CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 26750/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l n. 29039/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difes o dall’ A vv ocatura Generale dello Stato , domiciliato ex legecome da indirizzo pec indicato, controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intimata- per la cassazione della sentenza n. 2857/2022 della CORTE d'APPELLO di Roma pubblicata il 2.5.2022 ; Spese giudiziali civili– Compensazione – Controllo di legittimità udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.7.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti del Ministero dell’Economia e delleFinanze e di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna a l risarcimento deldanno. L’attore deduceva che il Ministero erroneamente aveva preteso il pagamento di euro 170.000,iscrivendo ipoteca su un suo bene immobile, ma successivamente era risultato che tale debito fa ceva capo a divers a persona. Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale si costituivano entrambi i convenuti, con sentenza pubblicata il 22.12.2016, riconosciuta la giurisdizione dell’AGO , dichiarava l a propria incompe tenza in favore del Tribunale di Torino, gravando l’attore delle spese di lite, liquidate in euro 16.481,00,oltre le spese generali e gli accessori. La Corte d’Appello di Roma con sentenza pubblicata il 10.12.20 18 rigettava l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] alla pronuncia sulle spese, con l’aggravio di quelle del gradoliquidate in euro 1.889,00, oltre le spese generali. Di tale sentenza, a seguito di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], era disposta la cassazione con ordinanza n. 21776/2021, pubblicata il 29.7.2021. La Corte di Cassazione, rigettato il primo e il secondo motivo di impugnazione, vertenti, rispettivamente, sulla regolazione delle spese di lite in caso didichiarazione di incompetenza e sulla configurabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA] della soccombenza, accoglieva il terzo motivo . Notava la Corte che la liquidazione delle spese di lite in primo grado era avvenuta includendo fasi e attività del processo non celebrate , per essersi c oncluso il procedimento con la declaratoria di incompetenza, senzala fase istruttoria, per la quale invece risultavano liquidate le relative spese. Inoltre, la motivazione resa era meramente assertiva, in quanto la Corte d’appello si eralimitata a d affermare che la somma era stata liquidata correttamente, senza entrare nel merito della impugnazione,con la quale si lamentava per l’appuntola liquidazione delle spese anche per fasi non tenute. 2. Con sentenza pubblicata il 2.5.2022 la Corte d’appello di Roma in sede giudizio di rinvio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] , dinanzi alla quale si costituiva il solo Ministero, accoglieva parzialmente l’appello proposto, liquidava le spese del primo grado in favoredel Ministero e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del 50% di quelle per le fasi di giudizio successivo a l primo grado. La Corte d’appello, rilevato che all’esito della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione non era più oggetto di contesa la questione della «soccombenza»del [OSCURATO:PERSONA], dato il rigetto del secondo motivo di ricorso e, quindi, in sede di rinvio si sarebbe dovuto pronunciare solo sul quantum delle spese liquidabili in funzione della pronuncia di incompetenza , determinava in euro 5.534,00quelle del primo grado, sulla base del valore indeterminabiledella controversia (scaglione da euro 26.001 a euro 52.000) e delle fasi effettivamente celebrate. In relazion e ai giudizi successivi al primo grado, tenuto conto dell’esito complessivo della lite e del minor importoper spese di lite liquidate in favore del Ministero, la Corte d’appello condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del 50% in favore del Ministero dell’Economia edelle Finanze. 4. Per la cassazione della sentenza della c orte capitolina ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di due motivi. R esiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le partinon hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.,“falsa, errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.motivazione meramente apparente”. Ilricorrente - senza contesta re la ritenuta soccombenza , questione già affrontata con il precedente ricorso per cassazione - lamenta la totale assenza di motivazione circa la sua condanna alle spese di lite per i giudizi successivi al primo grado, piuttosto che la compensazione, considerato che essi si erano resi necessari solo a causa dell’errore commesso dal Tribunale. Si duole il ricorrente che la Corte d’appello senza alcuna motivazioneabbia ritenuto la sua condanna alle spese come ineludibile“essendo formalmente soccombente”, ma in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.secondo l’interpretazione resa da Cass., Sez. Un.,32061/2022, “stante la peculiarità della situazione processuale”. 1.1. Il motivo è in fondato . Il ricorrente, sebbene nell’intestazione lamenti l’errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., prospetta in effetti un grave vizio di motivazione in ordine alla mancataintegrale compensazione delle spese di lite per i giudizi successivi al primo grado, “stante la peculiarità della situazione processuale”. 1.2. Osserva la Corte che la valutazione sulla concessione, o meno , della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca (v. Cass., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3589; Cass.,Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass., sez. 6-1. 23 gennaio 2012, n. 901) o di altre ragioni, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte (in termini, si veda il consolidato principio di diritto di cui a Cass.,sez. I, 22 aprile 2005, n. 8540; Ca ss., sez. I, 17 marzo 2004, 5405; Cass., sez. I, 28 novembre 2003, n. 17692). Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. Cass., Sez. Un., 32061/2022, cit.; Cass., sez. III, 15 maggio 2023, n. 13212). Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. 