CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCELIAM SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] •L'ARI() Luan 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/07/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 05/03/2021 dal Tribunale di Roma, con la quale (per quanto qui rileva) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (loro ascritto con funzioni apicali al capo A), e al concorso - anche con altri soggetti separatamente giudicati - nel delitto di tentata importazione di un ingente quantitativo di cocaina (capo N). La "doppia conforme" condanna ha avuto altresì ad oggetto, quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l'ulteriore delitto di importazione consumata di un ingente quantitativo di hashish e marijuana (ascrittogli in concorso al capo O), per il quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato già separatamente giudicato ed irrevocabilmente condannato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo. Si censura la motivazione della sentenza, dilungatasi sul piano narrativo per oltre venti pagine ma ritenuta apparente sul piano contenutistico, quanto al reato associativo (in relazione al quale il ricorrente, confesso sugli altri reati, aveva negato ogni addebito). In particolare, si censura la mancata precisazione dei contenuti dell'asserito sodalizio, senza tener conto che il [OSCURATO:PERSONA], pur indicato quale promotore, organizzatore e finanziatore, era stato coinvolto in soli due episodi di importazione commessi in un ristretto arco temporale (laddove invece le altre imputazioni riguardavano cessioni di droga nel territorio laziale). Si lamenta inoltre l'insussistenza dell'affectio societatis e del pactum sceleris (inteso quale programma criminoso aperto e non confinato alla realizzazione di un determinato disegno criminoso), e si censura la valorizzazione, in chiave associativa, dell'utilizzo di comunicazioni con codice criptato (trattandosi di modalità consuete nel settore del narcotraffico). La difesa evidenzia, altresì, il tenore meramente assertivo con cui la Corte d'Appello ha disatteso la prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente altro non era che un saltuario fornitore del SABELLICO (con il quale, vivendo da molti anni in Spagna, egli non aveva avuto contatti, che invece manteneva con il figlio [OSCURATO:PERSONA]): al riguardo, si valorizzano le conversazioni del 13/07/2017 e del 07/06/2017 (in quest'ultima, del tutto ignorata dalla Corte, il SABELLICO aveva affermato che i soldi erano suoi, e non di [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente di funzioni apicali nel sodalizio. Si censura il carattere di "copia e incolla" della sentenza, che non aveva tenuto conto del comportamento del ricorrente al dl là dell'episodio sub O), né del fatto che egli non aveva avuto rapporti con altri presunti sodali, al di là del figlio e del SABELLICO: circostanza incompatibile con le funzioni di promotore e organizzatore a lui attribuite. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. Si censura il carattere tautologico ed apparente della motivazione, imperniata sulla sola commissione di condotte della stessa specie e silente quanto all'ulteriore presupposto della maggiore pericolosità palesata dalle ulteriori condotte delittuose. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori. 3.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 3.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente di funzioni apicali nel sodalizio contestato. Si cenusra la ritenuta sussistenza di elementi in grado di provare l'assunto accusatorio, potendo al più considerarsi il ricorrente un mero partecipe, privo di disponibilità economiche e costretto a fare la spola con la Spagna per conto del padre, impossibilitato a muoversi per motivi di salute. 3.1.2. Vizio di motivazione con riferimento ai capo N) e O) della rubrica. Si censura, quanto al capo N), il carattere meramente ripropositivo delle considerazioni svolte dal primo giudice, e il silenzio motivazionale quanto all'altra imputazione. 3.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza per aver richiamato le sole asserite funzioni apicali esercitate dal ricorrente. 3.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 3.2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo. Si evidenzia che gli imputati si erano accordati solo per i due episodi in contestazione, ai quali il ricorrente aveva contribuito in modo episodico: né la prova del reato associativo poteva essere desunta dalla sola commissione di singoli delitti, avuto riguardo all'autonomia strutturale del reato medesimo. 