CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 25/05/2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di diversi episodi di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la sentenza di condanna si basava sulla testimonianza del maresciallo Petrina, la cui lettura era stata travisata dal Collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Le censure contenute nel ricorso mirano a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.„ promuovendo uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso non è, infatti, volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente dato atto del fatto che il teste Petrina aveva riferito che unici accessi da cui si poteva arrivare all'area dove erano contenute le autovetture e i pezzi di altri veicoli oggetto di ricettazione erano quelli relativi alle proprietà dell'imputato, e che quindi solo lui poteva disporre di quelle aree. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.