31 agosto 2020, n. 18128; 17 ottobre 2017, n. 24502; 31 marzo 2017, n. 8421; 19 giugno 2013, n. 15317), ivi compresa l’ipotesi di accoglimento parziale della domanda articolatain più capi (v. Cass., 13212/2023, cit.), ferma restando la necessità della verifica che non siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensazione, risolvendosi il sindacato di legittimità, come affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenza, 4 giugno 2014, n. 157), in una verifica «in negativo» in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle dette spese in favore della parte vittoriosa” (v., Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77; Cass. 26 luglio 2021, n. 21400). 1.3. La Corte d’appello nel disporre la compensazione al 50% delle spese di lite per le fasi successive al primo gradoha reso una motivazione esplicita né illogica néerronea, ma ha tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio all’esito della fase di rinvio, così uniformandosi al principio di diritto secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”(v. Cass., sez. I, 13 luglio 2020, n. 14916; Cass., sez. 6-I, 4 aprile 2018, n. 8400, non massimata, espressamente in motivazione; Cass., sez. 6- III 24 gennaio 2017, n. 1775; Cass.,sez. lav., 1° giugno 2016, n. 11423; Cass., sez., 6- III, 14 ottobre 2013, n. 23226). 2. Con il secondo motivo viene denunciata “nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione di legge e dei parametri di cui al D.M. 55/2004 falsa ed errata applicazione degli artt. 50, 91 e 92 cod. proc. civ.” Il ricorrentesi duole che la Corte d’appello: a) ha reso una motivazione apparente in ordine alla percentuale di condanna al 50%, mentre, per essere state rid otte le spese a suo caricodel primo grado a un terzo di quanto inizialmente stabilito, per le fasi successive a esso in ragione della sua «concreta» soccombenzalo si sarebbe potuto ritenere soccombente nella stessa misura; b) erroneamente ha duplicato “le spese di condanna relative al grado di appello”, peraltro confermando l’importo indicato nella pronuncia cassata; c) ha violato i parametri per le fasi di cassazione e di rinvio, poiché sulla base del valore della controversia nelle fasi successive al primo grado, l’importo liquidabile sarebbe stato, rispettivamente, euro 2.935(e non euro 5.250) e d euro 5.532,00 (e non euro 6.615, poi dimidiato in euro 3.307,50); d) immotivatamente e illogicamente ha fatto riferimento ai parametri medi, sebbene si trattasse di questione di pronta soluzione. 2.1. Il motivo contiene al suo interno una pluralità censure che sono in parte inammissibilie in parte infondate. La censura sub a) è inammissibile, perché la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (v., Cass., sez. II, 31 gennaio 2014, n. 2149; sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30592; sez. 6-III, 26 maggio 2021, n. 14459). La censura sub b) è infondata, poiché nel procedere alla liquidazione delle spese di litea seguito della cassazione della sentenza n. 7844/2018, pubblicata il 10.12.2018, la Corte d’appello non avrebbe potuto prescindere dalla liquidazione della fase di appello, che è fase distinta da quella di rinvio. Il richiamo fatto alla pronuncia cassata attiene al quantum e non implica affatto unaconferma della sentenza cassata, tanto che lo stesso ricorrente nel formulare la censura sub d) la menziona proprio a conforto di quanto sostenuto a proposito della non applicabilità del parametro medio. La censura sub d) è inammissibile, perché in tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto asindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dallatabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (v., Cass., sez. V, 20 dicembre 2024, n. 33642; sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989; 7 gennaio 2021, n. 89; sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12537 2.2. La censura sub c ) è invece fondata . La Corte d’appello, pur avendo fatto riferimento al valore della controversia successivamente alla proposizione dell’appello, “riguardante gli importi del compenso professionale da liquidare in giudizio”(pagina 6, riga 25e s.), per il primo giudizio di appello ha confermato, come già detto , la liquidazioneoperata in precedenza, mentre per il giudizio di cassazione ha liquidato euro 5.250,00 (valori medi) e per la fase di rinvio , ritenuto astrattamente liquidabile l’importo di euro 6.615,00 per tre fasi processuali, ha determinato le competenze professionali in euro 3.307,50. La Corte d’appello, sebbene abbia riferitodi essersi rifatta al minore valore della controversia successivamente alla proposizione dell’appello e, quindi allo scaglione da euro 5.201/26.000, ha provveduto in realtà al computo sulla base dello scaglione successivo 26.001/52.00 0 , che riguardava, invece, il giudizio di primo grado risoltosicon la pronuncia sulla competenza. Infatti, sulla base dello scaglione individuato in funzione del valore della controversia nelle fasi successive al primo grado, dove e ra stata pronunciatala condanna alle spese di euro 16.481,00, il com penso tabellare liquidabile sarebbe stato di euro 2.935,00 per il giudizio di cassazione e di euro 3.777,00(medio per tre fasi, in assenza di impugnazione specifica sul punto), dimidiato in euro 1.888,50per la disposta compensazione al 50%. 3. Conclusivamente, accolto per quanto di ragione il secondo motivo , rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non dovendo procedersi ad altri accertamentidi fatto, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., devono essere liquidate le spese del giudizio di cassazione in euro 2.935,00 per compensi professionali e quelle del giudizio di rinvio in euro 1.888,50 per compensi professionali, oltre le spese prenotate e prenotande a debito. Le spese del presente giudizio di legittimità , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte a ccoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di cassazione in euro 2.935, 00 per compe nsi professionalie quelle del giudizio di rinvio in euro 1.888,5 0 per compe nsi professionali, oltre le spese prenotate e prenotande a debito; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del ricorrente, cheliquida in euro 200 ,00 per esborsi ed euro 2.400,00per competenze professionali,oltre rimborso forfetario del