3.2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato associativo. Si deduce che il ricorrente aveva perseguito, con le proprie condotte delittuose, esclusivamente scopi personali di arricchimento, difettando totalmente la prova della consapevolezza di far parte di un sodalizio. 3.2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione per cui il danaro riscosso veniva immediatamente reimpiegato per ulteriori acquisti di droga. Si censura la contraddittorietà del passaggio, dato che non erano stati individuati ulteriori delitti oltre quello contestati ai capi N) e O). 3.2.4. Violazione di legge con riferimento alla tentata importazione. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistenti atti del ricorrente riconducibili allo schema dell'art. 56 cod. pen. (nessuna prova del coinvolgimento nelle trattative per l'acquisto dei sette chili di cocaina, né di attività di mediazione con i "vettori" della sostanza stupefacente).3.2.5. Violazione di legge con riferimento all'attribuzione al ricorrente di funzioni apicali. Si censura la sentenza per non aver considerato il carattere meramente operativo ed esecutivo delle condotte poste in essere dal ricorrente. 3.2.6. Vizio di motivazione con riferimento al carattere labile, indeterminato e ambiguo degli elementi indizianti valorizzati quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo A). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono essere perciò rigettati. Come già accennato in sede introduttiva, l'odierno procedimento ha ad oggetto la decisione della Corte d'Appello di Roma di conferma delle statuizioni di condanna in primo grado, emesse dal Tribunale capitolino, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del figlio [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'imputazione associativa di cui al capo A (concernente un sodalizio dedito all'importazione dalla Spagna, finalizzata al commercio in Italia, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti), al tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina (capo N), nonché - quanto al solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - al delitto consumato di importazione di ingenti quantitativi di hashish e marijuana (delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in flagranza di reato, è stato già separatamente giudicato ed irrevocabilmente condannato: cfr. sul punto pag. 24 della sentenza impugnata). In considerazione della loro piena omogeneità dei percorsi argomentativi, e dei rinvii operati alla prima decisione da parte della Corte territoriale, le due pronunce dovranno essere oggetto di una valutazione congiunta, secondo i consolidati insegnamenti di questa Suprema Corte in tema di "doppia conforme" (cfr. ad es. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Altrettanto consolidato è il principio, cui si farà implicito riferimento nella valutazione di alcuni motivi di ricorso, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, dep. 2022, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 2. Prendendo le mosse dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deve subito osservarsi che il ricorrente non ha inteso contestare l'affermazione di responsabilità per i reati-satellite, avendo concentrato le proprie censure sulla condanna per il reato associativo, sia quanto alla configurabilità del reato, sia quanto all'attribuzione di funzioni apicali. Peraltro, il compendio motivazionale desumibile dalle decisioni di merito resiste, ad avviso del Collegio, ai rilievi critici del ricorrente. 2.1. La Corte d'Appello ha ritenuto adeguatamente provata la sussistenza di un sodalizio dedito all'importazione dalla Spagna di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, composto sul "fronte italiano" da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da altri soggetti separatamente giudicati (SABELLICO Manuel, GRECO Matteo, SIMEONI Simone) e, sul "fronte spagnolo", da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, coadiuvato dal figlio Mirko e con l'apporto anche dell'altro figlio [OSCURATO:PERSONA] e del SABELLICO, intratteneva rapporti con altre organizzazioni spagnole dedite al narcotraffico, al fine di organizzare le importazioni della droga destinata alle piazze di spaccio romane (cfr. pag. 29). A tali conclusioni, la Corte territoriale è pervenuta valorizzando una pluralità di risultanze soprattutto captative (ma anche gli esiti dell'attività investigativa "sul campo", culminata nel sequestro di ingenti quantitativi e nell'arresto in flagranza di alcuni