CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 16579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10889/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (già rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more: la parte, invitata a munirsi di nuovo difensore, ha rinunciato al ricorso). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to alla part e costituit a e l’avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione potrà chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]