di porto, fuori della propria abitazione, di oggetto - coltello - atto ad offendere e di possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso. Il Tribunale si basava sulla dichiarazione di un testimone qualificato e sulle risultanze di un verbale di sequestro redatto in seguito a un controllo svolto da personale della Polizia di Stato sull'autovettura occupata dai predetti soggetti, in una via pubblica di Udine, alle ore 22.00 circa del 29 giugno 2016. Riconosciuta la continuazione, gli imputati venivano condannati entrambi alla pena di otto mesi di arresto. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame con il quale deduceva: la nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, perché compiuta, 11 26 gennaio 2017, nel domicilio dichiarato, durante un periodo di detenzione in carcere dell'imputato; l'erroneità del giudizio di responsabilità, in considerazione del fatto che gli oggetti sopra indicati erano stati reperiti non isolati all'interno dell'autovettura, ma associati a una serie di ulteriori attrezzi da lavoro edile; l'erroneità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. La Corte di appello di Trieste rigettava il gravame con sentenza del 10 novembre 2020. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 156 e 180 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, come evidenziato con l'atto di appello, perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stata eseguita - nel domicilio dichiarato - durante un periodo di detenzione, per altra causa, dell'imputato che, pertanto, non aveva avuto conoscenza della citazione. Peraltro, l'imputato era stato assistito da difensore nominato di ufficio che, con ogni probabilità, non era a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato, così come il Tribunale. Il ricorrente richiama la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, del 22 aprile 2020, n. 12778. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata comunicazione a [OSCURATO:PERSONA], da parte del fratello coimputato, [OSCURATO:PERSONA], del fatto che era avvenuta la notifica a costui del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. La Corte di appello ha errato nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avere conoscenza della progressione del processo dal fratello. A carico di quest'ultimo, infatti, non vi era alcun obbligo di informare [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] poteva anche ritenere che il fratello fosse già a conoscenza della citazione. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice del merito abbia errato nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] concorrente nel reato sol perché si trovava sull'autovettura in uso al fratello al momento del controllo. Gli oggetti sequestrati non erano stati reperiti su alcuno dei due fratelli ma nel cassetto laterale sinistro - lato guida - della macchina e non è stato spiegato perché è stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse co- possessore degli oggetti stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il terzo ha carattere di novità. Tutti, pertanto, sono inammissibili. 1.1. Con riguardo al primo motivo, inerente alla valutazione del giudice di appello circa la regolarità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio; in motivazione, la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa". Inoltre, è stato chiarito che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato o eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, suscettibili di sanatoria se non dedotte tempestivamente (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869 - 01). In applicazione dei principi di diritto ora richiamati, deve affermarsi la correttezza dell'affermazione della Corte di appello di Trieste che ha considerato valida la notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado. Non emerge da alcun atto, infatti, che il giudice di primo grado fosse stato informato della situazione di detenzione dell'imputato per altra causa, nel momento in cui la notifica del suddetto decreto venne eseguita nel domicilio eletto.In mancanza di risultanze in tal senso, e in presenza di elezione di domicilio precedentemente compiuta dall'imputato - ricordata anche dal ricorrente - non spettava al giudice di primo grado, al fine della notifica del decreto di citazione per il giudizio, disporre alcuna ricerca dell'imputato, né ordinare la notifica del decreto in luogo diverso dal menzionato domicilio. Conseguentemente, non sussisteva alcuna nullità della notifica in argomento. Inoltre, non risulta che l'ipotizzata nullità sia stata tempestivamente dedotta e, quindi, essa sarebbe comunque sanata. 1.2. Una volta esclusa la nullità della notifica del menzionato decreto di citazione nel domicilio eletto, rimangono prive di alcuna valenza, e non occorre approfondirne l'esame, le deduzioni rese dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, volte a far ritenere che il giudice di appello, nell'esaminare il motivo di gravame inerente alla validità della notifica del ripetuto decreto, abbia dato peso - e ciò erroneamente - al fatto che al momento della ricezione della notifica il fratello dell'imputato, che risultava convivente con lui nel domicilio eletto, avesse omesso alcuna dichiarazione circa lo stato di detenzione dell'imputato. 1.3. Il terzo motivo di ricorso, tendente a far ritenere che il giudice di appello avrebbe dovuto escludere la riconducibilità anche all'imputato degli oggetti sequestrati nell'auto dallo stesso occupata con il fratello, non è stato esposto fra i motivi di gravame rivolti al giudice di appello e, pertanto, ha carattere di novità che ne preclude la valutazione nel presente giudizio di legittimità, in applicazione del principio di devoluzione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come sopra anticipato, in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, poiché non è dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA] Luigi
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