responsabili sia del reato sub N, sia di quello sub O). In particolare, si è tra l'altro fatto leva (pag. 28 ss.): sulla piena dedizione al narcotraffico dei soggetti richiamati, in costante contatto tra loro, nel periodo coperto dalle intercettazioni; sulla contemporanea organizzazione di più importazioni di diverse tipologie di droga, con utilizzo di canali di rifornimento differenti; sulla estrema complessità delle operazioni, tra l'altro connotate da modalità esecutive sostanzialmente sovrapponibili quanto all'apporto dei sodali del "lato italiano" e del "lato spagnolo" (con il SABELLICO impegnato quale "cerniera", intento a risolvere le problematiche organizzative in Italia prima di recarsi in Spagna per contribuire alla concretizzazione dell'affare: cfr. pag. 30); sulla disponibilità di ingenti risorse finanziarie destinate ad essere investite, come dimostrato dalle vicende relative al capo N (con la disponibilità a pagare un acconto di Euro 100.000) e al capo O (in cui, pochi giorni dopo, vi era da versare un acconto di Euro 70.000), nonché dai conteggi effettuati dai [OSCURATO:PERSONA] sulle somme già erogate (cfr. pag. 31 della sentenza impugnata); sulla affidabilità implicitamente riconosciuta al gruppo dai fornitori spagnoli, disposti a cedere la merce sulla scorta di un semplice acconto; sulla disponibilità di autisti "affidabili ed esperti" cui affidare il carico una volta raggiunto l'accordo, nonchè di innumerevoli utenze intestate per lo più a soggetti inesistenti, che venivano continuamente dismesse e sostituite nelle varie fasi esecutive delle operazioni sub N) e O) (sostituzione eseguita addirittura due volte, nell'arco di poche ore, subito dopo la mancata conclusione dell'importazione di cocaina e l'arresto dei fornitori spagnoli: cfr. pag. 23 della sentenza impugnata). 2.1.1. Le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno inteso porre l'accento sulla (ritenuta) enfatizzazione del coinvolgimento del ricorrente in due sole operazioni, indicative del fatto che egli poteva essere al più essere considerato un estemporaneo fornitore del SABELLICO dalla Spagna.Si tratta di un'impostazione che non può essere condivisa, perché non tiene conto della conversazione - di tenore inequivocabilmente programmatico e del tutto avulso dalle condotte illecite del momento - in cui proprio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il SABELLICO "fanno il punto" in un momento di difficoltà dell'organizzazione, concordando sulla necessità di dare impulso ai traffici e di reinvestire celermente i proventi, e ipotizzando - a tal fine - un diverso assetto organizzativo, in grado di incrementare i guadagni attraverso l'esecuzione "in proprio" di ogni segmento dell'azione illecita (cfr. pag. 31 della sentenza impugnata). Si tratta della conversazione integralmente riportata alle pagg. 60 segg. della sentenza di primo grado, in cui il ricorrente e il SABELLICO convengono dapprima sulla necessità, in futuro, di prendere impegno solo dopo aver mandato "una persona nostra" a vedere, a controllare "che sia tutto a posto" per evitare "figuracce"; i due si soffermano poi sull'opportunità di approntare, per le future operazioni, una "società di servizi" in grado di occuparsi delle fasi di spedizione e di distribuzione; infine, richiamano le ingenti somme di cui non possono più disporre perché "bloccate", e quelle già impegnate per la consegna dell'hashish di cui al capo O). Appare superfluo sottolineare la valenza accusatoria di tale conversazione, non solo perché del tutto incompatibile con l'ipotesi di un mero occasionale rapporto di fornitura tra i due, ma anche perché chiaramente indicativa di un programma comune volto a continuare il narcotraffico, nella consapevolezza di poter ricorrere a schemi operativi diversi da quelli in essere, onde superare le difficoltà del momento. Né vale replicare che, in un passaggio incidentale della predetta conversazione, il SABELLICO fa riferimento al fatto che una determinata somma di danaro era sua, e non "di [OSCURATO:PERSONA]": al di là del fatto che tale accenno è stato fatto subito dopo l'osservazione del [OSCURATO:PERSONA] (ovvero del padre di [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui "noi dovemo solo mettese a sede' noi quattro e parlà noi quattro", quel che rileva - ed appare anzi decisiva - è la necessità di apprezzare tale colloquio unitamente ai numerosissimi altri in cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si muove in perfetta sinergia con il SABELLICO, oltre che con il padre [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ad es. pag. 20 segg. della sentenza di primo grado sulla conduzione delle trattative per la cocaina del capo N, nonché pag. 53 sulle fasi conclusive dell'episodio di cui al capo O, culminato nell'arresto - tra gli altri - proprio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del SABELLICO). 