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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 38969/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 01k5elg) nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto all’odierno ricorrente nella fattispecie della rapina impropria tentata anziché consumata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, oltre ad essere manifestamente infondato; evidenziato che, infatti, il ricorrente ha erroneamente censurato la decisione della Corte territoriale prospettando l’errata tesi secondo cui sarebbe necessario, per la consumazione del reato di rapina impropria, anche il verificarsi dell'impossessamento, al pari di quanto richiesto per la consumazione della rapina propria ai sensi dell’art. 628, primo comma, cod. pen., mentre la costante giurisprudenza di legittimità ha spiegato che ai fini della consumazione è sufficiente la sola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611 – 01) rilevato che, inoltre, la suddetta censura è anche reiterativa di rilievi già svolti in appello e già respinti dalla Corte territoriale, sulla base di una lineare e congrua motivazione (v. pag. 4 della impugnata sentenza), con cui si è fatta corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati al paragrafo precedente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 01k5elg) nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto all’odierno ricorrente nella fattispecie della rapina impropria tentata anziché consumata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, oltre ad essere manifestamente infondato; evidenziato che, infatti, il ricorrente ha erroneamente censurato la decisione della Corte territoriale prospettando l’errata tesi secondo cui sarebbe necessario, per la consumazione del reato di rapina impropria, anche il verificarsi dell'impossessamento, al pari di quanto richiesto per la consumazione della rapina propria ai sensi dell’art. 628, primo comma, cod. pen., mentre la costante giurisprudenza di legittimità ha spiegato che ai fini della consumazione è sufficiente la sola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611 – 01) rilevato che, inoltre, la suddetta censura è anche reiterativa di rilievi già svolti in appello e già respinti dalla Corte territoriale, sulla base di una lineare e congrua motivazione (v. pag. 4 della impugnata sentenza), con cui si è fatta corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati al paragrafo precedente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025
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