CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 26694/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30224/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO n. 1062/2022depositata il 27/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Cosenza in data 12/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] agì al fine di ottenere soddisfazione del credito, pari ad euro 136.016,41, maturato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di corrispettivo della somministrazione di servizi di telefonia fissa e mobile, fax, collegamenti internet, e della fornitura, noleggio, manutenzione e assistenza tecnica di apparati e servizi. 2. Avverso il predetto decreto [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, eccependo, per quanto ancora rileva in questa sede: (i) la mancanza di prova del credito, non avendo [OSCURATO:PERSONA] prodotto in giudizio le fatture di cui lamentava il mancato pagamento non solo un estratto delle proprie scritture contabili certificate da un notaio; (ii) l’inesistenza del credito asseritamente rinvenibile in base alle fatture emesse nel periodo successivo ad aprile 2012, in quanto prive di giustificazione causale, dato che [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato il diritto di recesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n. 857/2015 il Tribunale di Cosenza accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 877/2015 emesso dal medesimo Tribunale, sulla preliminare questione di improponibilità del ricorso monitorio per non avere [OSCURATO:PERSONA] Italia esperito il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione. 4. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] interpose gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, deducendo l’erroneità della decisione impugnata, non essendo obbligatorio il tentativo di conciliazione per il giudizio monitorio e avendolo esperito per quello di opposizione, ed ha argomentato per l ’ infondatezza nel merito dell ’ opposizione, essendo il credito provato. 5. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eccependo l ’ inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bisc.p.c., e argomentando nel merito per l’infondatezza dell’appello. In particolare, dedusse l’inidoneità probatoria delle fatture prodotte da [OSCURATO:SOCIETA].,e la circostanza che dal 13/04/2012 la somministrazione dei servizi di telefonia le sarebbe stata fornita da altri operatori. 6. Con sentenza n. 1062/2022, depositata in data 27/03/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di euro 123.906,45, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, condannando parte appellata a rifondere le spese del grado. 7. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ unico motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt.1460 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, lamentando che la Corte territoriale non ha considerato l’eccezione, sollevata da Finedit sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, di inadempimento da parte di TIM, eccezione che avrebbe invertito l’onere della prova, dovendo il creditore provare l’effettiva prestazione a suo carico, ex art. 1460 c.c.A detta della ricorrente, la Corte territoriale ha errato tanto nel non aver fatto corretta applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., in merito alla ripartizione dell’onere della prova nel caso in cui il debitore opponente proponga eccezione di inadempimento, quanto per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito appunto dall’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data 5 giugno 2024 è stata depositata dai difensori delle parti una istanza congiunta di rinvio di udienzaper consentire la sottoscrizione di convenuta transazione e il successivo deposito della rinuncia al ricorso. P.Q.M. La Corte, preso atto, rinvia a nuovo ruolo, per consentire alle parti di d