2.1.2. D'altra parte, i giudici di merito non hanno mancato di valorizzare ulteriori risultanze certamente idonee a riscontrare la fondatezza dell'imputazione associativa. Può farsi qui riferimento, da un lato, alle conversazioni che precedono l'arrivo del carico di cui al capo O) in cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si consulta con il figlio [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai tempi di monetizzazione dello stupefacente, dovendo egli onorare i debiti con i fornitori e reinvestire i proventi in un nuovo traffico (cfr. pag. 45 della sentenza di primo grado, con la replica di [OSCURATO:PERSONA] che, a propria volta, si informa sulle varie specifiche tipologie di stupefacente in arrivo, e comunica la necessità di consegnare una ingente somma agli autisti entro poche ore). D'altro lato, deve essere qui sottolineata la "fungibilità" del SIMEONI, che nell'episodio sub N) viene incaricato di testare la qualità del campione di cocaina consegnato dal fornitore spagnolo al GRECO (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata, anche per ciò che riguarda l'esito positivo del test, riferito dal SIMEONI al SABELLICO che si trovava in Spagna insieme al [OSCURATO:PERSONA]); nell'episodio di importazione consumata, invece, il SIMEONI è direttamente coinvolto per superare le criticità relative al trasporto in Italia (cfr. pag. 41 della sentenza di primo grado), oltre che nelle fasi conclusive culminate nell'arresto (cfr. pag. 54 sull'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], SABELLICO e SIMEONI nelle ore immediatamente precedenti l'arresto). 2.1.3. In buona sostanza, ritiene il Collegio che il compendio motivazionale desumibile dalle due sentenze di merito evidenzi un buon governo dei consolidati principi in tema di associazione finalizzata al narcotraffico. A tali conclusioni è possibile pervenire - alla luce di quanto esposto - sia quanto al momento costitutivo (cfr. sul punto Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691 - 02, secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune»), sia quanto ai tratti distintivi dall'ipotesi di concorso di persone nel reato (cfr. al riguardo Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550 - 01, secondo la quale «l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso»), sia quanto ai criteri probatori rilevanti per l'accertamento del vincolo permanente correlato all'accordo associativo (cfr. sul punto Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01, la quale ha chiarito, che detta prova «può essere data anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»), sia anche quanto alla non decisività di eventuali interessi in conflitto in capo a singoli aderenti (v. al riguardo Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068 - 02, secondo cui l'esistenza di tali interessi «non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite». Altrettanto infondato, infine, deve ritenersi il riferimento difensivo alla breve durata del periodo monitorato. Al di là del fatto che plurime conversazioni, cui si è già accennato, evidenziano una dedizione al narcotraffico certamente non ristretta ai reati-fine contestati - oltre a quelle già richiamate, rileva ad es. la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] discute con SABELLICO circa la possibilità di recuperare la somma di Euro 100.000 sequestrata alla dogana francese (cfr. pag. 34 della sentenza di primo grado) - viene in rilievo l'ulteriore insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). 2.2. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi per il secondo ordine di censure, volto a contestare l'attribuzione di funzioni apicali. I giudici di merito hanno concordemente valorizzato la funzione centrale assunta dal ricorrente nella negoziazione degli acquisti di droga dai fornitori spagnoli (cfr. le consultazioni continue con il figlio [OSCURATO:PERSONA], impegnato nelle trattative per l'acquisto dell'ingente quantità di cocaina di cui al capo N), ingerendosi altresì nelle fasi esecutive dell'importazione (al punto di recarsi in Italia in occasione della vicenda sub O) e nella determinazione dei prezzi di rivendita (cfr. pag. 35 della sentenza impugnata). Oltre a tali aspetti, strettamente connessi alla ricostruzione dei reati-satellite ascritti, si è dato anche rilievo alle già richiamate conversazioni con il SABELLICO, concernenti la programmazione di reinvestimenti di quanto incassato con le precedenti operazioni, senza dipendere da finanziamenti di terzi (cfr. pag. 69 della sentenza di primo grado). Su tali basi, l'attribuzione al ricorrente di un ruolo propulsivo e organizzativo, nell'ambito del sodalizio, appare immune da censure qui deducibili, risultando del tutto irrilevante il fatto che, dalle conversazioni monitorate, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sia stato in contatto essenzialmente con il figlio [OSCURATO:PERSONA] e con il SABELLICO. 2.3. Infondata è anche la residua censura. La motivazione della Corte territoriale, all'evidenza estremamente sintetica, dà comunque atto dei numerosi precedenti anche specifici, e della condivisa valutazione di una più accentuata pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 37 della sentenza impugnata). Ritiene il Collegio che tale ultima affermazione della Corte territoriale debba essere apprezzata alla luce di tutto quanto precedentemente esposto in ordine al rilievo del coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni rubricate sub N) e sub O), e agli intendimenti programmatici volti a mutare l'assetto organizzativo per ottimizzare i proventi delle future operazioni (cfr. supra, § 2.1.). 3. Anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono nel loro complesso infondati. 3.1. Per ciò che riguarda i rilievi critici concernenti la configurabilità del sodalizio contestato al capo A), sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio di poter fare integrale rinvio a quanto già in precedenza osservato trattando la posizione di quest'ultimo (cfr. supra, § 2.1.). 3.2. In relazione alle censure volte a contestare la concorde valutazione dei giudici di merito circa la consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, deve osservarsi che la Corte territoriale ha valorizzato una serie di convergenti elementi, con particolare riguardo (pag. 36): al mantenimento di contatti personali con i fornitori spagnoli, sia in Italia sia nei frequenti viaggi in Spagna dove dimoravano il padre [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Mirko; alle decisioni adottate per i reati-fine, discutendo con il padre - ma in posizione paritetica - sulle trattative (prezzi di acquisto ecc.); all'apporto assicurato sia nelle fasi del trasporto e lo stoccaggio in Italia della droga (una volta giunta in Italia), sia in quelle di recupero del danaro necessario per l'acquisto - attivandosi presso i debitori per forniture precedenti - e del suo invio in Spagna, personalmente o avvalendosi di terzi. Anche in questo caso, si è dinanzi ad una "doppia conforme" che resiste ai rilievi difensivi, imperniati sul coinvolgimento del ricorrente nei soli due reati-fine di cui ai capi N) e O), e sulla tesi del mero interesse personale perseguito con tali condotte. È peraltro evidente che tali rilievi si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, qui non consentita: una lettura che tra l'altro non si confronta adeguatamente con le numerose risultanze, tutt'altro che illogicamente valorizzate dai giudici di merito, da cui emerge che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inscindibilmente legata - nelle decisioni prese dinanzi a difficoltà operative, nelle cautele adottate con una sistematica sostituzione delle utenze telefoniche, ecc. - a quella del padre e del SABELLICO, i cui discorsi "programmatici" sono stati richiamati nelle pagine precedenti. Del resto, la consapevole adesione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al contesto associativo emerge con assoluta chiarezza nella già citata conversazione, registrata nell'imminenza dell'importazione di cui al capo O), in cui il padre [OSCURATO:PERSONA] gli chiede notizie sui tempi prevedibili per la monetizzazione dello stupefacente, (dovendo egli onorare il debito con il fornitore e investire in ulteriore traffico) e lo sollecita al recupero della maggior somma possibile per effettuare i pagamenti (cfr. pag. 45 della sentenza di primo grado). È evidente che un siffatto dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, in cui l'operazione in corso si inserisce in un più ampio contesto operativo, costituisce un solido riscontro della fondatezza della impostazione accusatoria: sotto altro profilo, la conversazione comprova l'infondatezza dell'ulteriore rilievo difensivo secondo cui non vi sarebbe prova del reinvestimento dei proventi in ulteriori operazioni. 3.3. Infondate sono anche le censure volte a contestare l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di funzioni apicali, e comunque di compiti organizzativi del traffico illecito. I giudici di merito hanno concordemente posto l'accento, a tale specifico riguardo, sulla condivisione delle funzioni di pianificazione e gestione delle operazioni illecite, e sulle trattative condotte in prima persona da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella tentata importazione di cui al capo N). Si tratta di una valutazione che resiste alle censure difensive: se è vero che, nella conduzione delle trattative per l'acquisto della cocaina, il ricorrente si era interfacciato di continuo con il padre [OSCURATO:PERSONA], è anche vero che l'accordo sul prezzo di acquisto (Euro 26.500 al kg) era stato raggiunto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e da questi comunicato al padre (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). Sotto altro profilo, deve osservarsi che la collocazione di padre e figlio in posizione "paritetica" è stata non illogicamente motivata valorizzando il fatto che, dinanzi alle lungaggini e ai ripensamenti dei fornitori spagnoli di cocaina, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva rassicurato il padre - ormai per.plesso sulla serietà degli interlocutori - circa il buon esito delle operazioni (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata), dissuadendolo dall'intervenire al momento della modifica "unilaterale" degli accordi (cfr. pag. 23). Se a tutto ciò si aggiunge l'attività svolta dal ricorrente nel recupero del danaro necessario a pagare lo stupefacente (pag. 35 della sentenza di primo grado), nella ricerca e nella retribuzione degli autisti, nell'individuazione del luogo idoneo per lo scarico dello stupefacente (cfr. pag. 45), nessun dubbio può porsi sulla correttezza dell'attribuzione della qualifica (quanto meno) di organizzatore a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo» (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02). 3.4. Le censure relative al reato-satellite sub N) sono inammissibili, perché meramente reiterative di doglianze già proposte e disattese dalla Corte territoriale. Quest'ultima ha diffusissimamente esposto (pag. 10 segg.) le risultanze emerse a proposito della tentata importazione di cocaina, richiamando la complessa fase della trattativa, avviata dal SABELLICO (recatosi appositamente in Spagna), la consegna in Italia di un campione di cocaina da parte del fornitore SANCHEZ al GRECO, nonché il ruolo svolto proprio da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dopo l'esito positivo del test effettuato dal SIMEONI. Sono stati valorizzati, in particolare (pag. 16 segg.): i contatti tenuti dal ricorrente con il SANCHEZ, culminati nel già citato accordo per il prezzo di acquisto; le richieste di differimento della consegna da parte del fornitore spagnolo; l'adesione del ricorrente alla proposta di quest'ultimo di incontrarsi a Livorno; la riduzione del quantitativo di stupefacente concordata in tale colloquio (con [OSCURATO:PERSONA] impegnato a dissuadere il padre, intenzionato a parlare direttamente con gli spagnoli); l'ulteriore modifica concernente il luogo della consegna (Livorno anziché Roma) comunicata al ricorrente dai fornitori spagnoli, tratti in arresto il giorno successivo a Tirrenia mentre erano in possesso di 21 kg di cocaina (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata). Appare indubbia, alla luce di quanto precede, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, anche quanto al pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: tali valutazioni, del resto, sono state contrastate con argomentazioni generiche e ripropositive di una diversa lettura delle risultanze acquisite. Privo di consistenza è, infine, il rilievo - contenuto in uno dei ricorsi - concernente la motivazione sul capo O) della rubrica: essendo pacificamente intervenuta, in un separato giudizio, sentenza irrevocabile di condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quanto alla predetta importazione consumata di hashish e marijuana (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata). 3.5. Manifestamente infondata è la residua censura. La conferma del giudizio di equivalenza è stata motivata, in termini qui incensurabili, sulla base dei precedenti specifici a carico del ricorrente, e del ruolo concretamente svolto nel sodalizio (cfr. sul punto Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02, secondo la quale «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che oc